IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato e in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Vista la domanda presentata dalla cooperativa "Solagri" S.r.l. intesa ad ottenere la registrazione dell'indicazione geografica protetta - I.G.P. - "Limone di Sorrento" ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92; Vista la nota prot. n. 61552 del 20 maggio 1999 con la quale il Ministero per le politiche agricole ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista la nota della cooperativa "Solagri" S.r.l. del 20 aprile 1999 con la quale il soggetto richiedente la suddetta registrazione comunitaria ha indicato l'IS.ME.CERT - Istituto Mediterraneo di Certificazione, iscritto all'albo degli organismi privati tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, quale organismo privato da autorizzare ad esercitare le attivita' di controllo ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 2081/92; Vista la nota del 29 aprile 1999 con la quale la predetta cooperativa "Solagri" ha chiesto, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, la protezione, in ambito nazionale e a titolo transitorio, della indicazione geografica "Limone di Sorrento", espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero per le politiche agricole da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica "Limone di Sorrento" in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di registrazione in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dalla cooperativa sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della indicazione geografica "Limone di Sorrento" e del relativo disciplinare di produzione, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del 17 marzo 1997, alla indicazione geografica "Limone di Sorrento".