IL DIRETTORE GENERALE
  dello  sviluppo produttivo  e  della  competitivita' del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                           di concerto con
                            IL DIRETTORE
  dell'unita' di gestione della  navigazione marittima ed interna del
Ministero dei trasporti e della navigazione
  Vista la direttiva 94/25/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari  ed amministrative  degli Stati  membri riguardanti  le
unita' da diporto;
  Vista la legge  6 febbraio 1996, n. 52, legge  comunitaria 1994 ed,
in particolare, l'art. 49 e l'allegato A;
  Visto il decreto legislativo 14  agosto 1996, n. 436, di attuazione
della predetta direttiva 94/25/CE;
  Considerato che  nelle more dell'emanazione del  regolamento di cui
all'art. 7  del decreto legislativo 14  agosto 1996, n. 436,  si puo'
provvedere ad  una autorizzazione provvisoria degli  organismi di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
  Ritenuto  comunque  necessario  che  gli  operatori  economici  del
settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale
dei propri prodotti;
  Vista la istanza  avanzata dal Consorzio DNV - Modulo  Uno con sede
in Agrate Brianza (Milano), via Paracelso, 20 e laboratori in Torino,
via Cuorgne', 21;
  Rilevato che  il Consorzio  DNV - Modulo  Uno possiede  i requisiti
elencati nell'allegato  X al decreto  legislativo 14 agosto  1996, n.
436;
  Visto l'esito favorevole della  visita ispettiva condotta presso il
richiedente;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  Il  Consorzio   DNV  -  Modulo  Uno  e'   autorizzato,  in  via
provvisoria, ai sensi  dell'art. 7 del decreto  legislativo 14 agosto
1996, n.  436, ad espletare  per i  prodotti rientranti nel  campo di
applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o
importatori  le  procedure  di  attestazione di  conformita'  di  cui
all'art. 6 del decreto stesso e precisamente:
  a)  l'esecuzione  di prove,  calcoli  equivalenti  o controlli  per
l'accertamento;   della  stabilita'   conformemente   al  punto   3.2
dell'allegato   II;   delle   caratteristiche   di   galleggiabilita'
conformemente al punto 3.3 dello stesso allegato II;
  b) il rilascio di attestato di esame CE del tipo;
  c)  la valutazione  e l'approvazione  del sistema  di qualita'  del
produttore per la linea di prodotti richiesta dal fabbricante;
  d) la verifica della conformita'  ai requisiti della direttiva: per
ogni singola unita' di prodotto, oppure con metodi statistici;
  e) la verifica  della conformita' ai requisiti  della direttiva per
unico prodotto;
  f) la valutazione  e l'approvazione del sistema  di qualita' totale
del produttore.