IL MINISTRO DELLA SANITA'
 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n.283, ed in particolare  l'art.  5,
lettera h);
  Visti  gli  articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7,
lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n.833;
  Visto l'art.19 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.194,  che
prevede  l'adozione  con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  22  gennaio  1998,
pubblicato  nel  supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
78 del 3 aprile 1998, come modificato, integrato  ed  aggiornato  dai
decreti del Ministro della sanita' 18 giugno 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  7  giugno  1999,
concernente i limiti  massimi  di  residui  di  sostanze  attive  dei
prodotti    fitosanitari    tollerate    nei    prodotti    destinati
all'alimentazione (recepimento della direttiva 97/71 /CE);
  Vista la direttiva del Consiglio n. 98/82/CE del 27  ottobre  1998,
concernente  le  quantita' massime di residui su e in alcuni prodotti
di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Visti i decreti  del  Ministro  della  sanita'  23  dicembre  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30
luglio  1993,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto
1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa  il  programma  di
controlli  intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di
residui di sostanze  dei  presidi  sanitari  tollerate  nei  prodotti
destinati all'alimentazione;
  Visto  il  parere  favorevole  della  commissione  consultiva per i
prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo  del
17 marzo 1995, n.194;
  Considerato   di  dover  provvedere  al  recepimento  della  citata
direttiva n.98/82/CE con  cui  l'Unione  europea  ha  fissato  limiti
massimi  di  residui  anche  per  i  valori lasciati in sospeso dalle
direttiva 93/57/CEE e 93/58/CEE sulla base dei dati mancanti prodotti
dalle parti interessate;
  Considerata  la  necessita'  di   modificare   le   condizioni   di
autorizzazione   di   prodotti   fitosanitari  registrati  in  Italia
contenenti alcune delle combinazioni sostanza attiva/coltura  per  le
quali  sono stati fissati i nuovi limiti massimi di residuo tollerati
al fine di ottenere il rispetto dei limiti stessi;
  Considerata la necessita' di modificare alcuni  limiti  massimi  di
residuo  per  il  metamsodium e lo ziram a seguito della modifica dei
limiti per il maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce:
   a)  i  limiti  massimi  di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei e sui:
  1) prodotti di origine vegetale, compresi  gli  ortofrutticoli,  di
cui  all'allegato  1, parte A, del decreto del Ministro della sanita'
22 gennaio 1998;
  2) cereali, di  cui  all'allegato  1,  parte  B,  del  decreto  del
Ministro della sanita' 22 gennaio 1998;
  3)  altri  prodotti  vegetali,  di cui all'allegato 1, parte C, del
decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1998;
  4) prodotti di origine animale di cui all'allegato 1, parte D,  del
decreto del Ministro della sanita' 22 gennaio 1998;
   b)  le  revoche  dell'impiego  per  alcune  combinazioni  sostanza
attiva/coltura;
   c) le modifiche  dell'impiego  per  alcune  combinazioni  sostanza
attiva/coltura.