IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di  attuazione dellalegge  n. 183/1987  e del  decreto legislativo  3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti CEE  del  Consiglio  delle Comunita'  europee
attualmente  in   vigore  in   materia  di  Fondistrutturali   e,  in
particolare, il  regolamento n. 2085/93 concernente  il Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;
  Visto il regolamento CE n. 951/97 del Consiglio dell'Unione europea
relativo  al  miglioramento  delle  condizioni  di  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
  Visto il regolamento CE n.  1103/97 del Consiglio relativo a talune
disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Considerato che a parire dal 1  gennaio 1997 la regione Abruzzo non
fa piu' parte  dell'obiettivo 1 e che la  Commissione delle Comunita'
europee, con decisione C(98) 861 del  15 aprile 1998, ne ha approvato
l'inclusione nel  Quadro comunitario  di sostegno per  gli interventi
strutturali comunitari relativi al  miglioramento delle condizioni di
trasformazione   e  commercializzazione   dei  prodotti   agricoli  e
silvicoli in Italia, nelle regioni  fuori obiettivo 1, a titolo delle
azioni dirette dell'obiettivo 5a, per il periodo 1994-1999;
  Considerato  che la  Commissione con  decisione C(98)  2496 del  18
agosto  1998  ha approvato  la  modifica  del piano  finanziario  del
suddetto   quadro   comunitario   di   sostegno   per   tener   conto
dell'inclusione della regione in parola;
  Considerato che  con decisione C(98)  3474 del 18 dicembre  1998 la
Commissione  medesima ha  concesso un  contributo del  FEOGA, sezione
orientamento,  a  favore  del   programma  operativo  concernente  il
miglioramento     delle     condizioni    di     trasformazione     e
commercializzazione dei  prodotti agricoli nella regione  Abruzzo per
il  periodo 1997-1999,  di cui  al citato  regolamento CE  n. 951/97,
adottando la procedura dell'impegno unico;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  nel
contesto della suddetta decisione ammontanti  a 2,928 Meuro, a valere
sul FEOGA, sezione orientamento,  occorre provvedere ad assicurare le
corrispondenti risorse nazionali pubbliche  ammontanti a 3,660 Meuro,
pari a 7,087 miliardi di lire;
  Considerato che, al fine di assicurare la piena utilizzazione delle
risorse comunitarie messe  a disposizione per il  periodo 1997-1999 a
titolo  del  regolamento  suddetto,   e'  opportuno  consentire  alla
amministrazione responsabile dell'attuazione  del programma operativo
di  stabilire un  programma di  interventi finanziari  ammissibili al
cofinanziamento  comunitario  piu'  ampio di  quello  definito  nella
suddetta decisione comunitaria;
  Considerato  che  a  tal  fine  occorre  elevare,  nell'ambito  del
programma cofinanziato,  in deroga a quanto  stabilito dalla delibera
CIPE  20  dicembre  1994,  il finanziamento  a  carico  dello  Stato,
analogamente a  quanto gia' disposto  per tutte le altre  regioni del
centronord   interessate  dal   medesimo  regolamento,   con  propria
deliberazione n. 27 del 19 febbraio 1999;
  Considerato che la regione  stessa deve mantenere almeno inalterate
le  proprie risorse  da destinare  al programma  cofinanziato per  il
periodo 1997-1999,  come previsto dalla citata  decisione comunitaria
C(98) 3474, allo scopo di utilizzare le disponibilita' che si vengono
a formare per finanziare un programma regionale aggiuntivo;
  Considerata la  necessita' di  ricorrere, relativamente  alla quota
statale, alle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge
n.  183/1987,  seguendo  la  procedura  dell'impegno  unico  prevista
dall'art. 20 del regolamento CEE n. 2082/1993;
  Vista la nota del Ministro per  le politiche agricole n. 1545 del 4
marzo 1999;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
                              Delibera:
  1. Ai fini della  realizzazione delle azioni dirette dell'obiettivo
5a, di  cui al regolamento n.  951/97, nella regione Abruzzo,  per il
periodo  1997-1999,  e'   autorizzato  un  cofinanziamento  nazionale
pubblico  di 7,087  miliardi  di  lire (3,660  Meuro),  di cui  6,378
miliardi di  lire (3,294 Meuro)  a carico  del Fondo di  rotazione ex
lege  n.  183/1987  e  0,709  miliardi  di  lire  (0,366  Meuro)  con
disponibilita' della regione.
  2. La regione stessa deve  mantenere, altresi', inalterata la spesa
di 2,562 miliardi di lire  (1,323 Meuro), gia' destinata al programma
cofinanziato  per  il periodo  1997-1999,  ai  sensi della  decisione
comunitaria  C(98) 3474  richiamata  in premessa,  per finanziare  un
programma  regionale   aggiuntivo  eligibile  ai  sensi   del  citato
regolamento CE n. 951/97;
  3. La quota  a carico del Fondo di rotazione  viene erogata secondo
le  modalita'  previste dalla  normativa  vigente,  sulla base  delle
richieste inoltrate dalla Regione Abruzzo.
  4. Il predetto  Fondo e' autorizzato ad erogare  la quota stabilita
dalla presente  delibera anche negli  anni successivi, fino  a quando
perdura l'intervento comunitario.
  5.  La  regione  interessata  adotta   tutte  le  iniziative  ed  i
provvedimenti necessari  per utilizzare entro le  scadenze previste i
finanziamenti  comunitari  e  nazionali   relativi  ai  programmi  ed
effettua  i controlli  di competenza.  Il Fondo  di rotazione  potra'
procedere  ad  eventuali,   ulteriori  controlli,  avvalendosi  delle
strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  6.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,  a   cura  della  amministrazione  titolare,   al  sistema
informativo del  Dipartimento della Ragioneria generale  dello Stato,
secondo le modalita' vigenti.
   Roma, 21 aprile 1999
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti l'8 luglio 1999
Registro  n. 3  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 385