IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 27 febbraio 1967,  n. 48, ed in  particolare l'art.
16,  concernente l'istituzione  del CIPE,  Comitato interministeriale
per la  programmazione economica, nonche' le  successive disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso comitato;
  Visto il decreto legislativo 5  dicembre 1997, n. 430, che prevede,
fra l'altro, l'adeguamento del  regolamento interno del CIPE, sentita
la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni in materia di commercio  estero ed in particolare l'art.
24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente
per  il   coordinamento  e  l'indirizzo  strategico   della  politica
commerciale e  prevede fra l'altro  che le delibere adottate  da tale
commissione siano sottoposte all'esame di questo comitato;
  Visto l'art. 8, comma 1, del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, che  attribuisce al CIPE il  compito di deliberare, entro  il 30
giugno  di   ciascun  anno,  il  piano   previsionale  degli  impegni
assicurativi,  demandando alla  legge  di  approvazione del  bilancio
dello  Stato   la  definizione  dei  limiti   globali  degli  impegni
assumibili,  distintamente, per  le  garanzie di  durata inferiore  e
superiore a ventiquattro mesi;
  Visto il successivo comma 2  del predetto articolo che demanda alla
legge finanziaria la determinazione  degli stanziamenti necessari per
il  pagamento  degli  indennizzi   non  coperti  dai  proventi  netti
derivanti dall'attivita' assicurativa della SACE;
  Visto inoltre il  comma 3 dello stesso art. 8  il quale prevede che
la  SACE, a  fronte degli  impegni assunti,  costituisca un  fondo di
riserva  da alimentare,  tra  l'altro, con  i conferimenti  stabiliti
dalla legge finanziaria;
  Vista la  deliberazione n. 63  del 9 luglio  1998 con la  quale, il
CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1,
commi 1  e 2, del  predetto decreto  legislativo 5 dicembre  1997, n.
430,  ha  adeguato  il  suo  regolamento  interno  alle  disposizioni
contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lett. a), b) e c);
  Visto  in  particolare  l'art.  2  di  tale  delibera  che  prevede
l'istituzione, in  seno al CIPE, di  commissioni interministeriali di
livello politico, rinviando, per  quella concernente il coordinamento
e l'indirizzo strategico della  politica commerciale, alle specifiche
disposizioni di  cui all'art.  24 del  citato decreto  legislativo n.
143/1998;
  Vista la  successiva delibera CIPE n.  79 del 5 agosto  1998 che ha
istituito  e regolamentato,  in  seno al  CIPE,  le commissioni  gia'
previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;
  Vista la  delibera concernente il piano  previsionale degli impegni
assicurativi della SACE, adottata dalla V commissione permanente il 2
giugno 1999;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica,  di concerto con il  Ministro del commercio
con l'estero;
                              Delibera:
  Di  indicare,  anche  ai  fini della  definizione  nella  legge  di
approvazione del  bilancio dello Stato dei  limiti globali assumibili
in  garanzia nell'anno  2000,  in lire  10.000  miliardi (euro  5,164
miliardi)  il  plafond  relativo  alle  garanzie  di  durata  fino  a
ventiquattro mesi  e in lire  8000 miliardi (euro 4,131  miliardi) il
plafond relativo  alle garanzie di durata  superiore, ritenendo detti
importi  compatibili,   nel  prossimo   anno,  con  le   esigenze  di
internazionalizzazione delle imprese;
  Di prevedere in circa 4.800  miliardi di lire (euro 2,478 miliardi)
il volume degli impegni  assicurativi assumibili dalla SACE nell'anno
2000, alla luce dell'attivita'  svolta dall'Istituto nel piu' recente
passato e  della concomitante  esigenza di contenere  l'incidenza sul
bilancio dello Stato dei relativi oneri;
  Di indicare  alla SACE, quale obiettivo  tendenziale della politica
assicurativa, un  graduale miglioramento  del portafoglio  rischi nel
quadro di un equilibrato sostegno  alle correnti di esportazione e ai
programmi di investimento delle imprese italiane nei paesi emergenti;
in rapporto a quanto precede, gli accantonamenti a riserva per l'anno
2000 saranno parametrati, secondo  le indicazioni fornite dalla SACE,
ad un coefficiente medio del 25%.
                            Prende atto:
  Anche  ai   fini  dello  stanziamento  da   prevedere  nella  legge
finanziaria  che,  sulla  base   delle  previsioni  della  SACE,  gli
indennizzi da corrispondere  nel 2000 non coperti  dai proventi netti
derivanti  dall'attivita' dell'Istituto  sono stimati  in lire  1.171
miliardi (euro 604 milioni).
  A detto fabbisogno dovra' aggiungersi  la somma di lire 75 miliardi
(euro  38,734 milioni)  necessaria  per sostenere  le spese  generali
dell'Istituto stesso. Di  prendere atto, altresi', che  per lo stesso
anno i rientri derivanti da  accordi intergovernativi sono stimati in
876 miliardi di lire (euro 452,416 milioni);
  Che,  relativamente all'anno  1999, la  SACE ritiene  di poter  far
fronte agli indennizzi  e alla costituzione del fondo  di riserva con
le proprie  disponibilita', da  integrare, previa  autorizzazione del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
con l'utilizzo dei recuperi.
   Roma, 9 giugno 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1998
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 26