Il comma 4 dell'art. 44 e' sostituito dal seguente: "4. La chiusura della discussione non puo' essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24". Il comma 2 dell'art. 118-bis e' sostituito dal seguente: "2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale puo' contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni". L'art. 126 e' sostituito dal seguente: "Art. 126. - 1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attivita' e dei provvedimenti delle Comunita' europee e dell'attuazione degli accordi comunitari. 2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunita' europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilita' con la normativa comunitaria". Il comma 2 dell'art. 126-bis e' abrogato. L'art. 126-ter e' sostituito dal seguente: "Art. 126-ter. - 1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. 2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore,che puo' partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza puo' partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea puo' in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione. 3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2. 4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione e' rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. 5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilita' con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. 6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118. 7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo". Il comma 1 dell'art. 127-ter e' sostituito dal seguente: "1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attivita' delle istituzioni dell'Unione europea". Il Presidente: Violante LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 42). Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 21 luglio 1999 a seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 34, d'iniziativa del deputato Antonio Ruberti, svoltosi presso la medesima Giunta nelle sedute del 24, 29 e 30 giugno e 20 luglio 1999. Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1999 e da essa approvato - nel testo riformulato il 27 luglio dalla Giunta per il Regolamento - nella seduta del 27 luglio 1999. Nella stessa seduta del 27 luglio 1999 sono state approvate dall'Assemblea le modifiche di coordinamento agli articoli 44 e 118- bis, che la Giunta per il Regolamento, nella seduta dello stesso giorno, aveva riconosciuto essere consequenziali alle modificazioni all'articolo 119 deliberate dalla Camera il 20 luglio 1999. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alla deliberazione: - Il testo degli articoli 44, 118-bis, 126-bis e 127-ter del Regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1999, sopra riportate, e' il seguente: "Art. 44. - 1. La chiusura di una discussione puo' essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o piu' rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non piu' di cinque minuti ciascuno. 2. Dopo che e' stata deliberata la chiusura ha ancora facolta' di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta. 3. Deliberata la chiusura e' data facolta' di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50. 4. La chiusura della discussione non puo' essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'art. 24". "Art. 118-bis. - 1. Il documento di programmazione economicofinanziaria presentato dal Governo e' esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza. 2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale puo' contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni. 3. Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economicofinanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. 4. Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea e' organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresi' riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonche' dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha gia' iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa e' sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio". "Art. 126-bis. - 1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunita' europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunita' europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunita' o alle attivita' di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente". "Art. 127-ter. - 1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attivita' delle istiztuzioni dell'Unione europea. 2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza". Nota all'art. 44. - I commi 7, 9 e 12 dell'art. 24 del Regolamento della Camera cosi' recitano: " 7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessita'. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonche' quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante e' riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto e' ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile piu' ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. 9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8. 12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'art. 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione". Nota all'art. 126-ter: - L'art. 89 del Regolamento della Camera dei deputati cosi' recita: "Art. 89. - 1. Il Presidente ha facolta' di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntiviche siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e puo' rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano". - L'art. 118 del Regolamento della Camera dei deputati cosi' recita: "Art. 118. - 1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato puo' presentare una proposta di risoluzione, che e' votata al termine della discussione".