IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge  del 13 maggio 1999, n.  132, convertito con
modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998  che  delega le  funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
21 luglio 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel  territorio  dei  comuni  di  Magliano  di  Tenna,  Montegiorgio,
Rapagnano e  S. Elpidio a  Mare in provincia  di Ascoli Piceno  e dei
comuni  di Silvi,  Pineto,  Roseto  e Atri  in  provincia di  Teramo,
colpito da un'eccezionale ondata di maltempo verificatasi il 9 luglio
1999;
  Visto il  proprio decreto in  data 10  novembre 1998, con  il quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Viste le richieste della regione Marche prot. n. 3257 del 28 luglio
1999 e della regione Abruzzo protocollo n. 1580 del 29 luglio 1999;
  Ravvisata  la  necessita'  di disporre  l'attuazione  immediata  di
interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;
  Sentite le regioni Marche e Abruzzo;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato al coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per l'attuazione  di interventi  urgenti per  la rimozione  dei
pericoli  e  per  assicurare la  funzionalita'  delle  infrastrutture
danneggiate nei territori delle province di Teramo e di Ascoli Piceno
colpiti dagli eventi alluvionali del 9 luglio 1999, e' assegnato alle
regioni Abruzzo e Marche un contributo di lire 5 miliardi ciascuna.
  2.  Gli  interventi di  cui  al  comma  1 possono  essere  attivati
avvalendosi degli enti locali interessati e la redazione dei progetti
puo'  essere affidata  anche  a liberi  professionisti con  specifici
incarichi, avvalendosi, ove occorra delle deroghe di cui all'art. 2.
  3. Il  contributo di  cui al  comma 1  puo' essere  utilizzato, nel
limite del  dieci per  cento, per  l'avvio della  progettazione delle
opere  di  bonifica e  di  riduzione  del rischio  idrogeologico  nei
territori interessati.
  4.  All'onere  di  cui  al  comma 1  si  provvede  a  carico  delle
disponibilita' dell'unita' previsionale di  base 6.2.1.2 "Fondo della
protezione civile",  dello stato  di previsione della  Presidenza del
Consiglio dei Ministri.