IL DIRIGENTE
  capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e   responsabile  del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del procedimento  di riconoscimento  di denominazione  di
origine dei vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa, e
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1988,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata del vino  "Rosso di Montepulciano" ed  e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda presentata  dal  Consorzio  del vino  nobile  di
Montepulciano legittimato ai sensi dell'art.  1, comma 2, del decreto
del  Presidente della  Repubblica 20  aprile 1994,  n. 348,  intesa a
modificare  il  disciplinare  del  vino a  denominazione  di  origine
controllata "Rosso di Montepulciano";
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica del disciplinare  di produzione del vino  a denominazione di
origine  controllata   "Rosso  di  Montepulciano"   pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 5 maggio 1999;
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
del vino "Rosso di Montepulciano"  e all'approvazione dello stesso in
conformita' ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede che  le denominazioni  di origine  controllata e
controllata   e  garantita   vengono  riconosciute   ed  i   relativi
disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' modificato il disciplinare  di produzione della denominazione di
origine controllata del vino "Rosso  di Montepulciano" e lo stesso e'
approvato, nel testo annesso al presente decreto.
  La denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" e'
riservata  al  vino che  risponde  alle  condizioni ed  ai  requisiti
stabiliti  nel disciplinare  di  produzione  di cui  al  comma 1  del
presente articolo  le cui norme  entrano in vigore a  decorrere dalla
vendemmia 1999.