IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione dellalegge n. 183/87 e del decreto legislativo 3 aprile
1993, n.  96, in  materia di  coordinamento della  politica economica
nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti CEE  del  Consiglio  delle Comunita'  europee
attualmente  in   vigore  in   materia  di  Fondistrutturali   e,  in
particolare, il regolamento n.  2083/93, concernente il Fondo europeo
di sviluppo regionale, il regolamento n. 2084/93 concernente il Fondo
sociale europeo, ed  il regolamento n. 2085/93,  concernente il Fondo
europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;
  Visto il regolamento  CE del Consiglio n. 1103 del  17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C 180/13  (Gazzetta Ufficiale delle  Comunita' europee C180  del 1
luglio  1994), che  ha  stabilito gli  orientamenti della  iniziativa
comunitaria Interreg II;
  Viste le decisioni della  Commissione delle Comunita' europee C(98)
1652 dell'8 luglio  1998 e C(97) 3223 del 20  novembre 1997, relative
alle    rimodulazioni    finanziarie   nell'ambito    dell'iniziativa
comunitaria Interreg II  Italia/Francia (Toscana e Sardegna/Corsica),
in cui vengono ridefinite le nuove annualita' dal 1997 al 1999;
  Considerato  che  a seguito  delle  predette  decisioni le  risorse
comunitarie ammontano complessivamente a  31,265 Meuro per il periodo
1997-1999,  a  valer   sul  FESR,  sul  FSE  e   sul  FEOGA,  sezione
orientamento,  e   le  corrispondenti  risorse   nazionali  pubbliche
ammontano a 81,130 miliardi di lire;
  Considerato che  a fronte della predetta  quota nazionale pubblica,
con propria  delibera 18 dicembre  1996, e' gia' stato  assicurato un
finanziamento di 59,514  miliardi di lire, di cui  37,920 miliardi di
lire  a valere  sulle  risorse  del Fondo  di  rotazione  ex lege  n.
183/1987 e 21,594  miliardi di lire con  disponibilita' delle regioni
Toscana e Sardegna e altri enti pubblici interessati;
  Considerata,  pertanto, la  necessita'  di  assicurare la  restante
quota nazionale pubblica di 21,616  miliardi di lire, ricorrendo, per
un ammontare  di 12,766 miliardi  di lire, alle risorse  del predetto
Fondo di  rotazione e per 8,850  miliardi di lire alle  risorse delle
regioni Toscana e Sardegna ed altri enti pubblici interessati;
  Viste  le note  del  Ministro  dei lavori  pubblici  n.  5083 e  n.
UE/1140, rispettivamente in data 15 dicembre 1998 e 8 aprile 1999;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
                              Delibera:
  1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Interreg
II  Italia/Francia   (Toscana  e  Sardegna/Corsica),   relativa  allo
sviluppo socioeconomico  e culturale  delle zone  di confine  ed alla
cooperazione   transfrontaliera,  per   il   periodo  1997-1999,   e'
autorizzato  un  cofinanziamento  nazionale pubblico  pari  a  81,130
miliardi  di  lire,   di  cui  21,616  miliardi  di   lire  di  nuove
assegnazioni (Meuro 11,164).
  La copertura finanziaria della complessiva quota nazionale pubblica
dei programmi, come specificato in premessa e riportato nella tabella
allegata, che  forma parte integrante della  presente delibera, viene
cosi' assicurata:
  a) 37,920  miliardi di  lire con risorse  gia' assegnate,  a valere
sulle disponibilita' del Fondo di  rotazione ex lege n. 183/1987, con
delibera 18 dicembre 1996;
  b) 12,766 miliardi di lire  (Meuro 6,593) con nuove assegnazioni, a
valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione, disposte con la
presente delibera;
  c) 21,594 miliardi di lire con disponibilita' delle regioni Toscana
e Sardegna  e di  altri enti  pubblici, gia'  previsti con  la citata
delibera 18 dicembre 1996;
  d) 8,850  miliardi di lire  (Meuro 4,571) con  nuove disponibilita'
delle suddette regioni ed altri enti pubblici.
  2. La quota  a carico del Fondo di rotazione  viene erogata secondo
le  modalita'  previste dalla  normativa  vigente,  sulla base  delle
richieste inoltrate dalle citate regioni.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  le  quote
stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  In caso di  rimodulazione dei piani finanziari,  ai sensi dell'art.
25  del  regolamento  CEE  n.  2082/93,  il  Fondo  di  rotazione  e'
autorizzato  ad  adeguare  le  quote  di  propria  competenza,  fermo
restando  il limite  dello stanziamento  autorizzato con  la presente
delibera.
  4. Il Ministero dei lavori  pubblici e le suddette regioni adottano
tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro
le scadenze previste i  finanziamenti comunitari e nazionali relativi
al programma  ed effettuano  i controlli di  competenza. Il  Fondo di
rotazione  potra'   procedere  ad  eventuali,   ulteriori  controlli,
avvalendosi  delle   strutture  del  Dipartimento   della  Ragioneria
generale dello Stato.
  5.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,  a   cura  delle  amministrazioni  titolari,   al  sistema
informativo del  Dipartimento della Ragioneria generale  dello Stato,
secondo le modalita' vigenti.
  6. La presente delibera annulla  e sostituisce il piano finanziario
di cui alla citata delibera 18 dicembre 1996, fatti salvi gli effetti
gia' prodotti.
   Roma, 21 aprile 1999
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1999
Registron. 3  Tesoro, bilancio e programmazione  economica, foglio n.
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