IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1998 concernente la pesca dei piccoli pelagici con il sistema denominato circuizione; Visto il V piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997; Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2468/98 del 3 novembre 1998 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, con il quale e' stata riconosciuta, in conseguenza della crisi internazionale balcanica e del ritrovamento di ordigni bellici nelle acque territoriali del bacino adriatico, la necessita' di favorire l'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico; Considerata la necessita' di stabilire le modalita' di erogazione delle misure finanziarie in funzione della differenziazione operata dal suindicato decreto-legge tra il fermo gia' attuato volontariamente a decorrere dal 14 maggio 1999 e l'arresto temporaneo stabilito per il periodo compreso dal 4 giugno al 15 luglio 1999; Ritenuto opportuno demandare alle commissioni consultive locali per la pesca marittima la valutazione delle modalita' di attuazione del regime di arresto temporaneo, previsto per il periodo 4 giugno-15 luglio 1999, in connessione al diverso grado di rischio afferente alle zone di competenza territoriale dei compartimenti marittimi dell'Adriatico; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 2 giugno 1999, hanno reso all'unanimita' parere favorevole; Decreta: Titolo I Arresto temporaneo dal 4 giugno al 15 luglio 1999 Art. 1. 1. Nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999, l'arresto temporaneo delle navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982. n. 41, all'esercizio dell'attivita' di pesca ed iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nonche' negli uffici marittimi di Castro, Tricase e Santa Maria di Leuca del compartimento marittimo di Gallipoli, e' attuato secondo le modalita' fissate, per l'intero compartimento marittimo di pertinenza, da ciascuna Commissione consultiva locale per la pesca marittima. in seguito denominata "Commissione", in base ai criteri indicati nel presente decreto. 2. All'armatore o societa' d'armamento, che effettua l'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca, e' corrisposto il premio definito secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente decreto. 3. Ai marittimi imbarcati sulle navi da pesca in arresto temporaneo e' corrisposto il minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente decreto.