IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il regio decreto 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. l96; Visto l'art. l, comma 1, del decreto-legge n. 335/1998 convertito nella legge 27 novembre 1998, n. 409, relativo alla comunicazione da effettuare alla Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro, da parte delle imprese industriali che superino le quarantacinque ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario; Visto l'art. 1, comma 2-bis della stessa legge che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale al fine di stabilire termini e modalita' di effettuazione della informazione prevista dall'art. 5- bis del citato regio decreto n. 692/1923 come sostituto dal comma 1 della richiamata legge n. 409/1998 nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscano l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale; Preso atto che le norme sopra richiamate collegano la prestazione straordinaria all'orario ordinario di lavoro delle quaranta ore settimanali, deducendosi che l'informazione alla Direzione provinciale del lavoro e' resa obbligatoria allorche' la prestazione straordinaria ecceda le cinque ore settimanali; Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro; Decreta: Art. 1. Nei lavori delle imprese industriali per i quali la contrattazione collettiva nazionale prevede la distribuzione dell'orario di lavoro nei periodi multiperiodali, le quaranta ore settimanali di cui all'art. l del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, come modificato dall'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, potranno essere superate entro i predetti periodi - in ogni caso non superiore ad un anno - purche' complessivamente non si ecceda il citato limite medio delle quaranta ore settimanali.