IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n.  239  recante
modificazioni  al  regime fiscale  degli  interessi,  premi ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
  Visto,  in  particolare, l'art.  6,  comma  1, del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996,  il quale stabilisce la non applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni  e titoli  similari,  pubblici e  privati, percepiti  da
soggetti residenti in  Stati con i quali siano  in vigore convenzioni
per  evitare  la  doppia  imposizione  sul  reddito  stipulate  dalla
Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni
necessarie ad accertare  la sussistenza dei requisiti  da parte degli
aventi diritto;
  Visto  l'art.  11, comma  4,  lettera  c), del  menzionato  decreto
legislativo n.  239 del 1996,  il quale  dispone che con  decreto del
Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;
  Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati
al  comma 4  possono  essere modificate  con  successivi decreti  del
Ministro delle finanze;
  Visto il decreto  del Ministro delle finanze del  4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha approvato  l'elenco degli Stati  con i quali risulta  attuabile lo
scambio di  informazioni, ai sensi  delle convenzioni per  evitare la
doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
  Visti i decreti del Ministro delle  finanze del 25 marzo 1998 e del
16  dicembre   1998,  pubblicati,  rispettivamente,   nelle  Gazzette
Ufficiali n. 88 del  16 aprile 1998 e n. 25 del  1 febbraio 1999, che
hanno  integrato  l'elenco  degli  Stati approvato  con  il  predetto
decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996;
  Vista la  legge 15  dicembre 1998,  n. 473, con  la quale  e' stata
ratificata la Convenzione tra  il Governo dellaRepubblica italiana ed
il  Governo della  Repubblica del  Sud Africa  per evitare  le doppie
imposizioni  in materia  di imposte  sul reddito  e per  prevenire le
evasioni fiscali,  con protocollo  aggiuntivo, firmata  a Roma  il 16
novembre 1995;
  Vista la  legge 15  dicembre 1998,  n. 474, con  la quale  e' stato
ratificato l'Accordo tra  il Governo della Repubblica  italiana ed il
Governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare le doppie
imposizioni  sul reddito  e per  prevenire le  evasioni fiscali,  con
protocollo aggiuntivo, firmato ad Hanoi il 26 novembre 1996;
  Considerato  che la  Convenzione tra  la Repubblica  italiana e  la
Repubblica del Sud Africa, in conformita' dell'art. 29, e' entrata in
vigore il 2 marzo 1999;
  Considerato, inoltre, che l'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista  del Vietnam,  in conformita' dell'art.  29, e'
entrato in vigore il 22 febbraio 1999;
  Tenuto conto  che la  menzionata Convenzione  ed il  citato Accordo
consentono  l'acquisizione  delle  informazioni  necessarie  ai  fini
dell'applicazione delle  disposizioni indicate nell'art. 6,  comma 1,
del predetto decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
  Ritenuta la necessita' di modificare l'elenco degli Stati approvato
con il suindicato decreto del  Ministro delle finanze del 4 settembre
1996 ed integrato  dai successivi decreti del  Ministro delle finanze
del 25 marzo 1998 e del 16 dicembre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il decreto  del Ministro  delle finanze  del 4  settembre 1996,
integrato dai  successivi decreti del  Ministro delle finanze  del 25
marzo 1998 e del 16 dicembre 1998 e' cosi' modificato:
  all'elenco di cui  all'art. 1 sono aggiunti i  seguenti Stati: "Sud
Africa e Vietnam".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 17 giugno 1999
                                                   Il Ministro: Visco