IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura

  Vista  la legge  14 luglio  1965,  n. 963  e successive  modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639  e successive  modifiche, con  il  quale e'  stato approvato  il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista  la legge  17 febbraio  1982, n.  41 e  successive modifiche,
concernente il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
  Visto il  decreto ministeriale 12  gennaio 1995, n.  44, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n. 46  del 24  febbraio 1995,  concernente
l'affidamento della  gestione sperimentale della pesca  dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto ministeriale  19  marzo  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del  29 maggio 1996 e successive modifiche,
concernente  l'affidamento  al  Co.Ge.Vo.  di  Chioggia  la  gestione
sperimentale  dell'attivita' di  pesca nell'ambito  del compartimento
marittimo di Chioggia;
  Visto  il decreto  ministeriale  21 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 180 del  4 agosto 1998, recante  la disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi;
  Visto  il decreto  ministeriale  21 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  181 del 5 agosto  1998, concernente l'adozione
delle misure del  piano vongole, in attuazione della  legge 21 maggio
1998, n. 164;
  Visto il decreto  ministeriale 1 dicembre 1998,  n. 515, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  73 del  29 marzo 1999  con il  quale si
adotta il regolamento recante  disciplina dell'attivita' dei consorzi
di  gestione  dei  molluschi  bivalvi,  con  particolare  riferimento
all'art. 2, comma 3;
  Vista la proposta  delle misure di gestione  avanzata dal consorzio
di  gestione e  valorizzazione dei  molluschi bivalvi,  Co.Ge.Vo., di
Chioggia;
  Considerato  che il  Co.Ge.Vo.  di Chioggia  ha ritenuto  opportuno
proporre   un  unico   atto   normativo   contenente  la   disciplina
dell'attivita' di pesca dei molluschi con l'uso della draga idraulica
nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.   Lo  sbarco   del  prodotto   dei  molluschi   bivalvi  pescati
giornalmente  con  draga   idrualica  nell'ambito  del  compartimento
marittimo di  Chioggia puo' essere  effettuato nei seguenti  punti di
sbarco:
   zona di Pila: nell'approdo della laguna di Barbamarco;
  zona di  Portolevante: nella  banchina antistante la  caserma della
Guardia di finanza;
  zona di Chioggia: nella riva nord della banchina di Punta Poli (*).