IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita'; Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', datati 24 luglio 1996 e 10 settembre 1997, con i quali sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi universitari dell'area sanitaria ai sensi del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 (supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1996 e Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997); Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', datato 10 settembre 1997, con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva e di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; Visto, in particolare, l'art. 1, punto 5, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', datato 24 luglio 1996, il quale prevede che il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma e' determinato con decreto del Ministero della sanita' di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita', datato 24 settembre 1997, con il quale sono stati definiti i requisiti d'idoneita' delle strutture per i diplomi universitari dell'area sanitaria, ed in particolare il punto D della tabella I che stabilisce il numero minimo di iscrivibili a ciascun corso di diploma; Ritenuto di stabilire il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali e delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, sentite le federazioni ed associazioni nazionali delle varie figure interessate; Ritenuto che il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, e' da intendersi come fabbisogno formativo delle singole regioni o province autonome, fermo restando che le regioni e le province possono deliberare di provvedere alla formazione di competenza attraverso la stipula di protocolli d'intesa con universita' di altre regioni; Ritenuto per le figure professionali di assistente sanitario, infermiere pediatrico, terapista occupazionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico della fisiopatologia cardiovascolare e della perfusione cardiocircolatoria, i cui ordinamenti didattici sono in corso di individuazione, di provvedere alla determinazione del fabbisogno, fermo restando che i relativi corsi potranno essere attivati solo se gli ordinamenti didattici saranno definiti in tempo utile all'attivazione dei corsi stessi; Ritenuto per la figura professionale di educatore professionale, in corso di individuazione, di provvedere con successivo provvedimento alla determinazione del fabbisogno non appena sara' definito il relativo ordinamento didattico; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 1999-2000, il numero dei posti, a livello nazionale, ripartito per regione e provincia autonoma, relativi ai corsi di diploma per il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, e' quello risultante dalle tabelle allegate al presente decreto, del quale le stesse fanno parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 1999 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino