IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare l'art. 6; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 17, comma 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la direttiva CEE del consiglio del 5 aprile 1993, n. 16 "intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli"; Vista la sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 1998, n. 383; Visto il regolamento 21 luglio 1997, n. 245, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera b) e comma 4; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999, registro n. 1, foglio n. 179 e in corso di pubblicazione, con il quale sono apportate modifiche al su citato decreto ministeriale n. 245/1997 e, in particolare l'art. 5, comma 4; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5; Preso atto delle potenzialita' formative deliberate dalle singole universita' con espresso riferimento ai criteri generali richiamati dall'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, nonche' alle procedure e parametri standards definiti con decreto ministeriale 23 aprile 1999; Sentito il Ministero della sanita'; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 1999/2000, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita'; Ritenuto, altresi', in attesa dell'entrata in vigore del precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999, di definire le modalita' dl ammissione al corso di laurea predetto, al fine di mettere in grado le universita' di predisporre i bandi in tempo utile per favorire il regolare avviso delle iscrizioni, per il nuovo anno accademico, ai corsi che comportano prove selettive di accesso; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno accademico 1999-2000, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e' fissato in 6.932 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in 424 per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie ed e' ripartito fra le universita' secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le universita' che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.