Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
  Esaminata  la  domanda  presentata  dalla  Associazione  produttori
vitivinicoli toscani - A.PRO.VI.TO, legittimata ai sensi dell'art. 2,
comma 1,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 348/1994,
intesa ad  ottenere la  modifica del  disciplinare di  produzione dei
vini  della  denominazione  di  origine  controllata  "Montescudaio",
riconosciuta con  decreto del Presidente della  Repubblica 2 novembre
1976;
  Viste   le  risultanze   della   pubblica   audizione  svoltasi   a
Montescudaio (Pisa) il 19 aprile 1999;
  Ha espresso  parere favorevole  al suo accoglimento  proponendo, ai
fini dell'emazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare
di  produzione dei  vini  di che  trattasi secondo  il  testo di  cui
appresso.
  Le  eventuali istanze  e controdeduzioni  alla suddetta  domanda di
modifica  e alla  relativa  proposta di  disciplinare di  produzione,
dovranno - in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente  della Repubblica  n. 642/1972  e successive  modifiche ed
integrazioni -  essere inviate al Ministero  delle politiche agricole
-Comitato  nazionale   per  la  tutela  e   la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, via Sallustiana, 10 - 00187  Roma - entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente parere nella Gazzetta Ufficiale.
     Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
      della denominazione di origine controllata "Montescudaio"
                               Art. 1.
                         Denominazioni e vini
  La denominazione d'origine  controllata "Montescudaio" e' riservata
ai vini che rispondono alle  condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione  per le seguenti tipologie: rosso
e  con  riferimento al  nome  dei  vitigni cabernet  franc;  cabernet
sauvignon, merlot e sangiovese; bianco  e con riferimento al nome dei
vitigni chardonnay,  sauvignon e vermentino; rosso  riserva anche con
riferimento al  nome dei vitigni  cabernet, merlot e  sangiovese; vin
santo.