IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti   in   particolare  gli   articoli   19   e  24   concernenti
rispettivamente  il  conferimento  di incarichi  dirigenziali  ed  il
trattamento economico;
  Visto  l'art. 23  del  citato decreto  legislativo  ed il  relativo
regolamento attuativo;
  Visti  i contratti  collettivi  nazionali di  lavoro del  personale
dirigente dei  comparti Ministeri e aziende  ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, rispettivamente del 9 gennaio e del 10
novembre 1997;
  Ritenuta la necessita' di fornire  indirizzi per la definizione dei
contratti  individuali   di  lavoro   del  personale   con  qualifica
dirigenziale di prima e seconda fascia;
  Su proposta del  Ministro per la funzione pubblica  di concerto con
il  Ministro   del  tesoro,  del  bilancio   e  della  programmazione
economica;
                              E m a n a
                        l'allegata direttiva:
                   Linee guida  per la definizione
             dei contratti  individuali della dirigenza
  Con l'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 19 del decreto
legislativo n.  29/1993, e successive modifiche  ed integrazioni, dal
31 dicembre 1998  si applica, per effetto  della previsione contenuta
nell'art. 45, comma 8, del  decreto legislativo n. 80/1998, una nuova
disciplina di conferimento degli incarichi dirigenziali.
  Nella  fase di  prima  applicazione, allo  scopo  di assicurare  il
rispetto  della previsione  contenuta nel  citato art.  19, comma  2,
terzo e quarto periodo  ("Sono definiti contrattualmente, per ciascun
incarico,  l'oggetto,   gli  obiettivi   da  conseguire,   la  durata
dell'incarico, salvi i casi di revoca  di cui all'art. 21, nonche' il
corrispondente  trattamento economico.  Quest'ultimo  e' regolato  ai
sensi   dell'art.   24   ed   ha   carattere   onnicomprensivo")   le
amministrazioni  sono state  invitate  ad  adottare provvedimenti  di
conferimento  di  nuovi  incarichi  dirigenziali  accompagnati  dalla
stipula di  un contratto  individuale di  natura temporanea,  con una
clausola di  "successivo adeguamento" una volta  completato il quadro
normativo  (regolamento sul  ruolo unico)  e attivati  ifondi per  il
trattamento  accessorio. Sul  piano  retributivo si  e' suggerito  in
particolare  di  calibrare  i trattamenti  economici  da  riconoscere
transitoriamente  sulla posizione  retributiva delle  analoghe figure
dirigenziali gia' operanti presso le singole amministrazioni.
  Durante  tale  fase,  per  l'assegnazione  di  nuovi  incarichi  di
titolarita'  di  uffici  o   funzioni  di  livello  dirigenziale  non
generale,  l'esistenza  di un  contratto  collettivo  d'area ha  reso
possibile il  rinvio ai contenuti  di una fonte  negoziale pienamente
operante,  mentre,  per gli  incarichi  di  titolarita' di  uffici  o
funzioni  di   livello  dirigenziale  generale,  all'assenza   di  un
contratto collettivo di riferimento si  e' sopperito con il confronto
con  voci   retributive  compiutamente  delineate   dalla  previgente
normativa.
  Infatti,   comportamenti  gestionali   ispirati   al  criterio   di
provvisorieta' ed all'esigenza di  non pregiudicare il futuro assetto
non potevano che muoversi lungo direttrici certe e ponderate.
  Con la definizione del regolamento  sul ruolo unico dirigenziale la
nuova disciplina e' in gran parte delineata.
  Appare quindi necessario proseguire nel concreto processo attuativo
della   riforma   della   dirigenza   creando   i   presupposti   per
l'attribuzione di  tutti gli incarichi dirigenziali,  procedendo alla
stipula dei relativi contratti individuali.
  Per  quanto  concerne le  figure  dirigenziali  di seconda  fascia,
secondo la terminologia dell'art. 23  del decreto legislativo n. 29 e
del  regolamento sul  ruolo  unico,  l'attribuzione dell'incarico  va
correlata a una tipologia di contratti individuali che, in attesa del
rinnovo  in  corso  del   contratto  collettivo  per  il  quadriennio
normativo 1998-2001 ed economico 1998-99, puo' limitarsi a far rinvio
ai contenuti dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per
il   personale   dirigente  dei   Ministeri   e   delle  aziende   ed
amministrazioni ad ordinamento autonomo.
  Diversamente va  considerata la  situazione dei dirigenti  di prima
fascia,  nonche'  di  quelli   di  seconda  fascia  incaricati  della
titolarita' di uffici  o funzioni di livello  dirigenziale generale -
che,  ai fini  del presente  atto, vanno  considerati destinatari  di
tutte le  previsioni relative ai  dirigenti di  prima fascia -  per i
quali   i   vigenti   contratti   collettivi   dei   dirigenti   gia'
contrattualizzati possono essere direttamente utilizzati ai soli fini
della definizione  del trattamento  economico fondamentale,  ai sensi
dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 29.
  Si  rende  quindi  necessario  stabilire talune  misure  idonee  ad
orientare le  amministrazioni in questa delicata  fase transitoria di
decollo  delle  nuove  disposizioni  assicurando  una  coordinata  ed
omogenea applicazione delle stesse.
  Cio'  in attesa  che  il nuovo  contratto  collettivo nazionale  di
lavoro  dell'area  dirigenziale,  da stipulare  tenendo  conto  delle
profonde innovazioni apportate  all'assetto della dirigenza, fornisca
ulteriori   indicazioni  per   lo  sviluppo   e  la   stabilizzazione
dell'impianto contrattuale  e che vengano  costituiti i fondi  per il
trattamento accessorio.
  Le  linee  guida  di  seguito  illustrate  intendono  precisare  le
procedure   di  stipula   del  contratto   in  correlazione   con  il
provvedimento  formale  di  conferimento  dell'incarico  dirigenziale
(paragrafo 1); attengono ai profili di stato giuridico (paragrafo 2);
indicano  il  percorso  di   costruzione  del  trattamento  economico
fondamentale, ex citato art. 24, comma 2 (paragrafo 3); individuano i
criteri  per l'attribuzione  del trattamento  accessorio, sulla  base
delle  disponibilita'   finanziarie  in  atto  e   nelle  more  della
costituzione dei fondi, d'amministrazione  e perequativo, di cui allo
stesso art.  24 (paragrafo 4);  considerano, poi, le  implicazioni di
natura  previdenziale  degli  emolumenti  che  comporranno  la  nuova
struttura   retributiva   (paragrafo    5).   Ulteriori   indicazioni
applicative  sono, inoltre,  mirate a  disciplinare la  posizione dei
dirigenti titolari di  uffici o funzioni di  livello generale cessati
dal  servizio   a  decorrere  dall'entrata  in   vigore  della  nuova
disciplina  di  conferimento  degli incarichi  dirigenziali  e  prima
dell'entrata in vigore del regolamento sul  ruolo unico o per i quali
comunque  non si  e'  reso  o non  si  renda concretamente  possibile
procedere alla stipula di un contratto individuale (paragrafo 6).
 1. Conferimento dell'incarico e stipula del contratto.
  L'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, dispone che
al conferimento dell'incarico ai dirigenti di seconda fascia provvede
il dirigente dell'ufficio di  livello dirigenziale generale presso il
quale i dirigenti medesimi risultano  assegnati ai sensi dell'art. 3,
comma  1,  lettera c),  del  citato  decreto. Il  relativo  contratto
individuale, come gia' accennato, dovra' in questa fase far rinvio ai
contenuti del  contratto collettivo  nazionale di lavoro  vigente per
quanto  concerne  i  profili  di stato  giuridico  e  di  trattamento
economico ed indicare specificamente la durata dell'incarico nonche',
anche  per  relationem  alle   direttive  degli  organi  di  vertice,
l'oggetto e gli obiettivi da conseguire.
  Ai   fini  del   conferimento  degli   incarichi  dirigenziali   di
titolarita' di uffici o funzioni  di livello dirigenziale generale si
applicano invece le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del citato
art.  19. L'adozione  dei relativi  provvedimenti formali  si correla
all'acquisizione dell'assenso  del dirigente  destinatario attraverso
la stipula di un contratto individuale accessivo al provvedimento con
il quale si conferisce l'incarico.
  Il contratto  individuale dovra'  indicare per ciascun  incarico, a
norma  dell'art. 19,  comma 2,  del decreto  legislativo n.  29/1993,
oltre alla durata, l'oggetto e gli obiettivi da conseguire (anche per
relationem alle  direttive degli  organi di  vertice) ed  il relativo
trattamento  economico,  sulla base  dei  criteri  e delle  modalita'
illustrate con il presente atto.
  Analogamente occorrera'  procedere per gli  incarichi dirigenziali,
sia di prima che di seconda fascia, da conferire ai sensi del comma 6
dello stesso art. 19.
  E' da  ritenere opportuna  la scelta di  fissare un  termine finale
dell'incarico in coincidenza con la  fine di un anno finanziario, per
evidenti ragioni  di razionalita'  nell'assegnazione delle  risorse e
degli  obiettivi; in  tale  eventualita', la  durata degli  incarichi
dovrebbe decorrere dal  momento dell'attribuzione - e  dunque ad anno
iniziato - ma cessare al 31 dicembre dell'ultimo anno concordato.
 2. Stato giuridico.
  Per i dirigenti di seconda fascia, gia' contrattualizzati, continua
ad applicarsi,  come segnalato, il contratto  collettivo nazionale di
lavoro in vigore.
  Per  i  dirigenti  di  prima  fascia, in  attesa  che  il  prossimo
contratto  collettivo nazionale  di  lavoro  per l'area  dirigenziale
fornisca la cornice di riferimento normativo, comunque modificabile o
derogabile  dai  contratti  individuali,  utili  indicazioni  possono
essere tratte  dai vigenti  contratti collettivi nazionali  di lavoro
per il  personale dirigente.  In essi risultano  disciplinati infatti
istituti  giuridici suscettibili  di essere  inseriti, con  opportuni
adeguamenti, nei contratti individuali.
  Per quanto riguarda in particolare  l'orario di lavoro, in coerenza
con analoghe  previsioni dei  predetti accordi,  l'unificazione della
categoria  dei  dirigenti   (art.  15)  e  la   definizione  in  sede
contrattuale  (art. 19,  comma  2), per  ogni incarico  dirigenziale,
dell'oggetto,  degli obiettivi,  della  durata dell'incarico  stesso,
comporta  di necessita'  il  superamento delle  norme  vigenti al  31
dicembre 1998  e l'applicazione  del principio  di autodeterminazione
del   tempo  di   lavoro,   in  relazione   alle  esigenze   connesse
all'espletamento dell'incarico assegnato  in funzione degli obiettivi
e  dei programmi  da realizzare.  Risultano, inoltre,  applicabili la
disciplina contrattuale  delle ferie e festivita',  delle assenze per
malattia, dell'astensione per maternita',  degli infortuni sul lavoro
e delle malattie dovute a causa di servizio.
  Ai fini della definizione delle clausole dei contratti individuali,
occorrera' ovviamente  tener conto  delle disposizioni  contenute nel
decreto   legislativo  n.   29/1993,  nel   testo  conseguente   alle
modificazioni apportate dal  decreto legislativo n. 80  del 1998, dal
decreto  legislativo  n.  387/1998,   ed  in  particolare  di  quelle
attinenti   alle    relazioni   con    gli   organi    di   indirizzo
politicoamministrativo  (art.  14),  alle funzioni  (art.  16),  agli
incarichi di  funzione (art. 19),  alla verifica dei  risultati (art.
20),  alla responsabilita'  dirigenziale  (art. 21),  al ruolo  unico
(art. 23 e correlato regolamento).
  Solo in via residuale e transitoria per gli istituti regolati sulla
base dei  contratti collettivi  nazionali di lavoro  potranno trovare
applicazione  anche talune  disposizioni  della pregressa  normativa,
ovvero del  decreto del Presidente della  Repubblica n. 3 del  1957 e
del decreto  del Presidente della  Repubblica n. 748 del  1972, nelle
parti ancora vigenti.
  3. Trattamento economico fondamentale.
  Il  comma 2  dell'art. 24  del  decreto legislativo  n. 29/1993,  e
successive  modifiche ed  integrazioni,  dispone  che il  trattamento
economico fondamentale  dei dirigenti  titolari di uffici  di livello
dirigenziale generale  viene stabilito  "assumendo come  parametri di
base i valori economici  massimi contemplati dai contratti collettivi
per le aree dirigenziali".
  Tale criterio  corrisponde all'esigenza di articolare  la struttura
retributiva   della  dirigenza   di  vertice,   ivi  inclusa   quella
destinataria  degli incarichi  di cui  all'art. 19,  comma 10,  dello
stesso  decreto  n.  29,  aggiungendo  ad  un  trattamento  base  non
inferiore alla retribuzione complessiva  dei dirigenti sotto ordinati
gli  importi di  nuovi istituti  retributivi accessori  collegati "al
livello di  responsabilita' attribuito con l'incarico  di funzione ed
ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione".
  Ai fini dell'applicazione della riportata prescrizione va precisato
innanzitutto  che il  processo di  costruzione della  nuova struttura
retributiva potra' svilupparsi  compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie   utilizzabili   per    l'iniziativa,   comprese   quelle
specificamente  destinate  alla  revisione  dell'assetto  retributivo
dell'alta dirigenza.
  Dalla ricognizione  delle risorse,  costituite dal  complesso delle
somme attualmente erogate in favore  dei destinatari con gli appositi
stanziamenti  previsti dalle  leggi finanziarie  per i  miglioramenti
retributivi,  ivi compresa  la quota  parte  della somma  di lire  50
miliardi (legge n. 550/1995)  destinata al predetto personale, deriva
comunque un  quadro finanziario sufficiente ad  avviare la disciplina
in attesa del completamento delle procedure di costituzione dei fondi
indicati dalle stesse disposizioni,  alla cui istituzione provvedera'
il  Ministro   del  tesoro,  del  bilancio   e  della  programmazione
economica.
  Ai   fini   della    determinazione   del   trattamento   economico
fondamentale,  nelle   more  del  rinnovo  relativo   al  quadriennio
normativo 1998-2001  ed economico 1998-1999, si  dovra' assumere come
riferimento i contratti collettivi nazionali  di lavoro del 9 gennaio
e del 10 novembre 1997 rispettivamente per il personale dirigente del
comparto Ministeri  e del  comparto aziende ed  amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo.
  L'individuazione  dei  "valori  economici  massimi"  del  contratto
citato va operata, tenuto  conto degli illustrati vincoli finanziari,
facendo  riferimento  alle sole  voci  retributive  fisse o  comunque
stabili,  escludendo  quindi dalla  valutazione  gli  importi per  la
retribuzione  di risultato  e per  il  premio per  la qualita'  della
prestazione individuale,  pur trattandosi di emolumenti  che incidono
significativamente  nel contesto  della retribuzione  complessiva dei
dirigenti.
  Piu' precisamente saranno considerati gli importi corrispondenti ai
seguenti  istituti,  a   decorrere  dal  31  dicembre   1998,  con  i
conseguenti conguagli:
  1)  lo stipendio  tabellare annuo  lordo  di L.  36.000.000 per  12
mensilita';
  2) l'indennita'  integrativa speciale  nella misura  fruita dall'ex
primo dirigente dopo due anni;
  3)  l'importo  massimo  della retribuzione  di  posizione  prevista
dall'art.  38  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dei
Ministeri e dall'art. 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro
delle aziende  e amministrazioni  autonome. In tale  componente resta
assorbita l'indennita' di cui alla legge n. 334/1997;
  4) la retribuzione individuale  di anzianita' (r.i.a.) da istituire
per il personale  gia' in servizio, in coerenza  con quanto stabilito
dai contratti collettivi nazionali  di lavoro. Tale voce retributiva,
parte   integrante  del   trattamento   economico  fondamentale,   e'
costituita dal valore  degli aumenti biennali in  godimento (classi e
scatti),  con l'aggiunta  della  valutazione economica  dei ratei  di
aumento  biennali maturati  per  coloro che  ne  siano provvisti.  La
r.i.a.  va istituita  a far  data  dal 31  dicembre 1998,  decorrenza
iniziale  del nuovo  trattamento economico  fondamentale (l'art.  45,
comma  8,  del  decreto   n.  80/1998,  e  successive  modificazioni,
stabilisce che dalla predetta data  si applica la nuova disciplina di
conferimento   degli   incarichi   dirigenziali,  con   le   relative
implicazioni sul trattamento economico)  e contestualmente cessano di
essere corrisposti gli automatismi  stipendiali (classi e scatti). La
r.i.a.  dei   dirigenti  con  incarico  di   segretario  generale  di
Ministeri, di  direzione di strutture  articolate al loro  interno in
uffici dirigenziali generali o con incarico equivalente va maggiorata
di un importo pari al 30 per cento del trattamento di cui al presente
paragrafo, tenuto conto  del maggior trattamento gia'  in godimento o
spettante  in  base  alla   previgente  normativa  o  comunque  della
posizione sovraordinata di tali figure dirigenziali rispetto ad altri
dirigenti  incaricati  della  titolarita'  di uffici  o  funzioni  di
livello dirigenziale  generale. L'importo  della r.i.a.  maturata dal
singolo dirigente  con incarico di livello  generale viene utilizzata
all'atto  della  cessazione  del  servizio del  medesimo  secondo  le
modalita' indicate al successivo paragrafo 4;
  5)  la  13 mensilita'  determinata  con  riferimento agli  istituti
retributivi di cui ai punti precedenti.
  Circa la  concreta determinazione  del trattamento in  questione le
amministrazioni si atterranno al prospetto allegato che stabilisce in
modo  uniforme per  tutti i  dirigenti di  livello generale  il nuovo
trattamento  spettante,   con  l'unica  variabile   costituita  dalla
retribuzione individuale di anzianita'.
  4. Trattamento economico accessorio.
  In conformita'  della previsione normativa  di cui all'art.  24 del
decreto legislativo n. 29/1993, che correla la parte accessoria della
retribuzione al livello di  responsabilita' attribuito con l'incarico
di   funzione   e   con   i   risultati   conseguiti   nell'attivita'
amministrativa  e  di gestione,  il  trattamento  economico in  esame
dovra'  articolarsi  in  due  voci retributive,  di  posizione  e  di
risultato,  analogamente  a  quanto  gia'  previsto  dalla  normativa
contrattuale per il personale dirigente di livello non generale.
  Ai fini della determinazione  delle suddette componenti retributive
le  amministrazioni,  in  attesa  della  costituzione  dei  fondi  di
amministrazione e perequativo di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 24 piu'
volte menzionato,  il cui processo  formativo e' stato  gia' avviato,
potranno  avvalersi  delle  risorse   relative  ai  vigenti  istituti
economici   accessori  (assegno   temporale,   compensi  per   lavoro
straordinario e indennita'  corrisposte dalle singole amministrazioni
in  base a  specifiche disposizioni,  con esclusione  del trattamento
provvisorio istituito dalla legge n.  334/1997, v. paragrafo 2, punto
1),  che allo  scopo  saranno  fatte affluire  in  un apposito  fondo
provvisorio alla cui istituzione provvedera' il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
  Si  utilizzera',  altresi',  l'importo della  r.i.a.  maturata  dai
singoli  dirigenti  di prima  fascia  all'atto  della cessazione  dal
servizio, in coerenza con i criteri  indicati dall'art. 41, commi 3 e
4, del contratto collettivo nazionale  di lavoro dei Ministeri, e 49,
comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende e
amministrazioni autonome.  Si potranno altresi'  utilizzare ulteriori
risorse  aggiuntive  derivanti da  maggiori  entrate  o dal  processo
attuativo  dell'art. 43  della legge  n. 449/1997,  o da  economie di
gestione,    subordinatamente   all'accertamento    delle   effettive
disponibilita',  in coerenza  con analoghe  previsioni contenute  nei
citati contratti collettivi nazionali di lavoro parte economica (art.
3, comma 2).
  Tali  risorse complessive  saranno destinate  alla retribuzione  di
posizione e  di risultato negli  importi da stabilire in  relazione a
ciascun incarico di direzione o comunque di analogo livello.
  La retribuzione di posizione  va collegata all'effettivo livello di
responsabilita'  attribuito con  l'incarico di  funzione. I  relativi
importi andranno determinati in modo  da tener conto della diversita'
dell'impegno  richiesto,  degli  obiettivi assegnati,  del  grado  di
rilevanza  e della  collocazione istituzionale  dell'ufficio o  della
funzione assegnata nell'ambito dell'amministrazione.
  La  retribuzione di  risultato, da  non intendere  quale componente
dovuta e  quindi automatica del trattamento  economico, andra' invece
correlata  all'effettivo  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati, anche sotto il profilo qualitativo, accertato con sistemi di
valutazione  compiuti  e oggettivi  per  ogni  singolo dirigente.  In
questa prima  fase, appare  ragionevole destinare alle  predette voci
retributive,  rispettivamente, una  percentuale indicativa  dell'80 e
del 20 per  cento per ciascun destinatario, fatte  salve le eventuali
diverse determinazioni che le amministrazioni ritenessero di adottare
in presenza di peculiari posizioni funzionali.
  La decorrenza  di tali istituti retributivi,  la cui determinazione
e'  legata interamente  alla  volonta' delle  parti, diversamente  da
quanto indicato  per il  trattamento economico fondamentale  non puo'
che essere determinata in sede  di stipula dei contratti individuali,
ove   verra'  disposto   anche  in   merito  alla   cessazione  della
corresponsione   della   generalita'    dei   trattamenti   accessori
previgenti, nonche'  dei compensi correlati agli  incarichi conferiti
dall'amministrazione  o su  designazione  della  stessa, nei  termini
previsti dall'art. 24 del decreto  n. 29. Tali ultimi emolumenti, una
volta  acquisiti,   contribuiranno  ad   alimentare  le   risorse  da
finalizzare al  trattamento accessorio detratto  il 10 per  cento dei
relativi importi che dovra' confluire  nel fondo costituito presso la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  da  ridistribuire  secondo
criteri diretti ad armonizzare la quantita' di risorse disponibili. I
contratti   individuali,   ai   fini   della   determinazione   della
retribuzione, dovranno  remunerare in modo differenziato  l'impegno e
le  connesse  responsabilita'  dei  dirigenti  cui  vengono  affidati
incarichi  aggiuntivi,  nonche'  di   quelli  chiamati  ad  assolvere
eventualmente,  in  qualita' di  reggenti  o  in posizioni  analoghe,
incombenze correlate ad  uffici o funzioni sovraordinati  a quelli di
titolarita'.
  5. Disciplina previdenziale.
  Il  trattamento   economico  fondamentale  e  la   retribuzione  di
posizione, determinati sulla base  dei criteri indicati nei paragrafi
3 e 4  sono pensionabili ai sensi dell'art. 13,  comma 1, lettera a),
del decreto  legislativo 30 settembre  1992, n. 503,  tenuto altresi'
conto, per quanto concerne la retribuzione di posizione, dell'analoga
previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 1997, n.
334,  e  sono  soggetti  alla contribuzione  per  il  trattamento  di
previdenza.
  6. Disciplina transitoria e disposizioni particolari.
  Per  quanto concerne  il  personale dirigente  di  prima fascia  in
servizio alla  data del  31 dicembre 1998,  data di  decorrenza della
nuova normativa  di affidamento  degli incarichi dirigenziali,  e che
sia  cessato o  che cessi  dal  servizio anteriormente  alla data  di
entrata in vigore del regolamento sul  ruolo unico o per il quale non
si renda oggettivamente possibile, prima della cessazione, la stipula
del contratto individuale, va riconosciuto comunque a decorrere dalla
data  del  31  dicembre  1998, il  diritto  alla  corresponsione  del
trattamento  economico   fondamentale  secondo  le   indicazioni  del
paragrafo 3, con  i relativi effetti sul trattamento  di quiescenza e
previdenza.
  Da   tale  termine,   corrispondentemente  all'operativita'   delle
disposizioni  sugli incarichi  dirigenziali  ex  art. 19  menzionato,
oltre a risultare  istituito il ruolo unico di cui  all'art. 23 dello
stesso decreto n. 29 - il  regolamento ne indica infatti le modalita'
di costituzione e tenuta - e' stato disposto l'avvio del nuovo regime
retributivo, come si evince anche  dall'art. 24, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448,  che ha individuato nell'anno 1998 l'ultimo
periodo  di  applicazione  del   previgente  sistema  di  adeguamento
automatico della retribuzione  di prima fascia, ai  sensi della legge
n. 216/1992.
  Le presenti linee guida si applicano anche ai fini del conferimento
degli   incarichi  dirigenziali   presso   gli   uffici  di   diretta
collaborazione dei Ministri  nonche' presso gli enti  e gli organismi
che si  avvalgono, ai  sensi del  vigente ordinamento  e in  forza di
specifici istituti giuridici (p. es. il collocamento fuori ruolo), di
dirigenti   del   ruolo    unico   ("incarichi   specifici   previsti
dall'ordinamento"  ex  art.  19,  comma 10,  decreto  legislativo  n.
29/1993).
  Sulla  base  del  nuovo  assetto normativo,  alla  definizione  dei
prescritti  contratti  individuali  provvederanno gli  uffici  e  gli
organismi che  utilizzano i  predetti dirigenti, tenendo  conto delle
peculiarita' che contraddistinguono i relativi rapporti.
  Per quanto concerne, in particolare, gli incarichi conferiti presso
gli uffici  di diretta  collaborazione, fermo restando  che ulteriori
indicazioni potranno essere fornite dall'emanando regolamento ex art.
14, comma 2, del decreto n. 29,  va tenuto presente che la durata dei
predetti incarichi, da prevedere comunque entro i limiti di legge, e'
da  porre ovviamente  in  correlazione con  il  periodo di  effettiva
permanenza in carica dell'organo politico.
  Sul piano retributivo,  infine, si precisa che  di tali particolari
posizioni   dirigenziali  occorrera'   tener  conto   all'atto  della
costituzione dei fondi per il trattamento accessorio.
   Roma, 1 luglio 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 242