IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, che dispone il riconoscimento di un finanziamento non superiore a trenta miliardi di lire, finalizzato alla reindustrializzazione ed allo sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola; Visto il programma di interventi nelle aree torrese stabiese e di Airola, approvato con delibera della giunta regionale della Campania n. 047 del 4 maggio 1993, entro il termine stabilito dal citato art. 2, comma 9, della legge n. 236/1993, che ripartisce i 30 miliardi in 23 miliardi in favore dell'area torrese stabiese e 7 miliardi in favore dell'area di Airola, indicando la ulteriore ripartizione in tipologie di interventi, ed in particolare riservando 14 miliardi per l'area torrese e stabiese in favore degli incentivi alle assunzioni; Visto il protocollo d'intesa siglato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 novembre 1993 a seguito di precedenti incontri preliminari, sulla base del quale e' stata costituita in data 4 febbraio 1994 la societa' Torre e Stabia Sviluppo - T.E.S.S. - Societa' consortile p.a., con sede in Castellammare di Stabia, per la realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui sopra; Visto l'art. 2 dcl protocollo d'intesa siglato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 dicembre 1994 in cui si e' convenuto che il Ministero del lavoro avrebbe messo a disposizione della societa' T.E.S.S. il finanziamento previsto dall'art. 2, comma 9, della citata legge n. 236/1993 nei limiti di 23 miliardi, secondo le modalita' di legge e sulla base di uno specifico progetto di reindustrializzazione; Vista la delibera della giunta regionale della Campania n. 1350 del 16 marzo 1995 con la quale e' stato approvato il richiamato protocollo di intesa del 19 dicembre 1994 ed il relativo schema di accordo di programma volto alla reindustrializzazione ed allo sviluppo dell'area torrese stabiese che individua nella T.E.S.S. il soggetto incaricato del progetto di reindustrializzazione; Visto l'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341, recante modifiche alla disciplina degli incentivi di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236; Viste le circolari n. 155 del 12 dicembre 1995 e n. 32 del 7 marzo 1996, che recano chiarimenti sull'applicazione dell'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge n. 341 dell'8 agosto 1995; Vista la nota in data 11 giugno 1997 della Commissione europea sull'ammissibilita' deli aiuti di Stato di cui alla legge n. 236/1993; Considerato che gli incentivi all'occupazione si inquadrano in un piu' ampio programma di sostegno agli investimenti e che pertanto occorre rispettare i limiti della normativa comunitaria, stabilendo comunque il tetto non superabile di 30 milioni per addetto per gli incentivi alle assunzioni inclusi tra gli interventi di cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 236/1993; Decreta: Art. 1. Il finanziamento di lire 14 miliardi di cui in premessa, destinato agli incentivi alle assunzioni, e' impegnato a favore delle imprese che effettuano assunzioni per iniziative predisposte nell'ambito del progetto di reindustrializzazione approvato dalla giunta regionale della Campania in data 16 marzo 1995.