IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art. 6;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341 e,  in particolare, l'art.
9, cosi' come modificato dall'art. 17, comma 116 e 119 della legge 15
maggio 1997, n. 127;
  Vista  la direttiva  CEE del  consiglio del  5 aprile  1993, n.  16
"intesa  ad  agevolare  la  libera  circolazione  dei  medici  ed  il
reciproco  riconoscimento  dei  loro diplomi,  certificati  ed  altri
titoli";
  Vista la sentenza della Corte  costituzionale del 23 novembre 1998,
n. 383;
  Visto  il regolamento  21 luglio  1997,  n. 245,  recante norme  in
materia  di  accessi  all'istruzione   universitaria  e  di  connesse
attivita'  di orientamento  e,  in particolare,  l'art.  4, comma  2,
lettera b) e comma 4;
  Visto il decreto ministeriale 8  giugno 1999, registrato alla Corte
dei conti il 15 luglio 1999, registro  n. 1, foglio n. 179 e in corso
di pubblicazione, con il quale  sono apportate modifiche al su citato
decreto ministeriale n. 245/1997 e, in particolare l'art. 5, comma 4;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare l'art. 39, comma 5;
  Preso atto  delle potenzialita' formative deliberate  dalle singole
universita' con  espresso riferimento ai criteri  generali richiamati
dall'art.  4, comma  1, lettere  a),  b), c),  d) ed  e) del  decreto
ministeriale  21  luglio  1997,  n. 245,  nonche'  alle  procedure  e
parametri standards definiti con decreto ministeriale 23 aprile 1999;
   Sentito il Ministero della sanita';
  Ritenuto di  dover determinare per l'anno  accademico 1999/2000, il
numero dei posti disponibili a  livello nazionale per l'ammissione ai
corsi di  laurea della facolta'  di medicina e chirurgia,  nonche' di
disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita';
  Ritenuto, altresi', in attesa  dell'entrata in vigore del precitato
decreto  ministeriale 8  giugno  1999, di  definire  le modalita'  dl
ammissione al corso  di laurea predetto, al fine di  mettere in grado
le universita' di predisporre i bandi  in tempo utile per favorire il
regolare avviso  delle iscrizioni, per  il nuovo anno  accademico, ai
corsi che comportano prove selettive di accesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 1999-2000, il numero dei posti
disponibili a livello  nazionale per le immatricolazioni  ai corsi di
laurea in medicina  e chirurgia e' fissato in 6.932  per gli studenti
comunitari e extracomunitari residenti in  Italia di cui all'art. 39,
comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in 424 per
gli  studenti extracomunitari  residenti all'estero,  sulla base  del
contingente fissato dalle singole  sedi universitarie ed e' ripartito
fra le universita' secondo la  tabella allegata che costituisce parte
integrante del presente decreto.
  2.  Le  universita'  che  insistono nella  stessa  regione  possono
concordare una  diversa ripartizione dei posti,  previa compensazione
tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero
degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.