IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998  che  delega le  funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il  proprio decreto in  data 10  novembre 1998, con  il quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la richiesta della regione Piemonte protocollo n. 13305/S1/25
del 24 maggio 1999;
  Visto l'articolo 5 della legge 13 luglio 1999, n. 226;
  Ravvisata la  necessita' di disporre l'attuazione  degli interventi
urgenti relativi;
  Sentita la regione Piemonte;
  Vista  l'ordinanza n.  1173/FPC del  21 settembre  1987, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana  del 25 settembre
1987;
  Ritenuto  altresi'  di  dover modificare  l'ordinanza  n.  1173/FPC
recependo  in tal  senso i  pareri espressi  dall'Avvocatura generale
dello Stato in data  30 luglio 1998, n. 10388-01 e  in data 24 aprile
1999, n. 5042;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato al coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per l'attuazione degli interventi  urgenti di cui all'art. 5 del
decreto-legge 13  maggio 1999,  n. 132, convertito  con modificazioni
dalla legge 13  luglio 1999, n. 226, e nei  limiti degli stanziamenti
di cui all'art. 7 della stessa  legge, la regione Piemonte e gli enti
locali interessati, possono derogare alle seguenti norme:
  regio decreto 25  maggio 1895, n. 350, articoli 9,  10, 17, 20, 27,
28, 68, 69, 70 e 71;
  regio decreto 18  novembre 1923, n. 2440, art. 3,  comma 1, art. 5,
art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;
  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;
  legge  8 giugno  1990,  n.  142, articoli  32  e  35, e  successive
modificazioni;
  legge 11  febbraio 1994,  n. 109, modificata  dalla legge  2 giugno
1995, n.  216, e dalla  legge 18 novembre  1998, n. 415,  articoli 6,
comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;
  decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22,
23 e 24;
  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
  2.  Gli interventi  urgenti  possono essere  affidati a  trattativa
privata invitando un numero di  ditte, aventi requisiti di legge, non
inferiori a cinque.