IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE); Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato; Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione europea il 20 marzo 1996, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C/213/04 del 23 luglio 1996; Vista la delibera CIPE 27 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997, recante, in applicazione alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, "modificazione alla deliberazione del 26 novembre 1991 relativa agli incentivi alle imprese nella regione Friuli-Venezia Giulia"; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 febbraio 1998, con il quale sono stati determinati i tassi agevolati per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione sopra citato, in misura differenziata a seconda delle dimensioni delle imprese beneficiarie, in armonia con la normativa comunitaria; Attesa l'opportunita' di rivedere i criteri di determinazione di detti tassi ai fini di meglio adeguarli nel tempo all'andamento del mercato finanziario; Ritenuto l'urgenza; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i tassi d'interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, rilevati un mese prima della delibera di concessione, sono cosi' determinati: a) tasso Euribor a sei mesi ridotto del 20% per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attivita' turisticoalberghiere. b) tasso Euribor a sei mesi ridotto del 50% per le imprese aventi meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ecu ed in possesso del requisito di indipendenza cosi' come definito nella disciplina comunitaria e nella delibera CIPE del 27 novembre 1996, citate in premessa; c) tasso Euribor a sei mesi ridotto del 65% per le imprese aventi meno di 50 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ecu ed in possesso del requisito di indipendenza cosi' come definito nella disciplina comunitaria e nella delibera CIPE sopra menzionata; d) tasso Euribor a sei mesi ridotto del 65% per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare, ammortizzati in un periodo non superiore ad anni 15. Per il periodo di preammortamento, il beneficiario corrisponde l'interesse semplice in via semestrale anticipata nella misura di cui ai punti a) , b) , c) e d) applicata al mutuo, calcolato sulle somme di volta in volta erogate dalla banca e rilevato due giorni lavorativi antecedenti il mese precedente l'inizio del semestre in cui cade l'erogazione e successivamente con la stessa modalita' per ogni semestre. L'ammortamento avviene a capitale costante. I tassi variabili di cui ai punti a) , b) , c) , e d) del comma precedente, sono determinati in via automaticaad ogni scadenza di rata in relazione al tasso Euribor a sei mesi rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio del periodo di maturazione della rata di ammortamento. I tassi fissati con le modalita' di cui ai precedenti commi non possono essere comunque inferiori alla misura delle commissioni dovute in relazione all'importo delle operazioni. Le misure come sopra fissate si applicano alle concessioni deliberate a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 1999 Il Ministro: Amato