IL DIRETTORE GENERALE
           della Direzione generale per  il coordinamento
                    degli incentivi alle imprese
  Visto il  decreto-legge 22  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato n. 527  del 20 ottobre 1995 con il  quale sono state
fissate  le   modalita'  per  la  concessione   ed  erogazione  delle
agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato  n. 319  del 31  luglio  1997 che  ha modificato  ed
integrato il richiamato decreto  ministeriale n. 527/1995 con effetto
dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997;
  Visto,  in  particolare, l'art.  6,  comma  3, del  citato  decreto
ministeriale n.  527/1995 e  successive modifiche e  integrazioni che
attribuisce   al   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  la   competenza  di   formare,  sulla   base  delle
risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie,
le   graduatorie   regionali   delle  iniziative   ammissibili   alle
agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
  Visto il  decreto-legge 27  ottobre 1997,  n. 364,  convertito, con
modificazioni,   dalla  legge   17  dicembre   1997,  n.   434,  come
ulteriormente  modificato  dall'art.  56,  comma 1,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, concernente  interventi urgenti a favore delle
zone  colpite  da ripetuti  eventi  sismici  nelle regioni  Marche  e
Umbria;
  Visto,  in particolare,  l'art.  3 del  predetto  decreto legge  n.
364/1997   e  successive   modifiche  e   integrazioni  che   prevede
particolari   misure   in    favore   delle   attivita'   estrattive,
manifatturiere e  di servizi localizzate  nei comuni e  nei territori
"disastrati"  delle regioni  Marche  e  Umbria e,  tra  le altre,  la
formazione  di due  ulteriori  graduatorie della  legge n.  488/1992,
prendendo in considerazione  gli indicatori di cui  all'art. 6, comma
4, lettera a),  punti 1), 2) e 4) del  citato decreto ministeriale n.
527/1995 e successive modifiche e integrazioni;
  Considerato  che  lo  stesso   art.  3  prevede  l'applicazione  di
agevolazioni piu' elevate di quelle normalmente riconoscibili in tali
aree,  utilizzando, nel  limite di  50 miliardi  di lire,  specifiche
risorse aggiuntive  da ripartire tra  le due regioni  interessate con
decreto    del    Ministro    dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato,  sentiti i  commissari delegati  per la  protezione
civile delle  regioni medesime di  cui all'art. 1  dell'ordinanza del
Ministro  dell'interno  delegato  al coordinamento  della  protezione
civile n. 2668 del 28 settembre 1997;
  Visto il decreto ministeriale del 24  febbraio 1999 con il quale le
risorse  disponibili per  le due  suddette graduatorie  speciali sono
state ripartite  tra le  due graduatorie  medesime in  proporzione al
fabbisogno di ciascuna di esse;
  Viste le  circolari del  Ministero dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato  n. 234363  del 20  novembre 1997,  n. 900043  del 5
febbraio 1998,  n. 900070  del 23  febbraio 1998,  n. 1065731  del 13
maggio 1998, n.  1067714 del 5 agosto 1998, n.  900033 del 22 gennaio
1999, n.  1029445 del  25 febbraio  1999 e n.  1039477 del  30 aprile
1999;
  Considerato che  l'art. 3  del decreto-legge n.  364/1997 prevedeva
che  le  graduatorie  in   argomento,  ulteriori  rispetto  a  quelle
regionali ordinarie, fossero formate nel corso del 1998;
  Viste  pertanto le  priorita'  delle regioni  Marche  e Umbria  per
l'anno 1998  ed il conseguente  decreto ministeriale del  19 dicembre
1997  che  stabilisce,  per  lo   stesso  anno  1998,  i  criteri  di
applicazione delle priorita' regionali ed indica i punteggi utili per
la determinazione dell'indicatore regionale  di cui all'art. 6, comma
4, lettera  a), n. 4, del  piu' volte citato decreto  ministeriale n.
527/1995 e successive modifiche e integrazioni;
  Considerato che, come  previsto dal citato art. 56,  comma 1, della
legge  n.  448/1998, il  Ministero  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato ha potuto procedere  all'apertura del bando speciale
finalizzato  alla  formazione  delle  due  ulteriori  graduatorie  in
argomento solo  dopo la  decisione della Commissione  delle Comunita'
europee del 3 febbraio 1999  in esito alla notifica delle particolari
misure agevolative previste dallo stesso art. 56;
  Visti  gli   esiti  delle   risultanze  istruttorie   delle  banche
concessionarie,  di  cui all'art.  6,  comma  1, del  citato  decreto
ministeriale n. 527/1995 e  successive modifiche e integrazioni dalle
quali,  in particolare,  risultano i  seguenti fabbisogni  relativi a
tutte le  iniziative istruite  con esito positivo,  comprensivi degli
oneri   accessori  relativi   al  compenso   spettante  alle   banche
concessionarie ed agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi
di investimento (in milioni di lire):
____________________________________________________________________
| Marche  |  248.665,5   |     Umbria  |   311.121,3               |
|_________|______________|_____________|___________________________|
  Considerato che, sulla base di  tutto quanto precede, le richiamate
risorse aggiuntive, pari a 50  miliardi di lire, sono cosi' ripartite
tra le due regioni interessate (in milioni di lire):
____________________________________________________________________
| Marche  |  22.211,0    |     Umbria  |   27.789,0                |
|_________|______________|_____________|___________________________|
  Visto l'art.  16 del  decreto legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29,
concernente    la    razionalizzazione   dell'organizzazione    delle
amministrazioni pubbliche e la  revisione della disciplina in materia
di pubblico impiego;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Le graduatorie delle regioni Umbria e Marche delle iniziative di
cui  in premessa  ammissibili alle  agevolazioni di  cui all'art.  1,
comma 2, del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19  dicembre  1992,  n.  488, e  di  cui
all'art. 3  del decreto-legge 27  ottobre 1997, n. 364,  e successive
modifiche  e  integrazioni  sono  riportate,  rispettivamente,  negli
allegati 2/1 e 2/2 al presente decreto.
  2.  Al fine  di  facilitare  la lettura  dei  dati contenuti  nelle
graduatorie  e l'individuazione  di  ciascuna iniziativa  ammissibile
nella graduatoria  di pertinenza, si forniscono,  nell'allegato 1, le
opportune note esplicative  e, nell'allegato 3, l'elenco  di tutte le
iniziative  ammissibili,   ordinate  per  numero  di   progetto,  con
l'indicazione  della  graduatoria nella  quale  ciascuna  di esse  e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
  3. I decreti  di concessione provvisoria delle  agevolazioni di cui
alla  citata  legge n.  488/1992  vengono  adottati in  favore  delle
domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente
dalla prima,  fino all'esaurimento  delle risorse disponibili  di cui
alle premesse,  tenendo conto della  riserva di fondi a  favore delle
piccole  e medie  imprese  e della  limitazione  nei confronti  delle
imprese operanti nel settore dei servizi, di cui all'art. 2, comma 2,
del citato decreto ministeriale n.  527/1995 e successive modifiche e
integrazioni,   nonche'   del    compenso   spettante   alle   banche
concessionarie   e  dell'onere   relativo  agli   accertamenti  sulla
realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente,
all'art. 1, comma 2, ed all'art. 10, comma 1, del decreto medesimo.
  4. Per le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui al comma
1 e per  quelle ivi indicate ma che occupano  una posizione non utile
per  la concessione  delle  agevolazioni  a causa  dell'insufficienza
delle  risorse   finanziarie,  con  successivi   provvedimenti,  sono
individualmente  comunicati alle  imprese  interessate gli  specifici
motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni medesime.
Dalla data  della comunicazione  decorrera' il  termine di  legge per
l'impugnazione del provvedimento di esclusione.
  5. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 luglio 1999
                                       Il direttore generale: Sappino