IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Visto l'art. 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura; Viste le delibere in data 12 maggio e 23 giugno 1999 con le quali il Consiglio superiore della magistratura ha rispettivamente: a) sostituito i commi 3 e 4 dell'art. 49 del regolamento interno ed aggiunto il comma 10 allo stesso articolo; b) sostituito i commi 4 e 5 dell'art. 45 del predetto regolamento ed aggiunto al medesimo articolo il comma 7; Decreta: I commi 4 e 5 dell'art. 45 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura sono sostituiti dai seguenti: "4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma, e' predisposto un ordine del giorno speciale, distinto in sezioni autonome, rispettivamente denominate ''sezione A'' e ''sezione B''. Nella ''sezione A'' sono inserite le proposte che siano state deliberate con voto unanime dei componenti delle singole commissioni e che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione non abbia richiesto di inserire nell'ordine del giorno ordinario, sempre che si tratti di: a) proposte della Prima commissione di archiviazione per palese infondatezza o per incompetenza; b) proposte della Seconda commissione di autorizzazione di incarichi di insegnamento, di presa d'atto o di non luogo a provvedere; c) proposte della Terza commissione relative ai trasferimenti ad uffici di merito non semidirettivi in cui non siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini o punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unita' familiare, esercizio delle funzioni in sedi disagiate; d) proposte della Quarta commissione relative alla progressione in carriera, ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario o per astensione obbligatoria, al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di eta', alle cessazioni per collocamento a riposo, a presa d'atto o non luogo a provvedere, all'inserimento e all'eliminazione di atti nei fascicoli personali dei magistrati; e) proposte della Quinta commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali; f) proposte della Sesta commissione di archiviazione, di non luogo a provvedere o di presa d'atto; g) proposte della Settima commissione relative a pratiche tabellari, comprese le variazioni, unanimamente valutate dal Consiglio giudiziario e prive di osservazioni degli interessati, ad applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, presa d'atto o non luogo a provvedere, nonche' quelle di rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali; h) proposte dell'Ottava commissione, escluse quelle in tema di incompatibilita', dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia; i) proposte della Nona commissione relative a presa d'atto o non luogo a provvedere, al tirocinio degli uditori giudiziari, al rilascio di copia di atti della procedura di concorso; l) proposte della Decima commissione di archiviazione per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare. Nella ''sezione B'' e' inserita ogni altra proposta, diversa dalle precedenti (con esclusione di quelle attinenti al conferimento di uffici direttivi e alle modificazioni del regolamento interno), che sia stata deliberata all'unanimita' e per la quale sia stato ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti dellarelativa commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno speciale senza che alcuno dei consiglieri eventualmente presenti alla deliberazione abbia richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno ordinario. 5. Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente ne richieda, immediatamente ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti che avesse previamente domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini del successivo inserimento di ciascuna proposta nell'ordine del giorno ordinario, le Commissioni competenti possono presentare apposite relazioni scritte a norma dell'art. 43, comma 3. La richiesta di trattazione in via ordinaria puo' anche essere avanzata con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza almeno un giorno prima della data fissata per l'esame". All'art. 45 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura e' aggiunto il seguente comma: "7. L'ordine del giorno speciale - sezioni A e B - deve essere distribuito a tutti i componenti del Consiglio e al Ministro almeno quindici giorni prima della data per la quale e' fissata la trattazione". I commi 3 e 4 dell'art. 49 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura sono sostituiti dai seguenti: "3. Per la richiesta di rinvio, per la questione preclusiva, per quella sospensiva, per quella regolamentare e per l'opposizione alla trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 45, comma 3, sono ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e sono escluse repliche e dichiarazioni di voto. Per la questione preclusiva, il Presidente, prima della discussione, puo' aumentare i tempi ed il numero degli interventi. 4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno e' introdotta e conclusa dal relatore, il quale ha a disposizione il tempo massimo di venti minuti per la relazione e quindici minuti per la replica: ogni componente puo' prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Lo stesso componente, sull'argomento in discussione, puo', a richiesta, nuovamente intervenire una sola volta per non piu' di tre minuti dopo l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare". All'art. 49 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura e' aggiunto il seguente comma: "10. A richiesta di almeno tre componenti, avanzata prima dell'inizio della discussione, tutti i tempi di cui ai commi 3 e 4 vengono aumentati di un terzo". Roma, 28 luglio 1999 CIAMPI Pratis, Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura