IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                        E DELLA  NAVIGAZIONE
                                  e
                IL MINISTRO  DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  4, comma  19, della  legge 9  dicembre 1998,  n. 426,
relativo agli interventi  a titolo di contributo per i  mutui o altre
operazioni finanziarie effettuate dalle  regioni, dagli enti locali e
dai  gestori  di  servizi  per   pubblica  utilita'  per  dotarsi  di
autoveicoli a minimo impatto ambientale;
  Visto l'accordo di  programma stipulato il 31  luglio 1996 relativo
alla realizzazione  di un programma  per la  ricerca e lo  svilupo di
veicoli  innovativi  a  minimo  impatto  ambientale  con  particolare
riferimento  alla sostituzione  e  al rinnovo  degli autoveicoli  del
parco esistente presso le amministrazioni  pubbliche e le imprese che
gestiscono servizi di pubblica utilita';
  Visti i risultati prodotti dal gruppo di lavoro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato accordo di
programma, in  particolare per  quanto riguarda la  valutazione della
domanda per  il trasporto  individuale dei  veicoli a  minimo impatto
ambientale;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'ambiente  di  concerto con  i
Ministri dei lavori  pubblici, della sanita' e dei  trasporti e della
navigazione del 27 marzo 1998 ed  in particolare l'art. 5 che prevede
che le regioni, gli  enti locali, gli enti e i  gestori di servizi di
pubblica utilita'  si dotino di una  quota progressivamente crescente
di automezzi a basso impatto ambientale;
  Visto l'art. 47  del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, e
successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  del  19  novembre  1998  (Gazzetta
Ufficiale 10  febbraio 1999, n. 33)  concernente l'approvazione delle
linee guida  per le politiche  e misure nazionali di  riduzione delle
emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);
  Considerato che la norma e'  diretta a finanziare quota parte degli
oneri  derivanti  dalla  sostituzione dei  veicoli  tradizionali  con
quelli a minimo impatto ambientale e che si rende pertanto necessario
determinare  le categorie  di  soggetti ammessi  a beneficiare  della
contribuzione,  la  tipologia  dei   veicoli  oggetto  di  beneficio,
l'entita'  delle  contribuzioni,  che   rappresentano  una  forma  di
cofinanziamento nell'acquisizione dei nuovi  automezzi, e le relative
modalita' di erogazione;
  Considerato  che i  finanziamenti della  Cassa depositi  e prestiti
rientrano  nelle  attivita'  di   interesse  economico  generale  che
l'Istituto svolge,  e che gli  stessi costituiscono lo  strumento per
rendere  piu'  spedite le  procedure  connesse  alla concessione  dei
benefici e consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione
degli interventi programmati;
  Visto l'allegato III annesso  al decreto del Ministro dell'ambiente
del 25 novembre 1994 nel quale  sono state individuate le aree urbane
con   popolazione   superiore  a   25   mila   abitanti  a   maggiore
concentrazione di traffico e di attivita' produttive;
  Visto  il decreto  del Ministro  dell'ambiente di  concerto con  il
Ministro della sanita' del 20 maggio  1991 ed in particolare l'art. 3
che dispone che  le regioni, nell'elaborare i piani  regionali per il
risanamento e  tutela della  qualita' dell'aria,  possano individuare
zone  particolarmente   inquinate  o  caratterizzate   da  specifiche
esigenze di tutela ambientale;
  Atteso che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
dispone che i contributi dovranno essere concessi prioritariamente ai
soggetti operanti nelle  aree urbane di cui  all'allegato III annesso
al decreto  del Ministro dell'ambiente  del 25 novembre 1994  e nelle
zone individuate  nei piani regionali  di risanamento e  tutela della
qualita' dell'aria, approvati dalle regioni e che tale priorita' puo'
essere rispettata con  la fissazione di un arco  temporale che limiti
l'accesso ai benefici a questi soli soggetti;
  Visto  il  limite d'impegno  quindicennale  di  lire 5.400  milioni
previsto  per  ciascuno  degli  anni  1999  e  2000  dalla  norma  in
argomento, che, attualizzato al  tasso vigente del 4,35%, attualmente
praticato  per i  mutui  concessi dalla  Cassa  depositi e  prestiti,
sviluppa un  monte investimenti  quantificato in lire  59.040 milioni
che  rappresenta  una  significativa  indicazione  del  limite  della
contribuzione concedibile per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
  Tenuto  conto che  i  tempi di  entrata in  vigore  della legge  in
questione  non  hanno  consentito  di  attivare  entro  il  1998  gli
investimenti a valere sulla contribuzione  prevista per il 1999 e che
gli stessi potranno essere  attivati congiuntamente a quelli previsti
per l'anno 1999;
  Visto  il vincolo  della  norma  stessa che  fissa  una misura  non
inferiore  al 60%  a  favore dell'acquisto  di  autoveicoli a  minimo
impatto ambientale dotati di trazione elettrica/ibrida;
  Considerata  la   necessita'  di  dare  concreta   attuazione  alla
priorita' indicata dalla legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per il finanziamento degli interventi  di cui all'art. 4, comma 19,
della legge 9 dicembre 1998, n.  426, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere agli enti di  cui al successivo art. 4, mutui
per  un importo  complessivo  determinato dal  completo utilizzo  del
limite di impegno  quindicennale di lire 10.800 milioni,  i cui oneri
di  ammortamento saranno  posti  direttamente a  carico del  bilancio
dello Stato, destinati al  parziale finanziamento dei costi derivanti
dalle  operazioni di  acquisto  o di  locazione finanziaria  (leasing
finanziario)  di  autoveicoli  a   minimo  impatto  ambientale  delle
categorie M1 ed N1.