IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Magliano di Tenna, Montegiorgio, Rapagnano e S. Elpidio a Mare in provincia di Ascoli Piceno e dei comuni di Silvi, Pineto, Roseto e Atri in provincia di Teramo, colpito da un'eccezionale ondata di maltempo verificatasi il 9 luglio 1999; Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Viste le richieste della regione Marche prot. n. 3257 del 28 luglio 1999 e della regione Abruzzo protocollo n. 1580 del 29 luglio 1999; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza; Sentite le regioni Marche e Abruzzo; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per l'attuazione di interventi urgenti per la rimozione dei pericoli e per assicurare la funzionalita' delle infrastrutture danneggiate nei territori delle province di Teramo e di Ascoli Piceno colpiti dagli eventi alluvionali del 9 luglio 1999, e' assegnato alle regioni Abruzzo e Marche un contributo di lire 5 miliardi ciascuna. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attivati avvalendosi degli enti locali interessati e la redazione dei progetti puo' essere affidata anche a liberi professionisti con specifici incarichi, avvalendosi, ove occorra delle deroghe di cui all'art. 2. 3. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere utilizzato, nel limite del dieci per cento, per l'avvio della progettazione delle opere di bonifica e di riduzione del rischio idrogeologico nei territori interessati. 4. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile", dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.