IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa; Viste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) con delibera del 31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte da quel Comitato con delibera 18 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura induso il CIPET; Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di sistemi di trasporto rapido di massa; Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed e' stata, in tale contesto, prevista l'istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che, al fine di agevolare la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'art. 9 della citata legge n. 211/1992, consente, a favore di interventi gia' approvati, l'elevazione dell'apporto statale sino al limite massimo del 60% rispetto al costo degli interventi stessi - autorizzando a tal fine, a decorrere dal 1997, un contributo di 5,7 miliardi annui e demandando al Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, la formulazione delle relative proposte a questo Comitato - e che prevede altresi' il finanziamento di tranvie indipendentemente dalla riconducibilita' alla tipologia delle "tranvie veloci"; Visto l'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, che, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 211/1992, prevede - alla lettera a) - l'utilizzo dei 75 miliardi di cui alla tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550, quale importo attualizzato per la realizzazione di opere da approvare con delibera di questo Comitato, e che autorizza - alla lettera b) - un ulteriore limite d'impegno trentennale di 20 miliardi da destinare, nel limite di 15 miliardi, ad integrazione del contributo statale per interventi gia' approvati sino al massimo sopra indicato e, per i residui 5 miliardi di lire, al finanziamento di interventi corredati da progetto esecutivo; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, prevede il rifinanziamento dell'art. 9 della piu' volte citata legge n. 211/1992, autorizzando ulteriori limiti di impegno a decorrere dal 2000; Viste le delibere in data 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1996), 21 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996), 8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 1996), 27 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1997) e 30 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997), con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate - rispettivamente - dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziato e dell'art. 10 della stessa legge, attenendosi alla graduatoria compilata dalla Commissione di alta vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995, alla stregua dei criteri elaborati dal CIPET e ponendo un tetto del 50% al contributo statale; Vista la delibera in data 25 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 1997), con la quale questo Comitato medesimo ha preso atto che il Ministero dei trasporti e della navigazione ha provveduto a quantificare il contributo definitivo per gli interventi pervenuti allo stadio di approvazione della progettazione esecutiva ed ha assegnato in via programmatica alla linea 1 della metropolitana di Napoli - 1 lotto funzionale della tratta Dante-Garibaldi - quote annue di contributo residue a carico dei limiti d'impegno indicati all'art. 9 della legge n. 211/1992 e quote resesi disponibili a seguito della suddetta rideterminazione del contributo definitivo, riservandosi di procedere alla definitiva assegnazione delle risorse di cui sopra non appena esaurita la procedura prevista dall'art. 5, comma 1, della stessa legge; Vista la delibera in data 9 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite Commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende Commissioni la Commissione infrastrutture; Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 5 ottobre 1998) con la quale sono state istituite le suddette Commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto; Vista la delibera in data 19 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999) con la quale questo Comitato ha proceduto alla definitiva assegnazione di risorse gia' programmaticamente destinate, tra l'altro, con la citata delibera del 25 settembre 1997 ed ha apportato talune modifiche a precedenti delibere, in particolare elevando al 60% il contributo statale per interventi riconducibili alla fattispecie prevista all'art. 10 del decreto-legge n. 457/1997, convertito dalla legge n. 30/1998, mentre ha demandato al Ministero dei trasporti e della navigazione di elaborare, di concerto con il Dipartimento per le aree urbane e tenendo conto delle indicazioni espresse dal Ministero dell'ambiente al fine garantire uno "sviluppo sostenibile", i criteri per l'allocazione delle risorse disponibili a seguito della determinazione del contributo definitivo per interventi in precedenza approvati e delle ulteriori risorse recate dalle norme di rifinanziamento della legge n. 211/1992; Vista la nota n. 426-Segr.E.42 del 17 febbra,io 1999, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con delega per le aree urbane, ha proposto di utilizzare le ulteriori disponibilita' conseguenti all'abbassamento del tasso di sconto relativo ai mutui previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992, i fondi residui della richiamata legge n. 30/1998 e le risorse recate dalla legge n. 194/1998 al fine di elevare il contributo sino alla soglia del 60% per altri interventi, gia' approvati in sede tecnica, ed al fine di procedere al finanziamento dei nuovi interventi nella nota stessa indicati; Preso atto che la Commissione infrastrutture, esaminato l'argomento da ultimo nella seduta del 15 aprile 1999, ha ritenuto sia preferibile per il momento procedere alla rideterminazione del contributo statale conseguente all'abbassamento del tasso di sconto solo per gli interventi gia' approvati in sede tecnica e, tenendo conto delle minori risorse cosi' disponibili, si e' espressa per l'incremento dell'apporto statale sino alla soglia massima consentita per tutti gli interventi indicati nella nota sopra menzionata e per l'intervento relativo alla tranvia di Bergamo, nel frattempo approvato in sede tecnica, nonche' per l'assegnazione di un ulteriore contributo alla linea tranviaria di Verona e per il finanziamento dei nuovi interventi individuati dai Ministri competenti nell'ottica di privilegiare "la realizzazione di opere di completamento di interventi gia' finanziati relativi a citta' che abbiano avuto approvata la progettazione definitiva delle opere e che, in sede di istanza per l'accesso alle risorse, abbiano rappresentato le esigenze globali ed integrate delle varie realta'", proponendo invece lo stralcio dell'ulteriore intervento segnalato nella richiamata nota e del resto non riconducibile a detta tipologia; Preso atto che con nota n. 292/211 del 19 aprile 1999 il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fornito ulteriori elementi di valutazione e proceduto ad affinamenti delle proposte originarie in relazione alle risultanze della citata seduta della Commissione intrastrutture; Considerato che il Ministero dei trasporti e della navigazione con apposita circolare in data 12 ottobre 1998, ha indicato a tutti i soggetti attuatori le condizioni per poter fruire dell'elevazione del contributo statale prevista dalle richiamate leggi n. 30/1998 e n. 194/1998; Considerato che l'art. 3 della legge n. 194/1998 - nel riservare parte delle risorse nella norma stessa indicate a nuovi interventi di cui vengono specificati i requisiti - segna una soluzione di continuita' rispetto al passato; Considerato che il criterio proposto nella menzionata nota del 17 febbraio 1999 per individuare gli interventi da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse sopra specificate mira a premiare l'efficienza ed e' stato condiviso dal Ministero dell'ambiente in sede di Commissione infrastrutture, mentre forme di riequilibrio a favore del Mezzogiorno potranno essere disposte in fase di allocazione degli ulteriori stanziamenti recati dalla legge n. 448/1998; Considerato che, a quanto precisato dal Ministero dei trasporti e della navigazione nella nota del 19 aprile 1999, l'intervento relativo alla metropolitana di Napoli e' corredato da progetto definitivo e puo' essere quindi in parte finanziato a carico delle specifiche risorse di cui al citato art. 3 della legge n. 194/1998; Considerato che le leggi richiamate delineano un chiaro orientamento alla determinazione di un tetto di contributo statale superiore a quello a suo tempo individuato da questo Comitato e che pertanto, in sede di finanziamento di nuovi interventi o di integrazione di finanziamenti per interventi gia' approvati, e' opportuno stabilire sin dall'inizio il contributo nella misura massima prevista, ove necessario e fermo restando che l'importo del contributo stesso e' fissato in relazione alle richieste del soggetto attuatore ed ai cofinanziamenti gia' disponibili; Considerata la necessita' di sviluppare sistemi di trasporto rapido di massa soprattutto nelle citta' metropolitane, maggiormente interessate da fenomeni di congestione, in coerenza con le linee di politica nazionale per la riduzione dell'emissione dei gas serra definite da questo Comitato nella seduta del 19 novembre 1998 e considerata quindi non vincolante la ripartizione percentuale di risorse tra aree metropolitane ed aree urbane adottata nelle precedenti riunioni; Ritenuto pertanto di condividere le valutazioni formulate dalla Commissione infrastrutture, tra l'altro riservandosi di assegnare, come prospettato da detta Commissione, l'importo di 70 miliardi residuanti sul volume di investimenti attivabile con le risorse di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992 con priorita' alla regione Puglia, ma rinviando a successiva delibera l'individuazione di interventi da ammettere a finanziamento in coerenza con le esigenze infrastrutturali delineatesi a seguito del noto stato di emergenza; Delibera: 1. Modifiche delibere precedenti. 1.1. Interventi ex art. 9, legge n. 211/1992: elevazione contributo statale al 60%. Il contributo a carico dell'art. 9 della legge n. 211/1992, come in premesse rifinanziato, viene elevato al 60% del costo complessivo per gli interventi indicati nella tabella 1, che forma parte integrante della presente delibera: in coerenza con le precedenti direttive viene assunto a base di riferimento il minore tra il costo a suo tempo considerato da questo Comitato ed il costo approvato in sede tecnica dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Tenendo conto che la quota a carico dello Stato in precedenza assegnata ai singoli interventi sviluppa, a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto, un volume di investimenti maggiore di quello a suo tempo indicato ed in genere superiore anche a quello corrispondente al citato 60% del costo, la quota stessa - ove necessario - viene rideterminata come alla colonna 5 della citata tabella, mentre l'eventuale onere aggiuntivo viene imputato a carico delle risorse di cui alle leggi n. 30/1998 e n. 194/1998 nella misura precisata, rispettivamente, alle colonne 8 e 10. Poiche' le quote di cui sopra rappresentano limiti massimi, l'importo definitivo del contributo di cui al presente punto resta determinato nella misura occorrente per sviluppare, al tasso corrente all'epoca di effettiva accensione di mutui, il volume d'investimenti per ciascun intervento riportato alla colonna 12. 1.2. Interventi ex art. 9, legge n. 211/1992: rideterminazione contributi ex delibera 19 novembre 1998. Il contributo assegnato agli interventi specificati nella parte II dell'allegato alla delibera 19 novembre 1998, tenendo conto del diverso tasso di sconto al quale e' stata a suo tempo computata la quota a carico dello Stato e - per l'intervento di Padova - del costo approvato in linea tecnica, viene rideterminato come indicato alla tabella 2, che forma parte integrante della presente delibera. 1.3. Interventi ex art. 10, legge n. 211/1992: rideterminazione contributo. La quota di contributo assegnata agli interventi approvati da questo Comitato con delibera 21 dicembre 1995 e nel frattempo approvati in via tecnica dal Ministero dei trasporti e della navigazione viene rideterminata, a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto ed in relazione al costo approvato, nell'importo indicato nella colonna 7 dell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera. 2. Integrazione contributo per tranvia di Verona. All'intervento relativo alla tranvia di Verona S. Michele - Stazione F.S. - Stadio, approvato con delibera 27 novembre 1996 ed avente un costo globale di 202.300 milioni di lire (euro 104,479 milioni), viene assegnato un contributo in conto capitale di 75.000 milioni di lire (euro 38,734 milioni) a valere sulle risorse ex art 3, comma 4, lettera a) della legge n. 194/1998. Tenendo conto che la quota di contributo a suo tempo assegnata all'intervento a valere sulle risorse recate dal decreto-legge n. 517/1996 (2.509,8 milioni di lire annui per 20 anni pari ad euro 1,296 milioni al nuovo tasso di sconto sviluppa un volume di investimenti pari a 40.620 milioni di lire (euro 20,978 milioni), l'apporto complessivo a carico dello Stato ammonta a complessive 115.620 milioni di lire (euro 59,712 milioni), pari al 57% del costo. 3. Finanziamento nuovi interventi. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, gli interventi di cui alla tabella 4, che forma parte integrante della presente delibera. Ai suddetti interventi e' destinata annualmente una quota delle disponibilita' di cui alle leggi indicate nella tabella stessa nella misura massima e per la durata in essa specificate. In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti il relativo contributo sara' ceduto, direttamente e per l'intero periodo previsto dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla Cassa stessa, che provvedera' a concedere all'ente beneficiario il relativo mutuo di importo corrispondente al valore attuale del contributo cosi' ceduto, calcolato applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse vigente per i mutui di detta Cassa. Questo Comitato, con successiva delibera, provvedera' ad assegnare l'importo di 70 miliardi di lire (euro 36,152 milioni) residuante sul volume di investimenti attivabile con le risorse previste all'art. 10 della legge n. 211/1992 con priorita' per la regione Puglia e a destinarlo in particolare ad interventi urgenti coerenti con il nuovo contesto territoriale creatosi a seguito della nota situazione di emergenza. 4. Disposizioni comuni a punti precedenti. Agli interventi previsti ai precedenti punti 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1 e 4.2 della delibera in data 30 gennaio 1997. Resta quindi in particolare confermato che le quote di contributo indicate in detti prospetti sono da intendere quali misure massime per assicurare il finanziamento della percentuale del costo complessivo dell'intervento rispettivamente indicata. Entro tali limiti, l'importo definitivo del contributo da assegnare agli interventi stessi sara' quantificato dal Ministero dei trasporti e della navigazione a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva e tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al punto 3.1 della richiamata delibera del 30 gennaio 1997. Resta altresi' confermato che l'esito negativo della verifica sull'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente concedente o comunque la mancata approvazione del progetto esecutivo comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale. Le disposizioni di cui ai richiamati punti 3.5 - 2 comma, 3.6 e 4.2, sono altresi' riferibili agli interventi di cui al punto 1. 5. Verifiche. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettuera' le verifiche di competenza, in coordinamento con il Ministero dei trasporti e della navigazione nella fase di concretarealizzazione degli interventi finanziati a carico delle risorse di cui alla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, nonche' in tutto o in parte a carico delle risorse per le aree depresse di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; al decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, ed all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 6. Relazioni. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, provvedera' a sottoporre entro il 31 luglio 1999 alla Commissione infrastrutture, per il successivo inoltro a questo Comitato, una relazione aggiornata ed esaustiva sullo stato di attuazione del complessivo programma d'interventi finanziato da questo Comitato medesimo a carico degli stanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, nonche' a valere sulle risorse per le aree depresse di cui alle leggi richiamate al punto precedente. La suddetta relazione evidenziera' in particolare i risultati conseguiti in tema di soddisfacimento delle esigenze di mobilita', nonche' le ulteriori misure necessarie anche per assicurare maggiore fruibilita' delle opere programmate: a tali fini ricomprendera' anche elementi sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, in modo da offrire un quadro organico delle iniziative avviate in materia a carico delle diverse fonti di finanziamento. Il citato Ministero provvedera' ad aggiornare la relazione di cui sopra entro il 31 gennaio di ciascun anno, sino alla completa realizzazione del programma di cui trattasi. Roma, 21 aprile 1999 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti l'8 luglio 1999 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 382 ----> Vedere Tabelle da Pag. 62 a Pag. 71 della G.U. <----