IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 18 febbraio  1992, n. 162, recante provvedimenti per
i volontari del Corpo nazionale  del soccorso alpino e speleologico e
per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;
  Visto il regolamento adottato, ai  sensi dell'art. 2 della predetta
legge n. 162, con decreto del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale il 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i
lavoratori  autonomi,  che  l'importo  sulla  base  del  quale  viene
determinata l'indennita' spettante per il mancato reddito relativo ai
giorni in  cui si sono  astenuti dal lavoro, sia  fissato annualmente
con decreto ministeriale;
  Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della predetta
legge le  indennita' spettanti  ai lavoratori autonomi  devono essere
determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai
lavoratori dipendenti del settore industria;
  Visto l'art.  3, comma 5  di detto regolamento il  quale stabilisce
che, ai  fini della  determinazione dell'indennita'  compensativa del
mancato reddito  relativo ai giorni  in cui i lavoratori  autonomi si
sono  astenuti  dal lavoro  per  lo  svolgimento delle  attivita'  di
soccorso o di esercitazione non si  tiene conto dei giorni festivi in
cui  le  medesime  hanno  avuto luogo,  fatta  eccezione  per  quelle
categorie di lavoratori autonomi la  cui attivita' si esplica anche o
prevalentemente nei giorni festivi;
  Viste  le  medie  annue  degli indici  mensili  delle  retribuzioni
contrattuali del  settore industria elaborate dall'ISTAT,  nonche' la
retribuzione base di calcolo;
  Considerata  la necessita'  di  aggiornare  le suddette  indennita'
conformemente  all'incremento  delle   retribuzioni  contrattuali  di
riferimento per l'anno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La retribuzione  media mensile  spettante ai  lavoratori dipendenti
del settore industria, per il 1999, e' pari a L. 2.696.344.