IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativo agli interventi a titolo di contributo per i mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi per pubblica utilita' per dotarsi di autoveicoli a minimo impatto ambientale; Visto l'accordo di programma stipulato il 31 luglio 1996 relativo alla realizzazione di un programma per la ricerca e lo svilupo di veicoli innovativi a minimo impatto ambientale con particolare riferimento alla sostituzione e al rinnovo degli autoveicoli del parco esistente presso le amministrazioni pubbliche e le imprese che gestiscono servizi di pubblica utilita'; Visti i risultati prodotti dal gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato accordo di programma, in particolare per quanto riguarda la valutazione della domanda per il trasporto individuale dei veicoli a minimo impatto ambientale; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dei trasporti e della navigazione del 27 marzo 1998 ed in particolare l'art. 5 che prevede che le regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di pubblica utilita' si dotino di una quota progressivamente crescente di automezzi a basso impatto ambientale; Visto l'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 19 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1999, n. 33) concernente l'approvazione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98); Considerato che la norma e' diretta a finanziare quota parte degli oneri derivanti dalla sostituzione dei veicoli tradizionali con quelli a minimo impatto ambientale e che si rende pertanto necessario determinare le categorie di soggetti ammessi a beneficiare della contribuzione, la tipologia dei veicoli oggetto di beneficio, l'entita' delle contribuzioni, che rappresentano una forma di cofinanziamento nell'acquisizione dei nuovi automezzi, e le relative modalita' di erogazione; Considerato che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti rientrano nelle attivita' di interesse economico generale che l'Istituto svolge, e che gli stessi costituiscono lo strumento per rendere piu' spedite le procedure connesse alla concessione dei benefici e consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati; Visto l'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994 nel quale sono state individuate le aree urbane con popolazione superiore a 25 mila abitanti a maggiore concentrazione di traffico e di attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita' del 20 maggio 1991 ed in particolare l'art. 3 che dispone che le regioni, nell'elaborare i piani regionali per il risanamento e tutela della qualita' dell'aria, possano individuare zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di tutela ambientale; Atteso che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dispone che i contributi dovranno essere concessi prioritariamente ai soggetti operanti nelle aree urbane di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994 e nelle zone individuate nei piani regionali di risanamento e tutela della qualita' dell'aria, approvati dalle regioni e che tale priorita' puo' essere rispettata con la fissazione di un arco temporale che limiti l'accesso ai benefici a questi soli soggetti; Visto il limite d'impegno quindicennale di lire 5.400 milioni previsto per ciascuno degli anni 1999 e 2000 dalla norma in argomento, che, attualizzato al tasso vigente del 4,35%, attualmente praticato per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sviluppa un monte investimenti quantificato in lire 59.040 milioni che rappresenta una significativa indicazione del limite della contribuzione concedibile per ciascuno degli anni 1999 e 2000; Tenuto conto che i tempi di entrata in vigore della legge in questione non hanno consentito di attivare entro il 1998 gli investimenti a valere sulla contribuzione prevista per il 1999 e che gli stessi potranno essere attivati congiuntamente a quelli previsti per l'anno 1999; Visto il vincolo della norma stessa che fissa una misura non inferiore al 60% a favore dell'acquisto di autoveicoli a minimo impatto ambientale dotati di trazione elettrica/ibrida; Considerata la necessita' di dare concreta attuazione alla priorita' indicata dalla legge; Decreta: Art. 1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, mutui per un importo complessivo determinato dal completo utilizzo del limite di impegno quindicennale di lire 10.800 milioni, i cui oneri di ammortamento saranno posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di autoveicoli a minimo impatto ambientale delle categorie M1 ed N1.