IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il regio  decreto 15  marzo 1923,  n. 692,  convertito nella
legge  17   aprile  1925,  n.   473,  e  successive   integrazioni  e
modificazioni;
  Visto l'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. l96;
  Visto l'art. l,  comma 1, del decreto-legge  n. 335/1998 convertito
nella legge 27 novembre 1998,  n. 409, relativo alla comunicazione da
effettuare alla Direzione provinciale  del lavoro - Settore ispezione
del  lavoro,  da parte  delle  imprese  industriali che  superino  le
quarantacinque  ore  settimanali,  attraverso prestazioni  di  lavoro
straordinario;
  Visto  l'art.  1,  comma  2-bis  della  stessa  legge  che  prevede
l'emanazione di un decreto ministeriale  al fine di stabilire termini
e modalita' di effettuazione della informazione prevista dall'art. 5-
bis del citato  regio decreto n. 692/1923 come sostituto  dal comma 1
della  richiamata legge  n.  409/1998  nei casi  in  cui i  contratti
collettivi di  lavoro riferiscano l'orario normale  alla durata media
delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale;
  Preso atto che  le norme sopra richiamate  collegano la prestazione
straordinaria  all'orario  ordinario  di lavoro  delle  quaranta  ore
settimanali,   deducendosi   che    l'informazione   alla   Direzione
provinciale del lavoro e'  resa obbligatoria allorche' la prestazione
straordinaria ecceda le cinque ore settimanali;
  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nei lavori delle imprese industriali  per i quali la contrattazione
collettiva nazionale  prevede la distribuzione dell'orario  di lavoro
nei  periodi  multiperiodali,  le  quaranta ore  settimanali  di  cui
all'art.  l del  regio  decreto-legge  15 marzo  1923,  n. 692,  come
modificato dall'art. 13 della legge  24 giugno 1997, n. 196, potranno
essere superate entro i predetti periodi - in ogni caso non superiore
ad un anno - purche' complessivamente  non si ecceda il citato limite
medio delle quaranta ore settimanali.