IL COMITATO CENTRALE per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con la legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto"; Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998 convertito nella legge numero 40/1999 che assegna al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse; Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 308CTAG del 26 marzo 1999 circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate; Vista la delibera n. 16/99 con la quale il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 1999, il 90% dell'importo di lire 140.000.000.000 stanziato dalla citata legge n. 40/1999, oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati ai punti 2 e 3 della stessa delibera n. 16/99; Considerato pertanto che in virtu' dei suddetti provvedimenti attualmente risulta disponibile un importo complessivo di L. 126.000.000.000, dal quale andra' detratto l'importo che il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovra' erogare per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente preventivarsi in L. 250.000.000; Considerato che risulta, pertanto, utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di L. 125.750.000.000, salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata somma di L. 250.000.000, preventivata per le spese necessarie e rendere operativa la presente delibera; Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo; Considerate la quantita' e l'articolazione per fasce di fatturato delle domande presentate per l'analogo intervento operato per il 1997; Considerato che - ipotizzata la loro invarianza per il 1998 e tenuto conto dell'intervenuto aumento dei pedaggi autostradali - il comitato centrale ha, con delibera 10/99, proceduto ad una ridefinizione delle percentuali di riduzione erogabili per ciascuna fascia per i pedaggi effettuati nell'anno 1998; Ritenuto che i medesimi criteri possono essere mantenuti anche per la definizione delle percentuali di riduzioni erogabili per i pedaggi effettuati nel 1999; Considerato, infine, che, nella ridefinizione di tali percentuali, non occorrera' piu' tenere conto dell'estensione del beneficio alle imprese che non hanno potuto usufruire nell'anno 1998 del sistema di pagamento dei pedaggi a riscossione differita, posto che tutte le infrastrutture autostradali saranno dotate di tale sistema per l'anno 1999; Delibera: 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi in disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 1999 fino al 31 dicembre 1999, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi. 2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. 3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale alla data del 31 dicembre 1998. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'albo nazionale. Qualora una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, la riduzione puo' essere richiesta esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime. 4. Le riduzioni si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. 5. La riduzione compensata si applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo secondo la seguente tabella: ==================================================================== Milioni di fatturato annuo in pedaggi % di riduzione ____________________________________________________________________ fino a 100 4 oltre 100 e fino a 200 8 oltre 200 e fino a 400 12 oltre 400 e fino a 800 16 oltre 800 20 6. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da tabella di cui al precedente punto 5, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse. 7. Il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera a definire le modalita' con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalita' di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo. 8. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 1999 Il presidente: De Lipsis