IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante  il regolamento  di esecuzione  alla predetta  legge n.
963/1965;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
recante  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della  pesca
marittima;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Visto il  decreto ministeriale 1  aprile 1998 concernente  la pesca
dei piccoli pelagici con il sistema denominato circuizione;
  Visto  il V  piano triennale  della pesca  marittima, adottato  con
decreto ministeriale 24 marzo 1997;
  Visto il regolamento  (CE) del Consiglio n. 2468/98  del 3 novembre
1998  che  definisce  i  criteri e  le  condizioni  degli  interventi
comunitari  a  finalita'  strutturale   nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura;
  Visto il  decreto-legge 31  maggio 1999,  n. 154,  con il  quale e'
stata  riconosciuta,   in  conseguenza  della   crisi  internazionale
balcanica  e   del  ritrovamento  di  ordigni   bellici  nelle  acque
territoriali  del   bacino  adriatico,  la  necessita'   di  favorire
l'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le navi iscritte nei
compartimenti marittimi dell'Adriatico;
  Considerata la  necessita' di stabilire le  modalita' di erogazione
delle misure  finanziarie in funzione della  differenziazione operata
dal   suindicato   decreto-legge   tra    il   fermo   gia'   attuato
volontariamente a decorrere dal 14 maggio 1999 e l'arresto temporaneo
stabilito per il periodo compreso dal 4 giugno al 15 luglio 1999;
  Ritenuto opportuno demandare alle commissioni consultive locali per
la pesca marittima  la valutazione delle modalita'  di attuazione del
regime di  arresto temporaneo,  previsto per  il periodo  4 giugno-15
luglio 1999,  in connessione  al diverso  grado di  rischio afferente
alle  zone di  competenza  territoriale  dei compartimenti  marittimi
dell'Adriatico;
  Sentiti la Commissione consultiva  centrale della pesca marittima e
il  Comitato  nazionale per  la  conservazione  e la  gestione  delle
risorse  biologiche del  mare che,  nella seduta  del 2  giugno 1999,
hanno reso all'unanimita' parere favorevole;
                              Decreta:
                               Titolo I
                         Arresto temporaneo
                   dal 4 giugno al 15 luglio 1999
                               Art. 1.
  1. Nel periodo compreso tra il 4  giugno 1999 ed il 15 luglio 1999,
l'arresto temporaneo delle navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della
legge 17 febbraio 1982. n.  41, all'esercizio dell'attivita' di pesca
ed iscritte nei compartimenti  marittimi dell'Adriatico nonche' negli
uffici  marittimi di  Castro,  Tricase  e Santa  Maria  di Leuca  del
compartimento marittimo di Gallipoli, e' attuato secondo le modalita'
fissate,  per  l'intero  compartimento marittimo  di  pertinenza,  da
ciascuna  Commissione consultiva  locale per  la pesca  marittima. in
seguito  denominata "Commissione",  in base  ai criteri  indicati nel
presente decreto.
  2.  All'armatore o  societa'  d'armamento,  che effettua  l'arresto
temporaneo dell'attivita' di pesca, e' corrisposto il premio definito
secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente decreto.
  3. Ai marittimi imbarcati sulle navi da pesca in arresto temporaneo
e' corrisposto il minimo monetario garantito dal contratto collettivo
nazionale di  lavoro secondo le  modalita' e le  condizioni stabilite
nel presente decreto.