IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n.283, ed in particolare l'art. 5, lettera h); Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n.833; Visto l'art.19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1998, come modificato, integrato ed aggiornato dai decreti del Ministro della sanita' 18 giugno 1999; Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 giugno 1999, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione (recepimento della direttiva 97/71 /CE); Vista la direttiva del Consiglio n. 98/82/CE del 27 ottobre 1998, concernente le quantita' massime di residui su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; Visto il parere favorevole della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194; Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n.98/82/CE con cui l'Unione europea ha fissato limiti massimi di residui anche per i valori lasciati in sospeso dalle direttiva 93/57/CEE e 93/58/CEE sulla base dei dati mancanti prodotti dalle parti interessate; Considerata la necessita' di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia contenenti alcune delle combinazioni sostanza attiva/coltura per le quali sono stati fissati i nuovi limiti massimi di residuo tollerati al fine di ottenere il rispetto dei limiti stessi; Considerata la necessita' di modificare alcuni limiti massimi di residuo per il metamsodium e lo ziram a seguito della modifica dei limiti per il maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce: a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui: 1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1998; 2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1998; 3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1998; 4) prodotti di origine animale di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1998; b) le revoche dell'impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura; c) le modifiche dell'impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura.