IL DIRETTORE
                  del Dipartimento per lo sviluppo
            ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca
  Visto il decreto n. 1510-Ric  del 29 novembre 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il  5  maggio 1997,  con  il  quale  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  ha
approvato  il programma  nazionale  di ricerca  e  formazione per  il
settore agroalimentare per un intervento massimo di 68.565 milioni di
lire;
  Visto  il   decreto  dirigenziale   5  novembre   1998  concernente
l'ammissione al  finanziamento dei  progetti di ricerca  e formazione
professionali,  presentati  dai soggetti  di  cui  all'art. 1,  nella
forma, nella misura e con le modalita' indicate nelle schede allegate
al  decreto  stesso per  un  intervento  ministeriale pari  a  63.465
milioni di lire;
  Rilevata la necessita' di apportare  al testo del predetto decreto,
integrazioni  prescrittive,  nonche'  specificative  in  merito  alla
distribuzione dei costi nelle aree eleggibili;
  Preso   atto  delle   richieste  di   variazioni  di   titolarita',
relativamente alle tematiche numeri 1,  7 e 12, avanzate dai soggetti
ammessi al finanziamento;
  Rilevato  altresi' di  dover  integrare la  quota di  finanziamento
spettante alla S.p.a. Polo Tecnologico Marino Marittimo, titolare del
progetto presentato a fronte del tema 7, e alla S.c.p.a. Pastis Cnrsm
cotitolare del  progetto presentato  a fronte del  tema 9,  in quanto
P.M.I.;
  Tenuto  conto  che  tale   integrazione  comporta  un  aumento  del
contributo ministeriale per complessivi 293 milioni di lire;
  Preso atto  del parere  espresso al  riguardo dal  comitato tecnico
scientifico nella riunione del 1 giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  durata dei  progetti potra'  essere maggiorata  di 12  mesi per
compensare  eventuali slittamenti  temporali  nella esecuzione  delle
attivita' previste dai contratti.
  La decorrenza  dei costi, fermo restando  quanto disposto dall'art.
4, comma 14, del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, non deve
comunque  essere  successiva  al  trentesimo  giorno  dalla  data  di
pubblicazione del decreto  di ammissione al finanziamento,  a pena di
decadenza dal finanziamento stesso.
  Ai  sensi dell'art.  12 del  summenzionato decreto  n. 954  e' data
facolta' all'azienda di richiedere una anticipazione sull'erogazione,
purche' garantita  da fidejussione  bancaria o  polizza assicurativa,
per un importo pari al 20% del contributo ministeriale.
  Per  i  contratti  cointestati   la  responsabilita'  dei  soggetti
contraenti e' solidale.