IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ai sensi del quale il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato anche con mezzi diversi dal contante; Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ai sensi del quale per le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore con mezzi diversi dal contante, la decorrenza dei termini di riversamento dal concessionario all'ente creditore e' determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, del decreto del Ministro delle finanze 4 novembre 1997, il parere della commissione consultiva sulla riscossione non e' richiesto per fattispecie analoghe ad altre per le quali risulti gia' espresso parere in epoca risalente a non piu' di due anni e che la predetta commissione consultiva ha avuto modo di formulare, in data ricadente in tale periodo biennale, in riferimento ai provvedimenti attuativi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le sue osservazioni su problematiche analoghe a quelle trattate nel presente decreto; Decreta: Art. 1. Riversamento all'ente creditore 1. Nel caso in cui il debitore effettui mediante carta Pagobancomat il pagamento, integrale o parziale, delle somme iscritte a ruolo, il concessionario del servizio nazionale della riscossione riversa le somme riscosse all'ente creditore con le modalita' e nei termini previsti per il riversamento delle somme riscosse in contanti.