Nell'ambito del  sistema bancario e  finanziario si va  sempre piu'
diffondendo  la prassi  di rilevare  in bilancio  la c.d.  fiscalita'
differita,  che  nasce  dalle  differenze  esistenti  tra  le  regole
civilistiche  di  determinazione  dell'utile  e  quelle  fiscali  che
presiedono al calcolo del reddito d'impresa ((elevato a)1 ).
  Tale  prassi  trova  il  suo  fondamento  nel  principio  contabile
internazionale n. 12  "Income taxes" ((elevato a)2 )  e risulta nella
sostanza  compatibile  con le  vigenti  direttive  europee, le  quali
stabiliscono che di tale fenomeno deve essere dato conto nel bilancio
(contabilizzandone gli effetti oppure fornendone un'informativa nella
nota integrativa).
  L'esigenza  di   omogeneizzare  i  comportamenti   contabili  degli
intermediari, anche a motivo delle implicazioni per il patrimonio e i
coefficienti prudenziali  di vigilanza,  induce a prevedere  che, nel
rispetto del principio di competenza  economica, tutti i soggetti che
redigono il  bilancio bancariofinanziario  (banche, SIM,  societa' di
gestione  del  risparmio,   intermediari  finanziari,  ecc.)  debbono
rilevare  in bilancio  la fiscalita'  differita secondo  le modalita'
indicate nelle accluse note tecniche.
  Si prevede, in particolare, che:
  l'iscrizione delle attivita' per imposte anticipate e' subordinata,
in  ossequio   al  principio  di  prudenza,   alla  condizione  della
ragionevole  certezza   del  loro  recupero  (tale   condizione  puo'
ritenersi  soddisfatta quando  vi sia  l'attesa realistica  di futuri
redditi  imponibili   sufficienti  ad   assorbire  i  costi   la  cui
deducibilita' viene differita dalla normativa tributaria);
  la  registrazione   delle  passivita'  per  imposte   differite  e'
sottoposta al  probability test, ossia  alla verifica che vi  siano i
presupposti perche'  l'onere fiscale latente  si traduca in  un onere
effettivo;
  viene riconosciuta  la facolta' di adottare  una variante contabile
semplificata (income statement liability method) rispetto al criterio
generale fissato nel provvedimento  (balance sheet liability method);
la  valenza di  questa opzione  non  puo' tuttavia  essere estesa  al
patrimonio di vigilanza,  in quanto essa risulta  non compatibile con
le direttive comunitarie in materia di fondi propri.
  Con  l'occasione si  disciplina anche  il trattamento  bilancistico
degli effetti  derivanti dal  mutamento di politiche  contabili (cfr.
acclusa nota  tecnica). Cio' allo scopo  sia di chiarire che  dei due
metodi  previsti dal  principio  contabile internazionale  n. 8  "Net
profit  or loss  for the  period. Fundamental  errors and  changes in
accounting policies"  l'unico coerente con  l'ordinamento comunitario
e'  quello  che impone  di  rilevare  i  suddetti effetti  nel  conto
economico  (anziche'  direttamente  nel   patrimonio  netto)  sia  di
prescrivere  requisiti  informativi  minimi   da  assolvere  in  nota
integrativa.
  Le presenti disposizioni  entrano in vigore a  partire dal bilancio
relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.
   Roma, 3 agosto 1999
                                                Il Governatore: Fazio
_________
            (1)  Oggetto  di rilevazione  sono i risparmi e gli oneri
          tributari  differiti  impliciti,   rispettivamente,   nelle
          differenze  temporanee  deducibili  (che si originano,   ad
          esempio, quando un  costo  registrato  in  conto  economico
          viene  ammesso in deduzione dal reddito imponibile soltanto
          in  un periodo d'imposta successivo)  e in quelle tassabili
          (che  si originano, ad  esempio, quando un  ricavo iscritto
          nel   conto   economico   viene   tassato   in  un  periodo
          successivo).
            (2) Un  analogo principio contabile   (n. 25)   e'  stato
          recentemente   emanato   dal    Consiglio   nazionale   dei
          dottori   commercialisti  e  dal  Consiglio  nazionale  dei
          ragionieri.