Nell'ambito del sistema bancario e finanziario si va sempre piu' diffondendo la prassi di rilevare in bilancio la c.d. fiscalita' differita, che nasce dalle differenze esistenti tra le regole civilistiche di determinazione dell'utile e quelle fiscali che presiedono al calcolo del reddito d'impresa ((elevato a)1 ). Tale prassi trova il suo fondamento nel principio contabile internazionale n. 12 "Income taxes" ((elevato a)2 ) e risulta nella sostanza compatibile con le vigenti direttive europee, le quali stabiliscono che di tale fenomeno deve essere dato conto nel bilancio (contabilizzandone gli effetti oppure fornendone un'informativa nella nota integrativa). L'esigenza di omogeneizzare i comportamenti contabili degli intermediari, anche a motivo delle implicazioni per il patrimonio e i coefficienti prudenziali di vigilanza, induce a prevedere che, nel rispetto del principio di competenza economica, tutti i soggetti che redigono il bilancio bancariofinanziario (banche, SIM, societa' di gestione del risparmio, intermediari finanziari, ecc.) debbono rilevare in bilancio la fiscalita' differita secondo le modalita' indicate nelle accluse note tecniche. Si prevede, in particolare, che: l'iscrizione delle attivita' per imposte anticipate e' subordinata, in ossequio al principio di prudenza, alla condizione della ragionevole certezza del loro recupero (tale condizione puo' ritenersi soddisfatta quando vi sia l'attesa realistica di futuri redditi imponibili sufficienti ad assorbire i costi la cui deducibilita' viene differita dalla normativa tributaria); la registrazione delle passivita' per imposte differite e' sottoposta al probability test, ossia alla verifica che vi siano i presupposti perche' l'onere fiscale latente si traduca in un onere effettivo; viene riconosciuta la facolta' di adottare una variante contabile semplificata (income statement liability method) rispetto al criterio generale fissato nel provvedimento (balance sheet liability method); la valenza di questa opzione non puo' tuttavia essere estesa al patrimonio di vigilanza, in quanto essa risulta non compatibile con le direttive comunitarie in materia di fondi propri. Con l'occasione si disciplina anche il trattamento bilancistico degli effetti derivanti dal mutamento di politiche contabili (cfr. acclusa nota tecnica). Cio' allo scopo sia di chiarire che dei due metodi previsti dal principio contabile internazionale n. 8 "Net profit or loss for the period. Fundamental errors and changes in accounting policies" l'unico coerente con l'ordinamento comunitario e' quello che impone di rilevare i suddetti effetti nel conto economico (anziche' direttamente nel patrimonio netto) sia di prescrivere requisiti informativi minimi da assolvere in nota integrativa. Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1999. Roma, 3 agosto 1999 Il Governatore: Fazio _________ (1) Oggetto di rilevazione sono i risparmi e gli oneri tributari differiti impliciti, rispettivamente, nelle differenze temporanee deducibili (che si originano, ad esempio, quando un costo registrato in conto economico viene ammesso in deduzione dal reddito imponibile soltanto in un periodo d'imposta successivo) e in quelle tassabili (che si originano, ad esempio, quando un ricavo iscritto nel conto economico viene tassato in un periodo successivo). (2) Un analogo principio contabile (n. 25) e' stato recentemente emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri.