IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 con il quale sono state fissate le modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 319 del 31 luglio 1997 che ha modificato ed integrato il richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le graduatorie regionali delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come ulteriormente modificato dall'art. 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria; Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto legge n. 364/1997 e successive modifiche e integrazioni che prevede particolari misure in favore delle attivita' estrattive, manifatturiere e di servizi localizzate nei comuni e nei territori "disastrati" delle regioni Marche e Umbria e, tra le altre, la formazione di due ulteriori graduatorie della legge n. 488/1992, prendendo in considerazione gli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punti 1), 2) e 4) del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni; Considerato che lo stesso art. 3 prevede l'applicazione di agevolazioni piu' elevate di quelle normalmente riconoscibili in tali aree, utilizzando, nel limite di 50 miliardi di lire, specifiche risorse aggiuntive da ripartire tra le due regioni interessate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i commissari delegati per la protezione civile delle regioni medesime di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999 con il quale le risorse disponibili per le due suddette graduatorie speciali sono state ripartite tra le due graduatorie medesime in proporzione al fabbisogno di ciascuna di esse; Viste le circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997, n. 900043 del 5 febbraio 1998, n. 900070 del 23 febbraio 1998, n. 1065731 del 13 maggio 1998, n. 1067714 del 5 agosto 1998, n. 900033 del 22 gennaio 1999, n. 1029445 del 25 febbraio 1999 e n. 1039477 del 30 aprile 1999; Considerato che l'art. 3 del decreto-legge n. 364/1997 prevedeva che le graduatorie in argomento, ulteriori rispetto a quelle regionali ordinarie, fossero formate nel corso del 1998; Viste pertanto le priorita' delle regioni Marche e Umbria per l'anno 1998 ed il conseguente decreto ministeriale del 19 dicembre 1997 che stabilisce, per lo stesso anno 1998, i criteri di applicazione delle priorita' regionali ed indica i punteggi utili per la determinazione dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), n. 4, del piu' volte citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni; Considerato che, come previsto dal citato art. 56, comma 1, della legge n. 448/1998, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha potuto procedere all'apertura del bando speciale finalizzato alla formazione delle due ulteriori graduatorie in argomento solo dopo la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 3 febbraio 1999 in esito alla notifica delle particolari misure agevolative previste dallo stesso art. 56; Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni dalle quali, in particolare, risultano i seguenti fabbisogni relativi a tutte le iniziative istruite con esito positivo, comprensivi degli oneri accessori relativi al compenso spettante alle banche concessionarie ed agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimento (in milioni di lire): ____________________________________________________________________ | Marche | 248.665,5 | Umbria | 311.121,3 | |_________|______________|_____________|___________________________| Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, le richiamate risorse aggiuntive, pari a 50 miliardi di lire, sono cosi' ripartite tra le due regioni interessate (in milioni di lire): ____________________________________________________________________ | Marche | 22.211,0 | Umbria | 27.789,0 | |_________|______________|_____________|___________________________| Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Decreta: Articolo unico 1. Le graduatorie delle regioni Umbria e Marche delle iniziative di cui in premessa ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui all'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, e successive modifiche e integrazioni sono riportate, rispettivamente, negli allegati 2/1 e 2/2 al presente decreto. 2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata. 3. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2, ed all'art. 10, comma 1, del decreto medesimo. 4. Per le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui al comma 1 e per quelle ivi indicate ma che occupano una posizione non utile per la concessione delle agevolazioni a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, con successivi provvedimenti, sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni medesime. Dalla data della comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione. 5. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 1999 Il direttore generale: Sappino