IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazi one delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Vino nobile di Montepulciano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1989, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino nobile di Montepulciano"; Visto il decreto dirigenziale 1 luglio 1996 con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni al disciplinare di produzione in discorso; Vista la domanda presentata dal Consorzio del vino nobile di Montepulciano legittimato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa a modificare il disciplinare del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vino nobile di Montepulciano"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Vino nobile di Montepulciano" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 5 maggio 1999; Visto il successivo parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le modalita' di esecuzione dell'invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e gaiantita "Vino nobile di Montepulciano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15 luglio 1999, n. 164; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Vino nobile di Montepulciano" e all'approvazione dello stesso in conformita' ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Vino nobile di Montepulciano" e lo stesso e' approvato, nel testo annesso al presente decreto. La denominazione di origine controllata e garantita "Vino nobile di Montepulciano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.