L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto 17  marzo  1995,  n.  174, di  attuazione  della
direttiva 92/1996/CEE in materia  di assicurazione diretta sulla vita
e  le   successive  disposizioni  modificative  ed   integrative;  in
particolare,  l'art. 37,  comma 4,  che prevede  l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e   di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  provvedimento ISVAP  26  maggio  1997 di  autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa  nei rami
vita  e nei  rami infortuni  e malattia  gia' rilasciata  alla Serena
compagnia  di assicurazioni  e  riassicurazioni S.p.a.,  con sede  in
Torino, via S. Agostino n. 5;
  Vista la  delibera assunta  in data  14 giugno  1999 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Serena compagnia di assicurazioni
e  riassicurazioni  S.p.a.  che  ha   approvato  le  modifiche  e  le
integrazioni apportate agli  articoli 1, 2, 5, 9, 14,  16, 17,18 e 19
dello statuto sociale;
  Considerato   che  non   emergono  elementi   ostativi  in   merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato il  nuovo testo  dello statuto  sociale della  Serena
compagnia  di assicurazioni  e  riassicurazioni S.p.a.,  con sede  in
Torino,  con  le  variazioni  apportate all'art.  1,  concernenti  la
modifica  della   denominazione  sociale  da  "Serena   compagnia  di
assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a."  a  "Cisalpina  Previdenza
compagnia  di assicurazioni  e riassicurazioni  S.p.a.", all'art.  2,
concernenti i  poteri di modificare la  struttura dell'organizzazione
aziendale,  all'art. 5  concernenti la  disciplina dell'emissione  di
azioni diverse  dalle ordinarie, della vendita  di pacchetti azionari
frazionari, dell'intestazione di azioni a societa' fiduciarie e delle
procedure  nei passaggi  azionari  all'interno  dello stesso  gruppo,
all'art. 14,  concernente le  modalita' di convocazione  del comitato
esecutivo  e i  termini  per la  validita'  delle sue  deliberazioni,
all'art.  16, concernenti  la disciplina  dei compensi  a coloro  che
ricoprono cariche sociali, all'art. 17, che prevedono tutt'al piu' un
solo  amministratore delegato,  all'art.  18, concernenti  i casi  di
possibile necessita' od opportunita' di convocazione del consiglio di
amministrazione  ed all'art.  19,  che  prevedono l'esclusione  della
clausola di  prevalenza del voto  del presidente, la  maggioranza dei
componenti del consiglio per la validita' del voto, la disciplina dei
casi di assenza del Presidente, nonche' le adunanze del consiglio per
teleconferenza o videoconferenza.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 1999
                                             Il presidente: Manghetti