IL DIRETTORE del Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca Visto il decreto n. 1510-Ric del 29 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1997, con il quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato il programma nazionale di ricerca e formazione per il settore agroalimentare per un intervento massimo di 68.565 milioni di lire; Visto il decreto dirigenziale 5 novembre 1998 concernente l'ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione professionali, presentati dai soggetti di cui all'art. 1, nella forma, nella misura e con le modalita' indicate nelle schede allegate al decreto stesso per un intervento ministeriale pari a 63.465 milioni di lire; Rilevata la necessita' di apportare al testo del predetto decreto, integrazioni prescrittive, nonche' specificative in merito alla distribuzione dei costi nelle aree eleggibili; Preso atto delle richieste di variazioni di titolarita', relativamente alle tematiche numeri 1, 7 e 12, avanzate dai soggetti ammessi al finanziamento; Rilevato altresi' di dover integrare la quota di finanziamento spettante alla S.p.a. Polo Tecnologico Marino Marittimo, titolare del progetto presentato a fronte del tema 7, e alla S.c.p.a. Pastis Cnrsm cotitolare del progetto presentato a fronte del tema 9, in quanto P.M.I.; Tenuto conto che tale integrazione comporta un aumento del contributo ministeriale per complessivi 293 milioni di lire; Preso atto del parere espresso al riguardo dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 1 giugno 1999; Decreta: Art. 1. La durata dei progetti potra' essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nella esecuzione delle attivita' previste dai contratti. La decorrenza dei costi, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 14, del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, non deve comunque essere successiva al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, a pena di decadenza dal finanziamento stesso. Ai sensi dell'art. 12 del summenzionato decreto n. 954 e' data facolta' all'azienda di richiedere una anticipazione sull'erogazione, purche' garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo ministeriale. Per i contratti cointestati la responsabilita' dei soggetti contraenti e' solidale.