L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il provvedimento ISVAP 26 maggio 1997 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia gia' rilasciata alla Serena compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via S. Agostino n. 5; Vista la delibera assunta in data 14 giugno 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Serena compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche e le integrazioni apportate agli articoli 1, 2, 5, 9, 14, 16, 17,18 e 19 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Serena compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Torino, con le variazioni apportate all'art. 1, concernenti la modifica della denominazione sociale da "Serena compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a." a "Cisalpina Previdenza compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.", all'art. 2, concernenti i poteri di modificare la struttura dell'organizzazione aziendale, all'art. 5 concernenti la disciplina dell'emissione di azioni diverse dalle ordinarie, della vendita di pacchetti azionari frazionari, dell'intestazione di azioni a societa' fiduciarie e delle procedure nei passaggi azionari all'interno dello stesso gruppo, all'art. 14, concernente le modalita' di convocazione del comitato esecutivo e i termini per la validita' delle sue deliberazioni, all'art. 16, concernenti la disciplina dei compensi a coloro che ricoprono cariche sociali, all'art. 17, che prevedono tutt'al piu' un solo amministratore delegato, all'art. 18, concernenti i casi di possibile necessita' od opportunita' di convocazione del consiglio di amministrazione ed all'art. 19, che prevedono l'esclusione della clausola di prevalenza del voto del presidente, la maggioranza dei componenti del consiglio per la validita' del voto, la disciplina dei casi di assenza del Presidente, nonche' le adunanze del consiglio per teleconferenza o videoconferenza. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 1999 Il presidente: Manghetti