Il comma 4 dell'art. 44 e' sostituito dal seguente:
  "4. La chiusura della discussione  non puo' essere richiesta quando
il tempo  disponibile per la  discussione stessa sia  stato ripartito
dalla  Conferenza dei  presidenti di  Gruppo o  dal Presidente  della
Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24".
 Il comma 2 dell'art. 118-bis e' sostituito dal seguente:
  "2. La  deliberazione della  Camera sul documento  programmatico ha
luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la
quale puo'  contenere integrazioni e modifiche  del documento stesso.
L'approvazione  di una  risoluzione preclude  le altre.  Si vota  per
prima la risoluzione accettata dal  Governo. Il documento deve essere
iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni
dall'assegnazione alle  Commissioni e  il suo esame  deve concludersi
entro il termine massimo di tre giorni".
  L'art. 126 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 126.  - 1.  La Commissione  politiche dell'Unione  europea ha
competenza generale sugli aspetti  ordinamentali dell'attivita' e dei
provvedimenti delle Comunita' europee e dell'attuazione degli accordi
comunitari.
  2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i
progetti  di  legge  e  gli  schemi di  atti  normativi  del  Governo
concernenti  l'applicazione dei  trattati istitutivi  delle Comunita'
europee  con  le  loro  successive modificazioni  e  integrazioni,  i
progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi
all'attuazione di norme comunitarie e,  in generale, tutti i progetti
di legge limitatamente ai profili  di compatibilita' con la normativa
comunitaria".
 Il comma 2 dell'art. 126-bis e' abrogato.
 L'art. 126-ter e' sostituito dal seguente:
  "Art. 126-ter. - 1. Il disegno  di legge comunitaria e la relazione
annuale  sulla  partecipazione   dell'Italia  al  processo  normativo
dell'Unione  europea sono  assegnati,  per l'esame  generale in  sede
referente,  alla Commissione  politiche  dell'Unione  europea e,  per
l'esame  delle  parti  di  rispettiva  competenza,  alle  Commissioni
competenti per materia.
  2. Entro  i quindici  giorni successivi  all'assegnazione, ciascuna
Commissione  esamina  le  parti  del  disegno  di  legge  di  propria
competenza e  conclude con l'approvazione  di una relazione e  con la
nomina  di  un relatore,che  puo'  partecipare,  per riferirvi,  alle
sedute della Commissione politiche  dell'Unione europea. Nello stesso
termine  sono  trasmesse  le  relazioni di  minoranza  presentate  in
Commissione. Un  proponente per ciascuna relazione  di minoranza puo'
partecipare, per  riferirvi, alle sedute della  Commissione politiche
dell'Unione  europea. Entro  lo  stesso termine  di quindici  giorni,
ciascuna Commissione  esamina le parti della  relazione annuale sulla
partecipazione dell'Italia al  processo normativo dell'Unione europea
che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di
un  parere.   Trascorso  tale   termine,  la   Commissione  politiche
dell'Unione  europea  puo'  in  ogni caso  procedere  nell'esame  del
disegno di legge e della relazione.
  3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche
dell'Unione  europea,  entro  i successivi  trenta  giorni,  conclude
l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione
generale  per  l'Assemblea, alla  quale  sono  allegate le  relazioni
approvate  dalle Commissioni  di  cui  al comma  2.  Entro lo  stesso
termine,  la Commissione  conclude  l'esame  della relazione  annuale
sulla  partecipazione dell'Italia  al processo  normativo dell'Unione
europea, predisponendo  una relazione generale per  l'Assemblea, alla
quale sono  allegati i pareri  approvati dalle Commissioni di  cui al
comma 2.
  4.  Fermo  quanto disposto  dall'articolo  89,  i presidenti  delle
Commissioni competenti per materia  e il presidente della Commissione
politiche   dell'Unione   europea    dichiarano   inammissibili   gli
emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee
all'oggetto  proprio della  legge  comunitaria,  come definito  dalla
legislazione  vigente.  Qualora  sorga  questione,  la  decisione  e'
rimessa  al  Presidente  della  Camera.  Gli  emendamenti  dichiarati
inammissibili  in  Commissione  non possono  essere  ripresentati  in
Assemblea.
  5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi
nella  relazione di  cui al  comma 2,  e si  ritengono accolti  dalla
Commissione  politiche dell'Unione  europea salvo  che questa  non li
respinga per motivi di compatibilita'  con la normativa comunitaria o
per esigenze di coordinamento generale.
  6.  La  discussione  sulle  linee generali  del  disegno  di  legge
comunitaria ha  luogo in Assemblea congiuntamente  con la discussione
della relazione annuale sulla  partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione  europea. Entro il termine  di tale discussione
possono  essere presentate  risoluzioni sulla  relazione annuale,  ai
sensi dell'articolo 118.
  7.  Dopo la  votazione  finale sul  disegno  di legge  comunitaria,
l'Assemblea  delibera sulle  risoluzioni  eventualmente presentate  a
norma del  comma 6. Si  vota per  prima la risoluzione  accettata dal
Governo".
 Il comma 1 dell'art. 127-ter e' sostituito dal seguente:
  "1. Le  Commissioni, in  rapporto a  questioni di  loro competenza,
previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri
del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti
alle  attribuzioni  e  all'attivita'  delle  istituzioni  dell'Unione
europea".
                                              Il Presidente: Violante
                         LAVORI PREPARATORI
           (Documento II, n. 42).
            Presentato    dalla  Giunta   per il   Regolamento il  21
          luglio   1999 a seguito   dell'esame  della    proposta  di
          modificazione al  Regolamento doc. II, n.  34, d'iniziativa
          del  deputato  Antonio Ruberti, svoltosi presso la medesima
          Giunta nelle sedute del  24, 29 e 30   giugno e  20  luglio
          1999.
            Esaminato dall'Assemblea nella seduta del  23 luglio 1999
          e  da essa approvato -  nel testo riformulato il  27 luglio
          dalla Giunta   per il Regolamento -  nella  seduta  del  27
          luglio 1999.
            Nella   stessa  seduta  del  27 luglio  1999  sono  state
          approvate  dall'Assemblea  le  modifiche  di  coordinamento
          agli  articoli  44  e  118- bis,   che la   Giunta per   il
          Regolamento,   nella seduta   dello  stesso  giorno,  aveva
          riconosciuto  essere  consequenziali    alle  modificazioni
          all'articolo 119 deliberate dalla Camera il 20 luglio 1999.
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  al
          solo  fine  di facilitare   la lettura  delle  disposizioni
          modificate, delle   quali restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia.
 
           Nota alla deliberazione:
            -    Il testo   degli  articoli  44, 118-bis,  126-bis  e
          127-ter  del Regolamento della Camera dei deputati,   quale
          risulta   a   seguito   delle   modificazioni     approvate
          dall'Assemblea  nella seduta  del 27   luglio  1999,  sopra
          riportate, e' il seguente:
            "Art. 44. - 1. La chiusura di una discussione puo' essere
          richiesta  in Assemblea da  venti deputati o da uno o  piu'
          presidenti   di   Gruppi   che,       separatamente       o
          congiuntamente,     risultino  di  almeno  pari consistenza
          numerica, in  Commissione da quattro deputati o   da uno  o
          piu'  rappresentanti    di  Gruppi   che, separatamente   o
          congiuntamente, risultino  di   almeno   pari   consistenza
          numerica   nella  medesima Commissione, sempre  che non  si
          tratti   di discussioni  limitate per espressa disposizione
          del Regolamento.   Sulla richiesta    di  chiusura  possono
          parlare   un oratore  contro e  uno a favore  per non  piu'
          di cinque minuti ciascuno.
            2. Dopo che  e' stata deliberata la chiusura ha    ancora
          facolta'  di parlare   un   deputato   per  ciascuno    dei
          Gruppi  che  ne  facciano richiesta.
            3. Deliberata la  chiusura e' data facolta' di    parlare
          ai  Ministri per   dichiarazioni  a  nome  del  Governo  e,
          se  l'Assemblea  o  la Commissione  stia per  procedere  ad
          una  votazione,  ai deputati  per dichiarazione di voto. In
          quest'ultimo caso si applica l'art. 50.
            4. La chiusura    della  discussione  non  puo'    essere
          richiesta  quando il tempo  disponibile per la  discussione
          stessa  sia    stato  ripartito  dalla     Conferenza   dei
          presidenti  di    Gruppo o   dal Presidente  della Camera a
          norma dei commi 7, 9 e 12 dell'art. 24".
            "Art.    118-bis.     -    1.     Il    documento      di
          programmazione   economicofinanziaria     presentato    dal
          Governo   e'   esaminato    dalla  Commissione    bilancio,
          sentito  il parere  delle  altre  Commissioni permanenti  e
          della    Commissione   parlamentare   per    le   questioni
          regionali,  nei  termini  fissati   dal Presidente    della
          Camera.    La Commissione  bilancio presenta  all'Assemblea
          una   relazione. Possono  essere  presentate  relazioni  di
          minoranza.
            2.    La  deliberazione    della  Camera    sul documento
          programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata  nel
          corso   della   discussione,   la  quale  puo'    contenere
          integrazioni   e   modifiche      del   documento   stesso.
          L'approvazione  di una  risoluzione preclude  le altre.  Si
          vota    per prima la risoluzione accettata dal  Governo. Il
          documento   deve  essere  iscritto  all'ordine  del  giorno
          dell'Assemblea non oltre  trenta  giorni  dall'assegnazione
          alle    Commissioni e  il suo esame  deve concludersi entro
          il termine massimo di tre giorni.
            3.   Prima dell'inizio   dell'esame  del    documento  di
          programmazione  economicofinanziaria   o   nel  corso   del
          medesimo,  la  Commissione bilancio, anche   congiuntamente
          con  l'omologa   Commissione permanente del Senato, procede
          ad acquisire  i necessari elementi conoscitivi. A tal  fine
          la Commissione delibera,  d'intesa con il  Presidente della
          Camera, il programma delle audizioni.
            4.    Qualora  lo    richiedano  eventi    imprevisti, il
          Governo presenta  alla  Camera,    prima  dell'approvazione
          della  legge  finanziaria    e del bilancio, un   documento
          recante  una proposta di  aggiornamento degli  obiettivi  e
          delle regole contenuti nel  documento approvato. L'esame ha
          luogo  secondo  le  disposizioni  del    comma  2,  ma deve
          concludersi in ogni caso  nel termine massimo    di  cinque
          giorni  dalla presentazione del documento, prorogabile, ove
          il  Presidente  della  Camera lo ritenga opportuno, per non
          oltre cinque  giorni.  La    discussione  in  Assemblea  e'
          organizzata   con l'intervento di  un deputato per  ciascun
          Gruppo.  Sono altresi' riservati  tempi per gli  interventi
          di      un  deputato  per  ciascuna    delle    componenti,
          costituite    nel  Gruppo    misto,    che    ne   facciano
          richiesta, nonche'  dei  deputati  che intendano  esprimere
          posizioni   dissenzienti   dai   rispettivi     Gruppi.  Se
          l'Assemblea ha gia' iniziato  la discussione  del   disegno
          di legge  di  bilancio e  del disegno di legge finanziaria,
          questa    e'  sospesa  e si passa all'esame del   documento
          presentato  dal    Governo   e   della   relazione    della
          Commissione bilancio".
            "Art. 126-bis. - 1. La  Commissione politiche dell'Unione
          europea  e le   Commissioni   permanenti  possono  disporre
          che,  in  relazione  a proposte  della Commissione    delle
          Comunita'   europee, in  previsione dell'inserimento  delle
          proposte  stesse o  di  determinate  materie all'ordine del
          giorno del   Consiglio delle   Comunita'  europee,    o  in
          ordine    ad    affari  attinenti    agli   accordi   sulle
          Comunita'  o  alle attivita' di  queste e dei  loro organi,
          si svolga un    dibattito  con  l'intervento  del  Ministro
          competente".
            "Art.  127-ter.  -  1.  Le  Commissioni,  in  rapporto  a
          questioni di loro  competenza,    previa  intesa    con  il
          Presidente  della    Camera,  possono invitare membri   del
          Parlamento europeo a   fornire informazioni  sugli  aspetti
          attinenti   alle   attribuzioni   e   all'attivita'   delle
          istiztuzioni dell'Unione europea.
            2.  Le    Commissioni,  previa intesa   con il Presidente
          della  Camera,  possono    invitare    componenti     della
          Commissione    europea   a   fornire informazioni in ordine
          alle   politiche dell'Unione europea  su  materie  di  loro
          competenza".
           Nota all'art. 44.
            -  I  commi  7, 9 e 12 dell'art. 24 del Regolamento della
          Camera cosi' recitano:
            " 7.  La Conferenza  dei presidenti di  Gruppo, con    la
          maggioranza  prevista  dal  comma  2,  determina  il  tempo
          complessivamente  disponibile  per  la  discussione   degli
          argomenti    iscritti    nel    calendario    dei    lavori
          dell'Assemblea, in rapporto alla  loro complessita'.  Essa,
          detratti  i  tempi  per  gli  interventi  dei relatori, del
          Governo e dei deputati del Gruppo  misto,   nonche'  quelli
          per   lo   svolgimento di  richiami  al Regolamento e delle
          operazioni materiali di voto,  provvede quindi a  ripartire
          fra i Gruppi, per una  parte in misura eguale e per l'altra
          in   misura proporzionale  alla  consistenza degli  stessi,
          i  quattro quinti del  tempo  complessivamente  disponibile
          per  le  diverse  fasi  di  esame.  Il  tempo  restante  e'
          riservato agli interventi  che  i  deputati  chiedano    di
          svolgere    a   titolo   personale,    comunicandolo  prima
          dell'inizio  della  discussione.  Il  tempo  attribuito  al
          Gruppo misto e' ripartito  fra le  componenti  politiche in
          esso  costituite,    avendo riguardo alla loro  consistenza
          numerica. Per l'esame  dei disegni di legge    d'iniziativa
          del  Governo,   la   Conferenza   dei presidenti  di Gruppo
          riserva ai Gruppi appartenenti  alle opposizioni una  quota
          del tempo disponibile  piu' ampia  di quella  attribuita ai
          Gruppi della maggioranza.
            9. Qualora  non si raggiunga  la maggioranza prevista dal
          comma  2, alla determinazione del  tempo disponibile per la
          discussione e alla conseguente  ripartizione   provvede  il
          Presidente   della  Camera, osservando i criteri di cui  ai
          commi 7 e 8.
            12.  Per    le  fasi  successive   alla discussione sulle
          linee generali dei progetti di legge costituzionale  e  dei
          progetti  di  legge  vertenti  prevalentemente su una delle
          materie  indicate nell'art. 49, comma 1, le    disposizioni
          di    cui   al    comma   7   si   applicano   soltanto  su
          deliberazione  unanime della  Conferenza   dei   presidenti
          di    Gruppo,  ovvero  nel caso   in cui la discussione non
          riesca   a concludersi  e  il  progetto    di    legge  sia
          iscritto    in   un successivo   calendario.  Il Presidente
          della Camera dispone che  la disciplina di cui al  presente
          comma  si   applichi, qualora   ne sia  fatta richiesta  da
          parte  di un Gruppo parlamentare, per i progetti  di  legge
          riguardanti  questioni di eccezionale  rilevanza  politica,
          sociale o  economica  riferite  ai diritti  previsti  dalla
          prima parte della Costituzione".
           Nota all'art. 126-ter:
            -  L'art.  89  del  Regolamento della Camera dei deputati
          cosi' recita:
            "Art. 89. -  1.  Il  Presidente  ha  facolta'  di  negare
          l'accettazione e lo  svolgimento   di  ordini  del  giorno,
          emendamenti    o   articoli aggiuntiviche  siano  formulati
          con   frasi  sconvenienti,  o  siano relativi ad  argomenti
          affatto  estranei  all'oggetto  della  discussione,  ovvero
          siano  preclusi  da    precedenti  deliberazioni,  e   puo'
          rifiutarsi  di    metterli in   votazione. Se   il deputato
          insiste e  il Presidente ritenga   opportuno     consultare
          l'Assemblea,  questa   decide  senza discussione per alzata
          di mano".
            -    L'art.    118 del   Regolamento   della   Camera dei
          deputati  cosi' recita:
            "Art.  118.  -  1.   In   occasione   di   dibattiti   in
          Assemblea   su comunicazioni  del  Governo  o  su  mozioni,
          ciascun   deputato   puo' presentare    una  proposta    di
          risoluzione,      che  e'     votata  al     termine  della
          discussione".