IL SOTTOSEGRETARIO  DI STATO ALL'INTERNO
                     Delegato  al coordinamento
                       della protezione civile
  Vista la legge 24 febbraio  1992, n. 225, recante l'istituzione del
servizio nazionale della protezione civile;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998  recante la delega delle  funzioni del coordinamento
della protezione civile  di cui alla legge 24 febbraio  1992, n. 225,
al Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998
con il  quale al  prof. Franco  Barberi viene  attribuito l'esercizio
delle funzioni di  cui alla predetta legge 24 febbraio  1992, n. 225,
nonche' quelle di cui all'art.  8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
n. 576, convertito, con modificazioni,  dalla legge 31 dicembre 1996,
n. 677,  limitatamente alle  assegnazioni disposte con  ordinanze del
Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile  in  data
antecedente all'entrata  in vigore della  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Visto il  decreto n. 649 di  repertorio in data 24  giugno 1991 con
cui, per  far fronte agli  eventi sismici  del 7-11 maggio  1984, era
stato concesso un  finanziamento di L. 4.284.000 per  il pagamento di
oneri  connessi   con  il  convenzionamento  di   un  tecnico  libero
professionista;
  Considerato che alla  data odierna il comune  di Serramonacesca non
ha utilizzato il suddetto finanziamento;
  Ravvisata  l'opportunita' -  alla  luce del  lungo  lasso di  tempo
trascorso - di procedere alla revoca della suddetta assegnazione;
  Sentita l'amministrazione comunale;
                              Dispone:
                            Articolo unico
  1. Per  le motivazioni  indicate in  premessa l'assegnazione  di L.
4.284.000  disposta  in  favore   del  comune  di  Serramonacesca  e'
revocata.
  2. L'importo  revocato sara'  utilizzato ai  sensi dell'art.  8 del
decreto-legge   12   novembre   1996,   n.   576,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 26 luglio 1999
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi