IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario   -    e    successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visti i decreti legislativi 30 dicembre  1992, n. 502, e 7 dicembre
1993,  n.  517  recanti  il  riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  in  data 26  luglio  1996,  adottato  di
concerto con il Ministro della sanita';
  Considerata la necessita' di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del
richiamato  decreto, che  gli esami  finali, con  valore di  esame di
Stato  abilitante alla  professione, articolati  in due  sessioni, si
svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  esami finali,  con valore  di esame  di Stato  abilitante alla
professione, dei corsi di  diploma universitario dell'area sanitaria,
previsti dal decreto  24 luglio 1996 citato  nelle premesse, relativi
all'anno accademico 1998-99, si svolgeranno  nei mesi di ottobre 1999
e marzo 2000.
  Gli atenei interessati stabiliscono,  nell'ambito dei periodi sopra
indicati,  le  date di  inizio  degli  esami  per i  singoli  diplomi
universitari.  La durata  complessiva dello  svolgimento degli  esami
relativi a ciascun corso non puo' superare i trenta giorni.