Il comune di SAN PIETRO IN GU (provincia di Padova) ha adottato, la
seguente deliberazione  in materia  di determinazione  delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
   (Omissis);
  1. di approvare la proposta  di aliquote e detrazioni della imposta
comunale sugli immobili  per l'anno 1999, (Omissis),  come di seguito
trascritta:
  "l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille sulle abitazioni
principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati e terreni;
  la riduzione  della detta aliquota del  6 per mille al  5 per mille
per  le abitazioni  concesse  a titolo  gratuito  dal proprietario  o
titolare  ad un  familiare o  affine in  linea retta  di primo  grado
(vedasi norma regolamentare);
  la detrazione ordinaria  per la prima casa  come prevista dall'art.
8, comma  2, della legge  n. 504/1992,  di L. 200.000,  rapportata al
periodo  dell'anno durante  il quale  si protrae  la destinazione  di
abitazione principale;
  l'aumento della detrazione consentita  dall'art. 15, della legge n.
537/1993,  come modificato  con l'art.  3, comma  55, della  legge n.
662/1996,  fino a  L.  500.000 per  la prima  casa  di proprieta'  di
particolari  categorie  di  cittadini   negli  stessi  termini  della
proposta  gia'  formulata lo  scorso  anno  dalla Locale  federazione
pensionati prot.  n. 7413 del 4  ottobre 1997, e precisamente,  per i
cittadini:  a) pensionati  che vivono  soli, con  reddito complessivo
loro degli  oneri deducibili, inferiore  a L. 12.500.000  e derivante
esclusivamente da  pensione o  dall'unica casa  di abitazione  ad uso
personale   esclusivo   (compreso   garages  ed   orto   o   giardino
pertinenziali); b)  famiglie con  reddito complessivo al  lordo degli
oneri   deducibili,   inferiore   a  L.   18.000.000,   e   derivante
esclusivamente da lavoro  dipendente o da pensione  o dall'unica casa
di abitazione ad uso personale  esclusivo (compreso garages ed orto o
giardino pertinenziale); c) nei casi di  cui al punto b), con redditi
inferiori ai  seguenti ed  alle condizioni a  fianco indicate  (L. 25
milioni per nuclei  con un figlio a carico; L.  30 milioni per nuclei
con due o piu' figli a carico);
  in tutti i casi  dei punti a) , b) ,  c) e' obbligatorio presentare
la comunicazione  della esistenza  dei requisiti  all'ufficio tributi
del comune, entro la data  del 31 maggio contenente l'indicazione dei
redditi del  nucleo familiare  dell'ultima dichiarazione  nella forma
della autodichiarazione  decreto del  Presidente della  Repubblica n.
403/1998".