IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, l'art. 41; In attesa dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto all'individuazione delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio di tutte le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 41; Ritenuto opportuno procedere immediatamente all'individuazione del termine per la decorrenza dell'esercizio delle funzioni concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 41, salvo precedere successivamente in modo organico alla individuazione delle risorse da trasferire per l'esercizio di tutte le funzioni di cui al titolo II del decreto legislativo n. 112 del 1998; Ritenuto che gli enti fieristici di rilievo internazionale di Milano, Bari e Verona, dotati di personalita' giuridica secondo i rispettivi atti costitutivi e di fondazione, godono di autonomia statutaria, amministrativa e gestionale; Rilevato pertanto che i poteri spettanti allo Stato, cosi' come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998, anche con il trasferimento alle regioni debbono intendersi contenuti in limiti atti a rispettare tale configurazione dei medesimi; Considerato che le funzioni amministrative da trasferire alle regioni competenti sono definite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390; Sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sentita l'unione italiana delle camere di commercio; Consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'incontro del 17 febbraio 1999; Acquisito il parere della Commissione parlamentare, di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale, in particolare, si e' sottolineata la natura privatistica dell'ente fieristico internazionale di Milano, e la non riconducibilita' dello stesso alla nozione di "organismo di diritto pubblico"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri senatore Franco Bassanini; Decreta: A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le funzioni amministrative esercitate dallo Stato concernenti gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, come individuate dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1994, trasferite ai sensi di cui all'art. 41, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono esercitate dalle regioni competenti, d'intesa con i comuni interessati. Roma, 7 luglio 1999 p. Il Presidente:Bassanini