Il comune di SAN PIETRO IN GU (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis); 1. di approvare la proposta di aliquote e detrazioni della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, (Omissis), come di seguito trascritta: "l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati e terreni; la riduzione della detta aliquota del 6 per mille al 5 per mille per le abitazioni concesse a titolo gratuito dal proprietario o titolare ad un familiare o affine in linea retta di primo grado (vedasi norma regolamentare); la detrazione ordinaria per la prima casa come prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 504/1992, di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale; l'aumento della detrazione consentita dall'art. 15, della legge n. 537/1993, come modificato con l'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, fino a L. 500.000 per la prima casa di proprieta' di particolari categorie di cittadini negli stessi termini della proposta gia' formulata lo scorso anno dalla Locale federazione pensionati prot. n. 7413 del 4 ottobre 1997, e precisamente, per i cittadini: a) pensionati che vivono soli, con reddito complessivo loro degli oneri deducibili, inferiore a L. 12.500.000 e derivante esclusivamente da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garages ed orto o giardino pertinenziali); b) famiglie con reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, inferiore a L. 18.000.000, e derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garages ed orto o giardino pertinenziale); c) nei casi di cui al punto b), con redditi inferiori ai seguenti ed alle condizioni a fianco indicate (L. 25 milioni per nuclei con un figlio a carico; L. 30 milioni per nuclei con due o piu' figli a carico); in tutti i casi dei punti a) , b) , c) e' obbligatorio presentare la comunicazione della esistenza dei requisiti all'ufficio tributi del comune, entro la data del 31 maggio contenente l'indicazione dei redditi del nucleo familiare dell'ultima dichiarazione nella forma della autodichiarazione decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998".