IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6, comma 1, lettera  c), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del
28 dicembre 1978;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  18  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  maggio 1998, n. 122, recante:
"Modalita'   per  l'esenzione   dagli  accertamenti   sui  medicinali
utilizzati nelle sperimentazioni cliniche";
  Ravvisata  la necessita'  di prevedere  che la  sperimentazione con
medicinali  emoderivati  possa essere  avviata  solo  dopo un  parere
favorevole sulla  sicurezza e  sulla qualita'  espresso dall'Istituto
superiore di sanita';
  Visto  l'allegato  2, paragrafo  2,  lettera  g), del  decreto  del
Ministro della  sanita' 18  marzo 1998,  il quale  prevede che  per i
medicinali  per  la fecondazione/riproduzione  assistita  l'esenzione
dagli accertamenti  da espletare da parte  dell'Istituto superiore di
sanita' sulla innocuita' e la composizione del medicinale prima della
sperimentazione sull'uomo,  deve essere richiesta al  Ministero della
sanita';
  Ravvisata  la  necessita'  di  fornire  ulteriori  chiarimenti  sui
medicinali  per  la  fecondazione/riproduzione  assistita,  anche  in
considerazione   dei  risvolti   eticoscientifici  connessi   all'uso
sperimentale di detti medicinali;
  Visto l'allegato 2, paragrafo 2, lettera e), del citato decreto del
Ministro della  sanita' 18 marzo  1998, il  quale prevede che  per le
sostanze stupefacenti e psicotrope l'esenzione dagli accertamenti, da
espletare  da   parte  dell'Istituto   superiore  di   sanita'  sulla
innocuita'   e   la   composizione   del   medicinale   prima   della
sperimentazione sull'uomo,  deve essere richiesta al  Ministero della
sanita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, pubblicato nel supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
255 del 31 ottobre 1990;
  Visto  in   particolare  l'art.  14  del   richiamato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990, che stabilisce i criteri per
la formazione delle tabelle  delle sostanze stupefacenti e psicotrope
di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale, come di seguito indicati:
  decreto del Ministro della sanita' 27 luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1992;
  decreto del Ministro della sanita'  22 marzo 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1993;
  decreto del Ministro della sanita' 31 maggio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;
  decreto  del Ministro  della sanita'  20 dicembre  1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996;
  decreto  del Ministro  della  sanita' 4  dicembre 1996,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1996;
  decreto del Ministro della sanita'  5 aprile 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1997;
  decreto  del Ministro  della sanita'  13 novembre  1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997;
  decreto  del Ministro  della  sanita' 29  gennaio 1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999,
  recanti  le sostanze  e le  preparazioni inserite  nelle richiamate
tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope;
  Vista  la  Convenzione  unica  sugli  stupefacenti  adottata  dalle
Nazioni Unite nel 1961 cosi' come  emendata nel 1972 e ratificata con
legge  5  giugno   1974,  n.  412:  "Ratifica   ed  esecuzione  della
Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo
1961  e protocollo  di emendamento,  adottato a  Ginevra il  25 marzo
1972", pubblicata  nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale
n. 236 del 10 settembre 1974;
  Vista  la  Convenzione  sulle sostanze  psicotrope  adottata  dalle
Nazioni Unite nel 1971 e ratificata con legge 25 maggio 1981, n. 385:
"Adesione  alla Convenzione  sulle  sostanze  psicotrope, adottata  a
Vienna  il  21  ottobre  1971,  e  sua  esecuzione",  pubblicata  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 202 del  24 luglio
1981;
  Considerata   l'opportunita'  che   le   sostanze  stupefacenti   e
psicotrope  per  le  quali  debba  essere  rilasciata  da  parte  del
Ministero l'esenzione  dagli accertamenti dell'Istituto  superiore di
sanita' prima  della sperimentazione clinica nell'uomo,  siano quelle
che presentanorischi di indurre dipendenza o abuso con riferimento ai
criteri in vigore in ambito nazionale e internazionale e alle tabelle
delle relative norme e convenzioni;
  Visto il parere della Commissione  unica del farmaco (CUF) espresso
in  data   25  novembre  1998   con  il  quale  e'   stata  ravvisata
l'opportunita'  di  procedere  ad una  ridefinizione  delle  sostanze
incluse nelle citate tabelle;
  Considerato  che  la  Commissione  unica del  farmaco  ha  ritenuto
opportuno che si proceda, nelle  more della predetta ridefinizione, a
precisare  in  via  temporanea  per  quali  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope  debba  essere richiesto  al  Ministero  della sanita'  il
rilascio  della esenzione  dai richiamati  accertamenti dell'Istituto
superiore di sanita';
  Ravvisata  la necessita'  di  ottemperare in  ordine alle  suddette
precisazioni;
  Visto altresi' il decreto del Ministro della sanita' 19 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  maggio 1998, n. 122, recante:
"Riconoscimento  della idoneita'  dei centri  per la  sperimentazione
clinica dei medicinali";
  Ravvisata la  necessita' di integrare le  disposizioni del predetto
decreto per quanto riguarda gli Istituti privati di ricovero e cura a
carattere  scientifico (IRCCS)  e  per quanto  riguarda le  strutture
ambulatoriali delle aziende sanitarie locali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al  decreto del  Ministro della sanita'  18 marzo  1998 recante:
"Modalita'   per  l'esenzione   dagli  accertamenti   sui  medicinali
utilizzati nelle sperimentazioni cliniche" sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) dopo il comma 7 dell'art. 2 e' aggiunto il seguente:
  "7-bis.  Fatte salve  le procedure  previste dal  presente decreto,
prima della sperimentazione clinica di medicinali derivati dal sangue
o plasma umano non autorizzati  al commercio, e' necessario acquisire
il  parere  favorevole  dell'Istituto   superiore  di  sanita'  sulla
sicurezza  e  qualita'  dei   relativi  lotti,  da  utilizzare  nella
sperimentazione  stessa e  da  richiedere da  parte del  responsabile
della  struttura sanitaria  ove  opera il  competente comitato  etico
locale di cui al comma 3.";
  b) alla  lettera g), del punto  2 dell'allegato 2, dopo  le parole:
"riproduzione assistita" sono aggiunte  le seguenti: ", inclusi anche
quei     medicinali     autorizzati     o     indicati     per     la
fecondazione/riproduzione   assistita  che   vengono  utilizzati   in
sperimentazioni cliniche con una diversa indicazione";
  c)  l'allegato  2  e' temporaneamente  integrato  dall'allegato  al
presente  decreto, nelle  more  di una  ridefinizione delle  sostanze
incluse  nelle  tabelle  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  309/1990, richiamato in  premessa e di  un conseguente
aggiornamento  dello stesso  allegato  2 al  decreto ministeriale  18
marzo 1998".