1. Premessa. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 236/1993, art. 9, comma 3, e tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n. 196 del 24 giugno 1997, art. 17, in materia di promozione della formazione continua, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la presente circolare intende avviare alcune azioni sperimentali e di sistema previste da piani formativi di cui agli accordi sottoscritti tra governo e parti sociali il 24 settembre 1996 (accordo per il lavoro) e il 22 dicembre 1998 (patto per lo sviluppo e l'occupazione). Per piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali. 2. Risorse. Allo scopo di sostenere le azioni indicate in premessa sono stanziate risorse pari a L. 50.000.000.000. 3.Azioni, destinatari, presentatori e attuatori, durata, contributi pubblici. 3.1. Azioni previste. Le azioni devono essere contenute in un elaborato tecnicoprogettuale, denominato "Progetto esecutivo", in cui sono indicate misure trasversali propedeutiche all'attivita' formativa quali: analisi dei fabbisogni di professionalita'; orientamento e bilancio di competenze; e misure specifiche di formazione: aggiornamento; riqualificazione; riconversione. Sono altresi' finanziabili misure di: assistenza tecnica e consulenza per l'elaborazione e per la gestione dei "Progetti esecutivi"; supporto alla creazione di reti territoriali di servizi tra le imprese interessate a comuni esigenze formative. Possono essere inoltre previste misure di assistenza tecnica a supporto di progetti di particolare dimensione ed impegno, svolte da organismi bilaterali delle parti sociali. 3.2. Destinatari. I destinatari delle azioni formative sono i lavoratori dipendenti delle imprese, nonche' i soci di cooperative, assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, cosi' come modificata dall'art. 25 della legge n. 845/1978. 3.3. Presentatori ed attuatori. I "Progetti esecutivi" sono presentati e attuati da: imprese e loro consorzi; associazioni temporanee di imprese e associazioni di scopo; enti di formazione. I "Progetti esecutivi" possono essere presentati anche dagli organismi bilaterali nazionali delle parti sociali. 3.4. Durata dell'azione e contributi pubblici. Le azioni previste nel "Progetto esecutivo" dovranno concludersi entro dodici mesi dalla stipula della convenzione. Le imprese beneficiarie dei contributi pubblici si obbligano a rispettare le regole del de minimis in vigore, cosi' come previsto dalla normativa comunitaria (1). Il contributo pubblico concesso per ogni singolo progetto esecutivo non potra' superare l'importo di lire 3.200.000.000. Le imprese presso le quali i lavoratori destinatari delle azioni sono occupati devono garantire il finanziamento di almeno il 20% del costo dell'intervento formativo. 4.Criteri per la presentazione del progetto esecutivo. Il "Progetto esecutivo" deve essere accompagnato da un documento sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni promotrici del piano formativo in cui sono motivate le scelte del progetto stesso. Il "Progetto esecutivo" deve essere elaborato secondo lo schema di seguito indicato: 4.1.Scheda informativa di presentazione del soggetto presentatore e/o attuatore (max 2 pagine): 4.1.1. Scheda anagrafica: denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, email, rappresentante legale; sedi organizzative, sedi formative e relative attrezzature; appoggio bancario; persona da contattare (telefono, fax, email); 4.1.2. Esperienza e risorse umane: competenza specifica in materia di formazione continua; esperienze pregresse nell'ambito di attivita' formative finanziate da fondi pubblici nazionali (Stato, regioni, etc.) e/o comunitari; numero e qualifica delle risorse professionali interne e collaboratori stabili (esclusi consulenti e collaboratori occasionali) all'organismo; 4.2. Descrizione sintetica del progetto (max 6 pagine): titolo del progetto; obiettivi generali del progetto; motivazione del progetto ed analisi delle realta' aziendali/settoriali/territoriali; settori/comparti di riferimento; localizzazione dell'intervento e bacini territoriali di riferimento; metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto; articolazione e durata degli interventi previsti dal progetto; risultati attesi alla conclusione. 4.3. Dati identificativi delle imprese coinvolte nell'attivita' formativa: denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, email, partita IVA o codice fiscale; rappresentante legale e referente per il progetto; settore/comparto produttivo; numero di addetti dell'impresa, numero del personale in formazione e loro inquadramento contrattuale; quota di contributo pubblico e quota del contributo privato per singola impresa. 4.4. Struttura del progetto: 4.4.1. Struttura del progetto (max 2 pagine per fase): obiettivi; misure propedeutiche; misure specifiche; metodologie; strumenti e materiali didattici, anche per la formazione a distanza; caratteristiche e numero dei partecipanti; durata dell'azione; localizzazione dell'azione; 4.4.2. Pianificazione temporale del progetto (max pagina): cronogramma per fasi e/o azioni. 4.5.Altri elementi caratterizzanti il progetto (max 2 pagine): eventuali partnership attivate per la realizzazione dell'intervento; eventuali accordi con i soggetti istituzionali territorialmente rilevanti per la realizzazione dell'intervento; azioni di informazione e pubblicizzazione dell'intervento; modalita' di verifica e certificazione delle competenze acquisite; modalita' di monitoraggio del progetto e di valutazione dei risultati intermedi e finali. 4.6.Organizzazione e risorse umane che si intendono impiegare nel progetto (max 2 pagine): numero e profili delle risorse umane coinvolte nel progetto (distinguendo tra risorse interne e collaborazioni/consulenze esterne): direzione, coordinamento, segreteria, amministrazione, docenza per le attivita' seminariali, tutoraggio ed altre eventuali funzioni. 4.7. Piano finanziario: Il piano finanziario deve essere sviluppato in base ai capitoli e voci di spesa indicati nello schema di cuiall'allegato n. 1. Il presentatore eventualmente potra' indicare altre voci di spesa ritenute utili per evidenziare le specifiche tipologie di attivita'. Il "Progetto esecutivo" deve essere presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in due esemplari, di cui uno originale. L'ultima pagina dovra' contenere data, timbro e firma per esteso del rappresentante legale del soggetto presentatore del progetto. 5. Documentazione. Il "Progetto esecutivo" deve essere corredato da: domanda di richiesta di finanziamento in bollo firmata dal soggetto presentatore, autocertificata ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui dovra' altresi' essere dichiarato che il medesimo progetto non e' stato ammesso a contributo nell'ambito di programmi operativi regionali, ne' di altri programmi o iniziative comunitarie (si veda facsimile in allegato 1); dichiarazione delle imprese coinvolte del percorso formativo, autocertificata ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, ad assumere l'impegno a finanziare almeno il 20% dell'intervento formativo; piano finanziario elaborato secondo l'allegato 2; documentazione relativamente ai soggetti attuatori: 1) per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese: certificato della competente C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda; per i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo in via di costituzione, ogni organismo facente parte del costituendo raggruppamento dovra' presentare, se impresa, il certificato di iscrizione al C.C.I.A.A. ovvero lo statuto e l'atto costitutivo qualora si tratti di organismo diverso dall'impresa; 2) per gli enti di formazione, di orientamento e per gli organismi bilaterali: statuto e atto costitutivo. Relativamente ai "Progetti esecutivi" in cui sono individuati come soggetti presentatori e attuatori raggruppamenti temporanei di imprese in via di costituzione, alla domanda dovra' essere altresi' allegata dichiarazione, da parte di ogni impresa, relativa all'impegno a formalizzare il raggruppamento entro trenta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell'elenco dei progetti finanziati. In tale dichiarazione dovra' essere indicata l'impresa capogruppo. Alla domanda potranno, inoltre, essere allegate eventuali studi di settore e analisi sui fabbisogni formativi delle imprese o dei lavoratori che giustifichino la proposta dell'intervento formativo. 6. Procedure di selezione. Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, attraverso un comitato di valutazione composto da esperti indipendenti e da rappresentanti delle regioni, procede alla selezione dei "Progetti esecutivi" sulla base dei seguenti criteri: 1) rispondenza alle finalita' indicate e alle procedure previste nella presente circolare; 2)esperienza/competenza/risorse organizzative del soggetto presentatore e attuatore, con particolare riferimento al settore e alla tipologia dell'azione proposta; 3)istituzione di partnership e definizione di accordi con le autorita' istituzionali competenti o altri attori in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti; 4) motivazioni del progetto e analisi delle realta' aziendali, settoriali, territoriali, nonche' indagini sui bisogni di sviluppo delle competenze e sui bisogni di formazione che ci si propone di sviluppare nel quadro del progetto; 5) qualita' della progettazione: chiarezza degli obiettivi, completezza dell'articolazione del progetto e del percorso formativo, localizzazione dell'intervento in aree di crisi o di sviluppo, validita' delle metodologie previste, modalita' di valutazione e certificazione; 6) "cantierabilita'" delle azioni previste; 7) trasferibilita' dei risultati ottenuti (prodotti o modelli di intervento) in una logica di sistema; 8) coerenza del piano finanziario rispetto alla proposta progettuale, analiticita' del piano finanziario, rapporti fra costi e risultati previsti. 7. Obblighi del soggetto attuatore. I soggetti attuatori devono attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione formativa, in conformita' con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1996, n. 81. Gli obblighi dei soggetti attuatori sono precisati in apposita convenzione. Ogni soggetto deve far pervenire la documentazione richiesta per la stipula della convenzione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del progetto. Le attivita' devono aver inizio entro trenta giorni dalla firma della convenzione sopra richiamata, pena la revoca del contributo. 8. Promozione e monitoraggio. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assicura la promozione, il monitoraggio e la valutazione ex post delle azioni sperimentali, avvalendosi del comitato di indirizzo della legge n. 236 di cui al decreto direttoriale n. 418 del 10 novembre 1997, e della strumentazione attivata a seguito della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174/1996. L'ISFOL fornira' assistenza tecnica in tutte le fasi di realizzazione dei "Progetti esecutivi". 9.Modalita' e termini per la presentazione delle domande. Le domande di richiesta di finanziamento, in bollo, con allegato il "Progetto esecutivo" e il piano finanziario, accompagnate dai documenti di cui al punto 5, e da altri eventuali allegati, devono pervenire in busta chiusa, in originale e copia, al Ministero del lavoro UCOFPL, divisione V, Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, entro il 10 novembre 1999. Sulla busta deve essere indicato in calce a destra "Progetto esecutivo" - Sperimentazione di piani formativi aziendali e di piani formativi settoriali e territoriali. Legge n. 236/1993, art. 9. Non fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna a mano puo' essere effettuata entro le ore 14 del giorno sopraindicato. Le domande pervenute successivamente al termine suddetto sono dichiarate inammissibili. Il dirigente generale dell'ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori Vittore (1) Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C 68 del 6 marzo 1996 e Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C 343 dell'11 novembre 1998. La commissione ha elaborato una disciplina in base alla quale valutare la compabilita' di tali aiuti con il mercato comune. I criteri ivi contenuti mirano ad assicurare che vengano approvati solo gli "aiuti alla formazione che contribuiscano alla realizzazione di obiettivi comuni, che tali aiuti non superino il livello di incentivo necessario e che non costituiscano aiuti occulti al funzionamento". La commissione dispone che, in assenza di investimenti specifici, ovvero diretti alla creazione di posti di lavoro, l'ammontare totale degli aiuti destinati ad ogni singolo beneficiario (singola impresa) non puo' eccedere 100.000 ecu in tre anni (regola del de minimis).