Alle    direzioni    centrali   del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alle  direzioni   regionali   delle
                                  entrate
                                  Agli uffici I.V.A.
                                  Agli uffici delle entrate
                                  All'ufficio del segretario generale
                                     e, per conoscenza:
                                  Al servizio consultivo ed ispettivo
                                  tributario
                                  Al   Dipartimento  delle  dogane  e
                                  imposte  indirette  -  Direzione
                                    centrale per i servizi doganali
                                  Al comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'industria italiana
                                  All'associazione  fra  le  societa'
                                  per azioni - Assonime
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  piccola e media industria - Confapi
                                  Alla  Confederazione  italiana  del
                                  commercio - Confcommercio
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  artigianato - C.N.A.
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  italiana   dell'artigianato   -
                                    Confartigianato
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  esercenti attivita'  commerciali  -
                                    Confesercenti
                                  All'Associazione  nazionale     dei
                                  commercianti  in ferro  ed acciaio,
                                    metalli   non   ferrosi,  rottami
                                  ferrosi,  ferramenta   e  affini  -
                                    Assofermet
                                  All'Associazione          nazionale
                                  industrie  metalli  non  ferrosi  -
                                  Assomet
                                  Alle    camere    di     commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura
Premessa.
  Il regime tributario  previsto ai fini dell'I.V.A.  per le cessioni
di rottami  e di altri materiali  di recupero e' stato  oggetto negli
ultimi anni di sostanziali modifiche.
  In particolare, l'art. 21, comma  16, della legge 27 dicembre 1997,
n.  449, ha  modificato l'art.  74 del  decreto del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633, riformulandone  i commi settimo,
ottavo, nono e decimo che  recano disposizioni in materia di cessioni
di rottami ed  altri materiali di recupero. Tale  modifica, che sara'
qui  di   seguito  illustrata,  trae  origine,   innanzitutto,  dalla
necessita' di contrastare i frequentifenomeni  di frodi e di evasione
dell'imposta sul valore aggiunto  verificatisi nel settore in parola.
Trae, altresi',  origine dai rilievi mossi  dalla Commissione europea
che hanno, poi,  comportato la necessita' di  richiedere la specifica
autorizzazione   della   Commissione   stessa  ad   adottare   misure
derogatorie alla VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977, che si e' tradotta nella decisione del Consiglio n. 5031/99 del
18 gennaio 1999.
  Successive  integrazioni  sono  state  apportate  al  decimo  comma
dell'art. 74 in parola, dall'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 23  marzo 1998,  n. 56,  al fine  di chiarire  ed evitare
incertezze nell'applicazione e nell'interpretazione della norma.
  Prima  di  procedere  ad   illustrare,  nel  dettaglio,  le  citate
modifiche  apportate al  regime impositivo  dei rottami  ferrosi, non
ferrosi  e degli  altri  materiali  di recupero  di  cui all'art.  74
citato, si rende  necessario richiamare l'attenzione sull'inserimento
dopo il quarto comma di un nuovo  comma nello stesso art. 74 in esame
ad opera dell'art. 8, comma 1, della legge 19 giugno 1998, n. 192, in
vigore dal 20  ottobre 1998. Il nuovo comma,  concernente i contratti
di  subfornitura  e  indicato  inizialmente come  comma  4-bis  nelle
istruzioni fornite  dalla scrivente con  la circolare n. 45/E  del 18
febbraio  1999  nonche'  nelle  istruzioni  alla  compilazione  della
dichiarazione annuale e delle  dichiarazioni periodiche dell'I.V.A. e
relativi modelli deve intendersi  piu' propriamente come quinto comma
dello stesso  art. 74 e,  pertanto, viene modificata la  sequenza dei
commi successivi.
  Nell'attuale testo  dell'art. 74  del decreto del  Presidente della
Repubblica  n.  633  del  1972,  per  la  parte  relativa  al  regime
impositivo delle cessioni di rottami,  ed altri materiali di recupero
dovra' farsi  quindi riferimento ai  commi ottavo (ex  settimo), nono
(ex ottavo), decimo (ex nono) e undicesimo (ex decimo), il cui testo,
tenendo conto delle citate modifiche,  e' il seguente (n.d.r. i commi
sono stati numerati per una piu' agevole lettura):
  8 . Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi, e
dei relativi  lavori, di carta da  macero, di stracci e  di scarti di
ossa, di pelli, di vetri,  di gomma e plastica, intendendosi comprese
anche quelle relative  agli anzidetti beni che  siano stati ripuliti,
selezionati, tagliati  compattati, lingottati  o sottoposti  ad altri
trattamenti  atti a  facilitarne l'utillzzazione,  il trasporto  e lo
stoccaggio  senza  modificarne  la   natura,  sono  effettuate  senza
pagamento dell'imposta fermi  restando gli obblighi di  cui al titolo
II. Agli effetti della limitazione contenuta nel 3 comma dell'art. 30
le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
  9 . Le disposizioni del precedente  comma si applicano anche per le
cessioni di  rottami, cascami e avanzi  di metalli non ferrosi  e dei
relativi lavori, dei semilavorati di  metalli non ferrosi di cui alle
seguenti voci  della tariffa doganale  comune vigente al  31 dicembre
1996:
  a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
    b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
    c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
  d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
    e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
   ebis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
  10  .  Le  disposizioni  del  settimo  comma  (leggasi  ottavo)  si
applicano, per  i prodotti ivi considerati,  sotto la responsabilita'
del  cedente e  sempreche'  nell'anno  solare precedente  l'ammontare
delle  relative cessioni  effettuate  da  raccoglitori e  rivenditori
dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.
  11 .  I raccoglitori  e i  rivenditori dei beni  di cui  al settimo
comma (leggasi ottavo) sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo
II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'art. 39, le
fatture  e  le  bollette  doganali  relative  agli  acquisti  e  alle
importazioni, nonche'  le fatture relative alle  cessioni effettuate,
all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista
i beni  nell'esercizio dell'impresa, e  sono esonerati da  ogni altro
adempimento, senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori
dotati di sede fissa per  la successiva rivendita se hanno realizzato
cessioni per  un importo  superiore a 150  milioni di  lire nell'anno
precedente  possono optare  per l'applicazione  dell'I.V.A. nei  modi
ordinari   dandone   preventiva   comunicazione   all'ufficio   nella
dichiarazione relativa al suddetto  anno. Unitamente all'opzione deve
essere presentata  all'ufficio dell'imposta  sul valore  aggiunto una
garanzia,  nelle forme  di  cui all'art.  38-bis,  primo comma,  pari
all'importo   derivante  dall'applicazione   dell'aliquota  ordinaria
sull'ammontare di lire  due miliardi. I raccoglitori  e i rivenditori
dotati di sede  fissa, che effettuano sia cessioni di  beni di cui al
settimo comma (leggasi ottavo) che cessioni di beni di cui all'ottavo
comma  (leggasi nono),  applicano le  disposizioni di  cui all'ottavo
comma  (leggasi   nono).  Nei   confronti  dei  raccoglitori   e  dei
rivenditori di beni di cui all'ottavo comma (leggasi nono) non dotati
di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo".
  Dalla  lettura  della  norma  si   evince  che  il  rinvio  operato
all'interno dei commi  surriportati ai commi precedenti  non e' stato
modificato a seguito  dello "slittamento" conseguente all'inserimento
del quinto  comma. Come  sopra riferito, si  deve, pertanto,  ad ogni
buon  fine  ritenere  che  i   predetti  rinvii  vadano  intesi  come
evidenziato in parentesi.
  Al  fine di  dirimere i  dubbi  interpretativi e  per una  uniforme
applicazione delle disposizioni normative  che disciplinano i diversi
regimi applicativi  concernenti i  rottami e  gli altri  materiali di
recupero si forniscono i seguenti chiarimenti.
1. Disciplina del regime impositivo.
 Sintesi dei diversi regimi applicativi.
  Le principali  novita' in materia  di cessioni di rottami  ed altri
materiali di recupero, recate dall'art. 74 del decreto del Presidente
della Repubblica n.  633 del 1972, nel testo  modificato, dalla legge
n. 449 del 1997 e dal  decreto legislativo n. 56 del 1998, riguardano
in particolare:
  la separazione,  per omogeneita' merceologica, del  regime previsto
per le  cessioni di rottami, cascami  e avanzi di metalli  ferrosi ed
altri  materiali  di recupero,  da  quello  previsto per  i  rottami,
cascami e avanzi  di metalli non ferrosi e di  alcuni semilavorati di
tali metalli;
  un'ulteriore diversificazione dei regimi  impositivi e dei relativi
adempimenti  contabili,  nell'ambito  delle  due  predette  categorie
merceologiche,  in  base  ad  elementi  di  carattere  soggettivo  ed
all'ammontare  delle  cessioni   effettuate,  analogamente  a  quanto
previsto in altri Paesi membri della Comunita' europea.
  In  relazione   ai  punti  sopra  individuati,   i  diversi  regimi
applicabili, cosi' come sono stati  delineati a partire dal 1 gennaio
1998,  vengono qui  di seguito  elencati sinteticamente  rinviando ai
paragrafi  successivi  la  dettagliata illustrazione  per  i  singoli
aspetti.
  A)  Per la  prima  categoria di  beni -  rottami  ferrosi ed  altri
materiali  di recupero  di  cui all'ottavo  comma,  dell'art. 74  del
decreto del  Presidente della Repubblica n.  633 del 1972 -  e cioe':
rottami, cascami e  avanzi di metalli ferrosi e  dei relativi lavori,
carta da  macero, stracci  e scarti  di ossa,  pelli, vetri,  gomma e
plastica,   ancorche'    siano   stati    preventivamente   ripuliti,
selezionati, tagliati,  compattati, lingottati o sottoposti  ad altri
trattamenti  atti a  facilitarne l'utilizzazione,  il trasporto  e lo
stoccaggio senza modificarne la natura, e' stato previsto:
  1) il  mantenimento del  regime di sospensione  dall'imposta, fermi
restando  tutti gli  adempimenti contabili  di cui  al titolo  II del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 633 del 1972, con diritto
a detrazione,  per le  cessioni dei predetti  rottami e  materiali di
recupero effettuate da imprese non operanti nel settore del commercio
di tali beni, a  prescindere dall'ammontare delle cessioni realizzato
per tali operazioni;
  2) il  regime di sospensione  dall'imposta ed esonero da  tutti gli
adempimenti,  con  esclusione  del   diritto  a  detrazione  previsto
dall'art. 19 del  decreto del Presidente della Repubblica  n. 633 del
1972  limitatamente  all'imposta  assolta   per  gli  acquisti  e  le
importazioni  inerenti  tali  operazioni,   con  obbligo  della  mera
numerazione  e conservazione  delle  fatture e  bollette doganali  di
acquisto e  vendita, per  i raccoglitori ed  i rivenditori  dotati di
sede  fissa,  che  abbiano  effettuato  nell'anno  solare  precedente
cessioni di tali beni per un ammontare inferiore o pari a 150 milioni
di  lire;  lo  stesso  regime  di sospensione  si  applica  anche  ai
raccoglitori e  rivenditori non dotati  di sede fissa,  a prescindere
dall'ammontare delle cessioni realizzato nell'anno precedente;
  3) il  regime di sospensione  di cui al  precedente punto 2  per le
cessioni dei medesimi beni  effettuate dai raccoglitori e rivenditori
dotati  di  sede  fissa   che  abbiano  effettuato  nell'anno  solare
precedente cessioni di tali beni  per un importo complessivo compreso
tra 150 milioni e 2 miliardi di  lire, ma con la possibilita' per gli
stessi di  optare per l'applicazione  dell'l.V.A nei modi  ordinari e
con l'obbligo,  strettamente connesso, di fornire  idonea garanzia in
una delle forme previste dal 1 comma dell'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  4)  l'assoggettamento  al  regime  ordinario  dell'imposta  per  le
cessioni dei  predetti beni effettuate da  raccoglitori e rivenditori
dotati  di  sede  fissa   che  nell'anno  solare  precedente  abbiano
effettuato  cessioni di  tali beni  per  un ammontare  superiore a  2
miliardi di lire.
  B)  Per la  seconda  categoria  di beni  -  rottami  non ferrosi  e
relativi semilavorati  di cui al  nono comma  del citato art.  74 del
decreto del Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972  - e cioe' i
rottami,  cascami e  avanzi di  metalli  non ferrosi  e dei  relativi
lavori  e  dei semilavorati  di  metalli  non ferrosi,  elencati  nel
medesimo comma e' stato previsto:
  1)  il mantenimento  del  regime di  sospensione dall'imposta,  con
l'osservanza  di tutti  gli adempimenti  previsti dal  titolo II  del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 633 del 1972, con diritto
a detrarre  il tributo  assolto sugli  acquisti e  sulle importazioni
inerenti  le  relative  operazioni,  per le  cessioni  effettuate  da
imprese nonche' da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa;
  2) un regime  di sospensione dall'imposta con esonero  da tutti gli
adempimenti  di cui  al titolo  II del  decreto del  Presidente della
Repubblica n.  633 del  1972, con esclusione  altresi' dal  diritto a
detrazione  previsto dall'art.  19 del  decreto del  Presidente della
Repubblica n.  633 del  1972, dell'imposta  assolta sugli  acquisti e
sulle  importazioni  relativi  a   tali  operazioni,  fermo  restando
l'obbligo della numerazione e  conservazione delle fatture e bollette
doganali  di  acquisto  e  vendita, per  le  cessioni  effettuate  da
raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa.
  C) Ai raccoglitori  ed ai rivenditori che effettuano  invece sia le
cessioni dei  beni indicati al punto  A) che le cessioni  dei beni di
cui  al  punto B)  si  rende  applicabile  il regime  di  sospensione
dall'imposta, previsto  per i rottami  e altri materiali  di recupero
non ferrosi, con  l'osservanza di tutti gli  adempimenti previsti dal
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
e con diritto  a detrazione, ma solo nell'ipotesi in  cui le cessioni
di   questi   ultimi  beni   (rottami   non   ferrosi)  assumano   le
caratteristiche di rilevanza e  abitualita' precisate al paragrafo 4)
e i soggetti in parola siano dotati di sede fissa.
  I soggetti non dotati di sede fissa restano infatti assoggettati al
regime di sospensione dall'imposta senza  diritto a detrazione di cui
al precedente punto sub B-2.
  Si pone in evidenza in via generale che ove vengano poste in essere
da parte dello stesso soggetto di imposta, oltre alle cessioni di cui
all'ottavo e nono comma dell'art. 74 in rassegna, anche altre diverse
autonome  operazioni,   non  comprese  nel  regime   agevolato  e  di
conseguenza  rientranti  nel  regime ordinario  I.V.A.,  le  relative
fatture vanno  registrate, con distinta annotazione,  nelle scritture
contabili, a meno  che non venga tenuta la  contabilita' separata, ai
sensi  dell'art. 36,  terzo comma  del decreto  del Presidente  della
Repubblica n.  633 del  1972, previa  opzione di  cui al  decreto del
Presidente della Repubblica n. 442 del 1997 e vanno altresi' eseguiti
distintamente tutti  i conseguenti  adempimenti in materia  di I.V.A.
(liquidazioni, dichiarazioni periodiche, ecc.).
2.Cessioni di rottami ferrosi ed altri materiali di recupero.
2.1. Ambito di applicazione.
  L'ambito  di applicazione  del riformulato  art. 74,  commi ottavo,
nono, decimo  e undicesimo  del citato  decreto del  Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, e' individuato da:
  elementi di carattere  oggettivo (cessioni di rottami  ferrosi o di
rottami non ferrosi e di altri materiali di recupero);
  elementi  di carattere  soggettivo,  in relazione  ai soggetti  che
pongono in essere le cessioni e, nell'ambito di tale classificazione,
sono  effettuate  ulteriori  distinzioni in  relazione  all'ammontare
delle cessioni effettuate nell'anno solare precedente.
 Ambito oggettivo.
  L'ottavo  comma, dell'art.  74,  del decreto  del Presidente  della
Repubblica n.  633 del 1972, riproduce  sostanzialmente la precedente
formulazione della norma.
  Unica  modifica  apportata  a  tale comma  e'  stata,  infatti,  la
soppressione  del riferimento  ai  rottami  non ferrosi  disciplinati
attualmente dal nono comma, dell'art. 74 in parola.
  Tanto precisato si fa rinvio, ai fini dell'individuazione oggettiva
dei materiali cedibili,  all'orientamento ministeriale manifestato in
materia con  la circolare  n. 26  del 19  marzo 1985  della soppressa
direzione  generale delle  tasse nonche'  con successive  risoluzioni
ministeriali   (si   ricordano   in   particolare:   la   risoluzione
ministeriale   n.  520608   del  20   giugno  1987;   la  risoluzione
ministeriale  n.   476417  del  18  febbraio   1992;  la  risoluzione
ministeriale n. 1032 del 10 agosto 1994).
  Si ricorda, altresi', a tal fine, quanto previsto dal decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, che  ha modificato  l'ottavo comma dell'art.  74 del  decreto del
Presidente della  Repubblica n.  633 del  1972, estendendo  il regime
speciale previsto per i rottami anche a quei casi in cui i rottami in
parola sono stati oggetto di trattamento (quali ad es. la ripulitura,
la selezione,  il taglio, il compattamento  o la resa sotto  forma di
lingotto)  volto a  facilitarne  l'utilizzazione, il  trasporto e  lo
stoccaggio, senza  modificarne la  natura, nel  senso che  gli stessi
devono  restare  materiali di  recupero  o  di  scarto, e  cioe'  non
suscettibili  di   essere  utilizzati  senza  previa   lavorazione  o
trasformazione (Risoluzione ministeriale 5 agosto 1996, n. 172/E).
  Si precisa, inoltre,  che l'ottavo comma dell'art.  74 in argomento
si applica esclusivamente alle cessioni di rottami ferrosi e di altri
materiali di  recupero, ivi  comprese le prestazioni  accessorie alle
cessioni in parola. In proposito,  si ricorda che alle prestazioni di
trasporto, in  virtu' dell'art. 12  del decreto del  Presidente della
Repubblica  n.  633  del  1972,   si  applica  la  stessa  disciplina
dell'operazione  principale  cui  ineriscono   a  condizione  che  le
predette  prestazioni siano  effettuate  dal cedente  ovvero per  suo
conto ed a  sue spese (Risoluzione ministeriale 13  novembre 1987, n.
460432).
 Acquisti intracomunitari ed estrazione dai depositi I.V.A.
  In  virtu'  di   quanto  stabilito  dall'art.  42,   comma  1,  del
decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331,  convertito  dalla legge  29
ottobre 1993, n. 427, risultano non soggetti all'imposta gli acquisti
intracomunitari  di rottami  ed altri  materiali di  recupero di  cui
all'art. 74,  commi ottavo e  nono, del decreto del  Presidente della
Repubblica  n. 633  del 1972,  a nulla  rilevando la  circostanza che
nella normativa interna il beneficio ha assunto, rispetto al passato,
un carattere anche soggettivo.
  D'altra parte,  nel caso di  specie il  cedente pone in  essere una
cessione intracomunitaria  di beni  senza applicazione  d'imposta, in
quanto  tassabile  in  Italia,  per  cui  all'atto  dell'acquisizione
intracomunitaria  il  cessionario   provvede  all'integrazione  della
fattura in regime  di non assoggettamento I.V.A., a  norma del citato
art. 42  del decreto legge n.  331 del 1993, senza  dover accertare i
requisiti soggettivi del cedente.
  A tal  fine, lo  stesso acquirente  deve assolvere  gli adempimenti
formali  di   cui  agli  articoli   46  e  seguenti   del  menzionato
decreto-legge n.  331 del  1993, indicando  nella fattura  estera, in
luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  l'annotazione che  trattasi  di
operazione non soggetta  ad I.V.A. ai sensi dell'art.  74 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, provvedendo altresi'
alla  compilazione e  presentazione  dell'elenco riepilogativo  degli
acquisti intracomunitari (mod. INTRA - 2-bis).
  Analogamente, per quanto riguarda i  beni in discorso custoditi nei
depositi  I.V.A., anche  a seguito  di immissione  in libera  pratica
senza assoggettamento ad  I.V.A. ai sensi dell'art.  50-bis, comma 4,
lettera b),  del richiamato  decreto-legge n. 331  del 1993,  la loro
estrazione  per la  commercializzazione o  il consumo  nel territorio
dello  Stato  comporta  la  non applicazione  del  tributo,  a  norma
dell'art. 74, prescindendo dalla sussistenza dei requisiti soggettivi
in capo al cedente.
 Ambito soggettivo.
  Il  particolare regime  fiscale  di  applicazione dell'imposta  sul
valore aggiunto  previsto per le  cessioni in parola,  si differenzia
secondo  i soggetti  che pongono  in  essere dette  cessioni e  cioe'
secondo che essi siano:
   imprese diverse dai raccoglitori e dai rivenditori;
   raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa;
   raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa.
  Per  le  imprese diverse  dai  raccoglitori  e dai  rivenditori  il
trattamento tributario  si sostanzia  nel mantenimento del  regime di
sospensione dall'imposta come gia' ricordato nel paragrafo 1, lettera
A).
  In  relazione  ai  raccoglitori  e rivenditori  si  forniscono  dei
chiarimenti nei successivi paragrafi.
 2.2 Raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa.
  Sono  raccoglitori  e  rivenditori  dotati  di  sede  fissa  quegli
imprenditori che si occupano della  raccolta di materiali di recupero
e  della  loro  commercializzazione,  che hanno  una  sede  operativa
dichiarata  all'ufficio  I.V.A.  competente per  territorio,  o,  ove
istituiti,  agli uffici  delle  entrate, ai  sensi  dell'art. 35  del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 633 del 1972, quale luogo
in cui esercitano la propria attivita'.
  Si precisa che per sede operativa deve intendersi che i soggetti in
parola:
  siano dotati  di strutture permanenti quali,  magazzino, deposito o
aree  idonee   allo  stoccaggio  dei  rottami,   nonche'  macchinari,
attrezzature, ecc;
  siano intestatari di contratti  di locazione di locali commerciali,
di utenze (telefoniche, fornitura di energia elettrica, ecc);
   impieghino lavoratori dipendenti.
  L'ufficio  I.V.A.  competente per  territorio  o  gli uffici  delle
entrate,  ove   istituiti,  devono  verificare  la   sussistenza  dei
suelencati elementi costituivi della  sede operativa, avvalendosi dei
poteri di cui agli articoli 51  e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
  Le cessioni  di cui all'ottavo  comma dell'art. 74,  effettuate dai
suddetti raccoglitori e rivenditori sono soggette a regimi impositivi
differenziati  sulla base  dell'ammontare  delle cessioni  effettuate
nell'anno solare precedente corrispondente ai seguenti importi:
  a) ammontare delle cessioni inferiore o pari a 150 milioni di lire;
  b) ammontare delle cessioni superiore a 150 milioni di lire, ma non
superiore a due miliardi di lire,
  c) ammontare delle cessioni superiore a due miliardi di lire.
  Si  precisa  che  nel  caso  di  inizio  di  attivita'  i  soggetti
interessati  devono   applicare,  limitatamente  al  primo   anno  di
attivita',  indipendentemente  dall'ammontare  delle  operazioni,  il
regime  di  sospensione  di  imposta,  senza  diritto  a  detrazione,
considerata la pratica impossibilita'  di far riferimento a parametri
oggettivi  di determinazione  dell'ammontare  delle  cessioni che  si
presume di realizzare, mancando, in tal senso, un'espressa previsione
normativa.
  Per le ragioni suesposte, ai soggetti  in parola, per il primo anno
di attivita',  non e' data  la possibilita'  di optare per  il regime
I.V.A. ordinario.
  A)Ammontare delle cessioni inferiore o pari a 150 milioni di lire.
  I  soggetti,  che  nell'anno solare  precedente,  hanno  effettuato
cessioni per  un ammontare  inferiore o  pari a  150 milioni  di lire
godono  di un  regime di  sospensione  di imposta  con esonero  dagli
adempimenti contabili di cui al  Titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica  n. 633 del 1972  e da ogni altro  adempimento, come
previsto  dal primo  periodo  dell'undicesimo comma  dell'art. 74  in
esame.
  La  disposizione  in  commento  concerne  l'esonero  da  tutti  gli
obblighi  formali  di  carattere   ordinario  e  cioe'  fatturazione,
registrazione e  dichiarazione, nonche' da ogni  altro adempimento di
cui al citato  titolo II del decreto del  Presidente della Repubblica
n. 633 del  1972. Resta fermo l'obbligo di numerare  e conservare, ai
sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed
alle importazioni e le  fatture emesse dal cessionario (autofatture),
relative alle cessioni effettuate.
  Nell'ipotesi  in cui  il cessionario,  sempre in  relazione a  tali
cessioni,  rivesta, anch'egli,  la  qualifica  di soggetto  esonerato
sara', comunque, tenuto ad emettere le fatture nei termini e nei modi
ordinariamente previsti, fermo restando  il solo obbligo di numerarle
e conservarle ai sensi dell'art.  39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
  Ai medesimi soggetti che realizzano cessioni di importo inferiore o
pari  a 150  milioni  di lire  non e'  consentita  ne' la  detrazione
dell'imposta ai sensi  dell'art. 19 del decreto  del Presidente della
Repubblica  n.   633  del  1972,  ne',   ovviamente,  la  conseguente
possibilita'  di  chiedere  il rimborso  dell'imposta  assolta  sugli
acquisti  e   sulle  importazioni  inerenti  tali   operazioni,  come
espressamente previsto  dal primo  periodo del  menzionato undicesimo
comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972.
  Si  precisa che  tale  indetraibilita',  normativamente sancita,  a
seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lettera g) del
decreto legislativo n.  56 del 1998, opera a decorrere  dal 1 gennaio
1998, come previsto dall'art. 7 del citato decreto n. 56 del 1998.
  Si ricorda, altresi,  a conferma di tale principio,  che con l'art.
1, comma  1, lettera b), del  decreto legislativo n. 56  del 1998, e'
stato  soppresso  il richiamo  relativo  al  nono comma  (ora  decimo
dell'art.  74 dello  stesso decreto  n. 633  del 1972,  contenuto nel
comma 3, lettera  e), dell'art. 19, del decreto  del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
  L'esclusione delle operazioni di cui al citato nono comma dell'art.
74  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  633 del  1972
dall'elenco di quelle per le quali  il comma 3, lettera e), dell'art.
19  dello  stesso  decreto  prevede  la  deroga  all'indetraibilita',
disposta dal comma 2, dello stesso art. 19, comporta come conseguenza
l'esclusione dal diritto a detrazione per gli acquisti e importazioni
inerenti le  operazioni poste  in essere  in applicazione  del citato
nono comma.
  Considerato   che   l'indetraibilita'   di   cui   trattasi   opera
limitatamente all'imposta assolta per  gli acquisti e le importazioni
inerenti le operazioni relative ai rottami di metalli ferrosi ed agli
altri  materiali di  recupero  in argomento,  ne  consegue che  resta
detraibile  l'imposta  assolta per  gli  acquisti  relativi ad  altre
attivita' esercitate, fermo restando,  per queste ultime l'obbligo di
annotazioni distinte.
  Si ricorda  che il regime  d'imposta in parola  trova applicazione,
sotto la responsabilita' del cedente, in forza di quanto previsto dal
decimo  comma,  dell'art.  74,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972.
  B)Ammontare delle cessioni superiore a  150 milioni di lire, ma non
superiore a due miliardi di lire.
  I soggetti rientranti nella presente ipotesi applicano il regime di
cui al  punto A),  e cioe'  il regime di  sospensione di  imposta con
esonero dagli adempimenti  contabili di cui al Titolo  II del decreto
del Presidente  della Repubblica n.  633 del  1972 e senza  diritto a
detrazione.
  Tali   soggetti   hanno,  pero',   la   facolta'   di  optare   per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, ai sensi del secondo e
terzo  periodo dell'undicesimo  comma, dell'art.  74 del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Le modalita'  di presentazione  dell'opzione e della  garanzia sono
qui di seguito illustrate.
  Si rammenta  che anche in  tal caso  il regime d'imposta  in parola
trova applicazione,  sotto la  responsabilita' del cedente,  in forza
del  decimo comma,  dell'art.  74 del  decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972.
  Opzione  per  il regime  normale  e  prestazione della  garanzia  -
Modalita' e termini di presentazione.
  I raccoglitori e  rivenditori dotati di sede fissa  che decidono di
optare per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari, devono darne
comunicazione  all'ufficio  competente  nella  dichiarazione  annuale
relativa all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.V.A. nei
modi ordinari.
  Per   i  soggetti   che  per   l'anno  precedente   sono  esonerati
dall'obbligo di presentazione della  dichiarazione ai fini I.V.A., ma
che nell'anno successivo, avendone  la facolta', intendono optare per
l'applicazione dell'imposta  nei modi ordinari, si  rende applicabile
la  disposizione  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.
  Tale opzione, per il suo carattere preventivo espressamente sancito
dalla  norma  (art. 74,  undicesimo  comma,  deve ritenersi  tuttavia
derogativa quanto ai termini di comunicazione ed ai vincoli di durata
della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
10  novembre  1997,  n.  442. Essa  ha  infatti  effetto  dall'inizio
dell'anno in cui e' comunicata e  vincola il contribuente per il solo
anno per il quale e'  esercitata, in considerazione della specialita'
del regime d'imposta previsto per il particolare settore.
  Anche  l'adozione  del  comportamento   concludente  da  parte  del
contribuente  che   intende  adottare   il  regime   normale  I.V.A.,
attraverso   l'assolvimento  di   tutti   i  prescritti   adempimenti
(annotazioni,  liquidazioni  e  versamenti  periodici,  dichiarazioni
periodiche  e  annuali,  ecc.)  trova una  limitata  applicazione  al
settore   in  esame,   essendo   la   piena  efficacia   dell'opzione
strettamente   connessa  e   subordinata  alla   presentazione  della
prescritta garanzia.
  Ai soggetti che  esercitano l'opzione e' infatti  fatto obbligo, al
fine  di scoraggiare  eventuali  comportamenti  evasivi, di  prestare
un'apposita garanzia dell'imposta dovuta, in una delle forme previste
dal primo  comma dell'art.  38-bis del  decreto del  Presidente della
Repubblica  n. 633  del  1972,  per una  durata  pari  al periodo  di
accertamento   del  tributo   e  per   un  ammontare   corrispondente
all'applicazione  dell'aliquota  ordinaria  all'importo di  lire  due
miliardi.
  La  garanzia   e'  dovuta,  oggettivamente,  anche   dalle  imprese
cosiddette  virtuose  di  cui  all'art. 38-bis,  settimo  comma,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  che
effettuano  le cessioni  di  beni in  esame  in considerazione  della
diversa natura  della garanzia richiesta per  il particolare settore,
dall'undicesimo  comma, terzo  periodo, dell'art.  74 in  parola, che
prevede  espressamente  per  i  soggetti che  effettuano  la  cennata
opzione  il  rilascio di  una  garanzia  nelle  stesse forme  di  cui
all'art.  38-bis,  primo  comma,   richieste  per  l'ottenimento  dei
rimborsi.
  Detta garanzia  deve essere  quindi prestata  per l'importo  di 400
milioni  di  lire,  per  ogni  anno per  il  quale  viene  esercitata
l'opzione,  a prescindere  dall'ammontare complessivo  delle cessioni
che verranno effettuate nell'anno di riferimento.
  La  garanzia deve  essere prodotta  all'ufficio delle  entrate, ove
istituito, ovvero  all'ufficio I.V.A. competente entro  il termine di
presentazion della  dichiarazione annuale,  unitamente a  copia della
dichiarazione medesima  dalla quale risulti  l'avvenuta comunicazione
della relativa opzione.
  Per  quanto   concerne  gli   schemi  di  garanzia   da  utilizzare
nell'ipotesi   in   trattazione,   occorre  fare   riferimento   alla
risoluzione n. 100/E  del 3 agosto 1998 della  direzione centrale per
la riscossione.
  I contribuenti che intraprendono  l'attivita' nel settore in esame,
non possono  esercitare tale opzione per  il primo anno di  inizio di
attivita', non sussistendo i parametri di riferimento richiesti dalla
disposizione  in rassegna,  come  precisato  all'inizio del  presente
paragrafo.
  C)Ammontare delle cessioni superiore a due miliardi di lire.
  Nel caso  in cui l'ammontare delle  cessioni di rottami e  di altri
materiali di recupero effettuate da rivenditori e raccoglitori dotati
di sede fissa sia superiore a  due miliardi di lire trovera', invece,
applicazione  il regime  ordinario  con  addebito dell'imposta  sulle
vendite  e  con  diritto  ad esercitare  la  detrazione  dell'imposta
assolta sugli acquisti ed a chiederne l'eventuale rimborso.
  2.3.Raccoglitori  e   rivenditori  non  dotati  di   sede  fissa  o
ambulanti.
  Rientrano  nella presente  categoria i  soggetti che  effettuano la
raccolta  e la  commercializzazione  di rottami  senza l'utilizzo  di
strutture organizzative come definite nel paragrafo 2.2.
  Tali soggetti devono svolgere l'attivita' in argomento muniti della
necessaria  autorizzazione  ed  iscrizione  negli  appositi  registri
previsti dalle specifiche norme di settore.
  Per  i  soggetti   in  parola  trova  applicazione   il  regime  di
sospensione dell'imposta a  prescindere dall'ammontare delle cessioni
effettuate nell'anno precedente, con esonero dagli obblighi di cui al
Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
e senza  diritto a  detrazione. Resta fermo  l'obbligo di  numerare e
conservare le fatture  e le bollette doganali  relative agli acquisti
ed importazioni, nonche' quelle relative  alle cessioni di tali beni;
queste ultime fatture devono essere  emesse, in luogo del rivenditore
o raccoglitore cedente, dal cessionario  che acquista i rottami e gli
altri materiali di recupero nell'esercizio di impresa.
  Non e' prevista per i soggetti in parola la facolta' di opzione per
il regime ordinario.
  Per ulteriori chiarimenti relativi ai limitati adempimenti previsti
per i soggetti di cui trattasi si fa rinvio a quanto precisato, per i
rivenditori  e   raccoglitori  dotati  di  sede   fissa  che  abbiano
realizzato cessioni per  un ammontare inferiore o pari  a 150 milioni
di lire,  nel paragrafo 2.2, lettera  A), nei confronti dei  quali si
rende applicabile lo stesso regime di sospensione dell'imposta.
    3.Cessioni di materiali non ferrosi e relativi semilavorati.
                      3.1. Ambito applicativo.
  Il  nono comma  dell'art.  74 disciplina  le  cessioni di  rottami,
cascami  e avanzi  di  metalli  non ferrosi  e  dei relativi  lavori,
nonche'  dei  semilavorati  dei  metalli  non  ferrosi  espressamente
elencati  nella citata  norma ed  identificati dalle  specifiche voci
della tariffa doganale vigente al 31 dicembre 1996.
  Al riguardo  si ricorda  anzitutto che  l'estensione del  regime di
sospensione dell'imposta  alle cessioni dei semilavorati  dei metalli
non  ferrosi di  rame,  nichel, alluminio,  piombo,  zinco, stagno  e
relative leghe  e' stata  operata con decorrenza  1 gennaio  1997, ad
opera dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
  Con tale disposizione si e'  inteso estendere il particolare regime
previsto  dall'ottavo comma  del richiamato  art. 74  alle operazioni
concernenti le forme grezze (catodi, pani, bigliette, ecc.) di alcuni
materiali  non  ferrosi  e  delle   relative  leghe  per  evitare  il
diffondersi di ripetute frodi riscontrate in detto settore. Trattasi,
come si evince dalla relazione parlamentare alla legge di conversione
del predetto decreto legge n. 669 del 1996, di beni non idonei di per
se' a  consumi finali ma  consistenti in materie prime  di successivi
processi  di  produzione,  a  seguito dei  quali  il  tributo  verra'
successivamente assolto  nelle cessioni  dei prodotti  ottenuti dalla
loro lavorazione o trasformazione.
  Con  il  comma  9-bis del medesimo  art. 2 del decreto-legge n. 669
del 1996 e'   stata inoltre  espressamente    estesa,  in  sede    di
conversione  del    citato    decreto-legge,    l'applicazione    del
predetto  regime  di sospensione   agli  acquisti     intracomunitari
dei     medesimi   beni, inserendo nell'art. 42, comma 1, del decreto
legge 30 agosto 1993, n.   331, convertito dalla   legge  29  ottobre
1997,  n.    427, il riferimento ai "commi settimo e ottavo" (leggasi
ora ottavo e nono) dell'art. 74 del   decreto del   Presidente  della
Repubblica  n.   633 del  1972, per l'individuazione  degli  acquisti
intracomunitari  di   beni   la   cui cessione nel  territorio  dello
stato  e' non imponibile o non soggetta all'imposta.
  In   relazione   all'ambito   oggettivo   di   applicazione   della
disposizione in esame, sono stati rappresentati alla scrivente alcuni
quesiti tendenti  a conoscere  se i prodotti  sottoelencati rientrano
tra  i rottami  non  ferrosi  ovvero tra  i  semilavorati  di cui  al
richiamato nono comma dell'art. 74 e, quindi, se le relative cessioni
possono  conseguentemente  fruire  del   regime  di  sospensione  ivi
previsto.
  Trattasi in concreto di cessioni di:
  1) nichel  elettrolitico in  catodi, catodini  ed anodi  di diverse
misure;
  2)  rame elettrolitico  in  catodi, catodini  ed  anodi di  diverse
misure;
   3) rame in catodini e bigliette;
   4) rame senza ossigeno in catodini e bigliette;
   5) zinco elettrolitico in sfere, anodi e pani.
  E'  stato   inoltre  chiesto  di  conoscere   se  alle  lavorazioni
effettuate  da terzi  su  rottami  di metalli  non  ferrosi si  renda
applicabile, in  forza della disposizione  di cui all'art.  16, terzo
comma, del decreto  del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972,
il regime  di sospensione  di imposta  previsto dall'art.  74, ottavo
comma (ex settimo) dello stesso decreto n. 633 del 1972.
  Trattasi di  lavorazioni consistenti nella  trasformazione mediante
fusione dei rottami stessi forniti dai committenti quali:
  rottami di ottone e bronzo da trasformare in pani di ottone;
  rottami di bronzo da trasformare  in barre grezze di bronzo gettate
in  colata continua,  poi  raffreddate ed  eventualmente tagliate  in
spessori in base alla richiesta del cliente.
  In merito a  tali richieste si forniscono  le seguenti precisazioni
concernenti i singoli  prodotti sopra elencati sulla  base del parere
espresso  dal  Dipartimento delle  dogane  -  Direzione centrale  dei
servizi  doganali,   competente  per  la   specifica  classificazione
merceologica  dei metalli  non  ferrosi identificati  nel nono  comma
dell'art. 74 con specifiche voci della tariffa doganale:
  i  catodi,   catodini  ed  anodi   di  diverse  misure   di  nickel
elettrolitico di cui  al punto 1), in  quanto semilavorati, rientrano
nella voce  n. 7502 menzionata  al nono  comma del predetto  art. 74.
Vanno, tuttavia,  esclusi gli  anodi impiegati nella  nickelatura per
via  elettrolitica,  i  quali,  essendo  prodotti  che  hanno  subito
ulteriori lavorazioni (presentano  generalmente ganci di sospensione,
fori, maschiature, ecc.), si classificano nella voce n. 7508, come si
evince dalle note esplicative del sistema armonizzato relative a tale
posizione;
  i catodi, catodini ed anodi di diverse misure di rame elettrolitico
di cui al precedente punto 2), ugualmente semilavorati, sono forme di
presentazione del rame elettrolitico della voce n. 7403 e, come tali,
sono da comprendere nell'ambito applicativo della disposizione recata
dal cennato art. 74, nono comma, in argomento.
  Come per  il caso precedente,  analoga esclusione va fatta  per gli
anodi di rame  per raffinazione elettrolitica, i quali  sono fusi per
subire una  raffinazione elettrolitica complementare e  si presentano
generalmente  in forma  di  lastre  colate munite  di  due ganci  che
permettono di sospenderle nel bagno elettrolitico. Per questo motivo,
tali anodi  si classificano nella voce  n. 7402, in base  alle citate
note esplicative S.A. di detta voce;
  i  catodi e  le bigliette  di  rame di  cui al  punto 3)  rientrano
parimenti nella  voce n.  7403 come semilavorati  di rame  e possono,
quindi, fruire della prevista sospensione dell'I.V.A.;
  il medesimo  trattamento agevolato si deve  riconoscere ai catodini
ed alle bigliette di rame senza ossigeno di cui al punto 4). Nel caso
di specie  di tratta di  semiprodotti di una particolare  qualita' di
rame  raffinato,   ottenuto  eliminando  ossigeno   direttamente  con
l'impiego di idrogeno oppure  mediante diossidanti quali metalloidi o
altri metalli.  Percio', detti semiprodotti si  inquadrano ugualmente
nella voce n. 7403;
  lo zinco elettrolitico in sfere, anodi e pani di cui al punto 5) e'
uno zinco di qualita' pura presentato sotto forma di semilavorati che
si  classifica nella  voce  n.  7901 e,  pertanto,  si riconosce  nel
corrispondente metallo indicato al cennato 9 comma dell'art. 74;
  i rottami di ottone e bronzo, presentati in pani, nonche' i rottami
di bronzo in forme di barre  grezze in colata continua trovano infine
tutti  una  stessa  collocazione  nella   voce  n.  7403,  in  quanto
costituiti da una lega di rame, che corrisponde peraltro ad una delle
leghe menzionate nella norma in esame.
  Detta classificazione, che viene  confermata dalla nota esplicativa
S.A. della voce  n. 7404 (come nota di esclusione),  non va applicata
nel caso  in cui i  prodotti in  questione abbiano ricevuto,  dopo la
fusione, una lavorazione  superiore ad una grossolana  sbavatura o ad
un decapaggio.
  In  relazione  poi  al   trattamento  tributario  applicabile  alle
lavorazioni effettuate da terzi sulla base di contratti d'appalto per
la  trasformazione dei  rottami di  metalli non  ferrosi forniti  dal
committente nei  semilavorati di ottone  e bronzo inclusi  nella voce
7403  della tariffa  doganale sulla  base delle  considerazioni sopra
illustrate, si precisa che a  dette lavorazioni si rende applicabile,
in  forza della  disposizione di  cui all'art.  16, terzo  comma, del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 633 del 1972, il medesimo
regime  di  sospensione dell'imposta  previsto  per  le cessioni  dei
medesimi prodotti.
  Il  terzo  comma dell'art.  16  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 633  del 1972 prevede infatti che:  "Per le prestazioni
di servizi dipendenti  da contratti d'opera, di appalto  e simili che
hanno per  oggetto la produzione di  beni e per quelle  dipendenti da
contratti di  locazione finanziaria, di noleggio  e simili, l'imposta
si applica con la stessa aliquota  che sarebbe applicabile in caso di
cessione  dei   beni  prodotti,  dati  con   contratti  di  locazione
finanziari, noleggio e simili".
  L'art.  1, comma  7, del  decreto-legge 30  dicembre 1991,  n. 417,
convertito dalla  legge 6 febbraio 1992,  n. 66, ha poi  previsto che
tra le prestazioni  di servizio di cui al terzo  comma del richiamato
art. 16 del decreto del Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972,
che hanno per oggetto produzione  di beni "devono intendersi comprese
anche quelle di montaggio,  assiemaggio, modificazione, adattamento o
perfezionamento anche se relative a semilavorati o parti degli stessi
beni".
  Ai  fini  dell'applicazione  del particolare  regime  d'imposta  va
operata, anche  nella ipotesi delle  cessioni dei rottami  di metalli
non ferrosi, una distinzione fra i  soggetti che pongono in essere le
relative cessioni,  e cioe'  i raccoglitori  e rivenditori  dotati di
sede fissa da un lato, e i raccoglitori e i rivenditori non dotati di
sede fissa dall'altro.
3.2. Raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa.
  Le  cessioni   di  rottami   non  ferrosi   e  relativi   lavori  e
semilavorati, se  effettuate da raccoglitori e  rivenditori dotati di
sede fissa  sono soggette al  regime di sospensione  dell'imposta con
diritto a  detrazione previsto  dall'ottavo comma, dell'art.  74, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad opera del
rinvio di cui al nono comma dello stesso art. 74.
  L'attuale ottavo comma dell'art. 74 in esame, prevede, com'e' noto,
un  regime  particolare di  sospensione  di  imposta, con  diritto  a
detrarre  l'I.V.A.  assolta  sugli   acquisti  e  sulle  importazioni
inerenti tali  operazioni, come  sancito dall'art.  19, comma  3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  I soggetti predetti sono tenuti ad osservare gli obblighi contabili
di cui  al Titolo II del  decreto del Presidente della  Repubblica n.
633  del 1972,  e cioe'  fatturazione, registrazione,  liquidazione e
dichiarazione  come espressamente  previsto dal  citato ottavo  comma
dell'art. 74 dello stesso decreto.
  Le  fatture devono  recare,  in luogo  dell'imposta,  il titolo  di
inapplicabilita'  di  essa  con  l'indicazione  della  norma  di  cui
all'art. 74 in parola.
  Si  precisa  che,  sebbene  le   cessioni  di  cui  trattasi  siano
effettuate   senza  pagamento   dell'imposta   esse  sono   comunque,
considerate operazioni  imponibili ai fini del  terzo comma dell'art.
30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Da cio' discende, altresi', che  le operazioni concorrono a formare
il volume  d'affari del  soggetto cedente ai  sensi dell'art.  20 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
3.3. Raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa.
  I  raccoglitori e  rivenditori  non  dotati di  sede  fissa di  cui
all'undicesimo comma,  ultimo periodo,  dell'art. 74 del  decreto del
Presidente  della  Repubblica n.  633  del  1972, applicano,  per  le
cessioni  di   materiali  non  ferrosi   e  dei  relativi   lavori  e
semilavorati  da  essi effettuate  lo  stesso  regime di  sospensione
previsto per i medesimi soggetti  dotati di sede fissa, con l'esonero
dagli  adempimenti di  cui al  titolo II  del decreto  del Presidente
della  Repubblica  n.  633  del  1972 ma  senza  diritto  a  detrarre
l'imposta  ai sensi  dell'art. 19  del decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972.
  Cio' in forza dell'espresso rinvio al primo periodo dell'undicesimo
comma dell'art. 74 contenuto nell'ultimo periodo dello stesso comma.
  Si  rimanda, pertanto,  a  quanto gia'  esposto  nel paragrafo  2.2
lettera  A),  per  le  cessioni  di  rottami  ferrosi  effettuate  da
raccoglitori e  rivenditori non dotati  di sede fissa  che effettuano
cessioni per  un ammontare inferiore  o pari  a 150 milioni  di lire,
tenendo conto  che ai  soggetti in  rassegna il  regime in  parola si
applica a prescindere dall'ammontare delle cessioni effettuate.
  Ai  fini della  qualificazione  di raccoglitori  e rivenditori  non
dotati di  sede fissa si fa  rinvio a quanto precisato  nel paragrafo
2.3.
  4.Cessioni promiscue  di rottami ferrosi  e non ferrosi o  di altri
materiali di recupero effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati
di sede fissa.
  L'undicesimo comma dell'art. 74, penultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633  del 1972, disciplina l'ipotesi in
cui i raccoglitori  ed i rivenditori dotati di  sede fissa effettuino
sia  cessioni  di rottami  ferrosi  ed  altri materiali  di  recupero
(carta, stracci, ecc.),  che cessioni di rottami non  ferrosi, di cui
rispettivamente ai commi ottavo  e nono, dell'attuale testo dell'art.
74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  In tale  ipotesi, il  surrichiamato undicesimo comma  dell'art. 74,
penultimo periodo,  prevede l'applicazione del regime  di sospensione
dell'imposta con  diritto a detrazione  e con l'obbligo  di osservare
gli  adempimenti  contabili di  cui  al  titolo  II del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n. 633 del 1972, come  previsto dal nono
comma dello stesso art. 74, la  cui disciplina e' stata illustrata al
paragrafo 3.2.
  In  sostanza,  nel caso  in  cui  vengano effettuate  dai  predetti
soggetti  sia cessioni  di rottami  ferrosi o  di altri  materiali di
recupero   che   cessioni   di   rottami   non   ferrosi,   ai   fini
dell'applicazione del  regime riservato  alle cessioni di  rottami di
metalli non  ferrosi, non  assume alcuna rilevanza  l'ammontare delle
cessioni complessivamente effettuate  nell'anno precedente, in quanto
la  norma  non  stabilisce  dei parametri  di  riferimento  collegati
all'anno   precedente.   Pertanto   in    tale   ipotesi,   ai   fini
dell'applicazione  del regime  di  cui al  nono  comma dell'art.  74,
assume rilevanza  l'annualita' in  cui sono effettuate  le operazioni
medesime, anche in relazione all'attivita' normalmente e abitualmente
svolta dall'operatore,  ovvero all'attivita' che il  medesimo intende
svolgere nel corso dell'anno.
  Tale  disposizione  (undicesimo  comma   dell'art.  74)  non  trova
tuttavia applicazione nell'ipotesi in cui  le cessioni di rottami non
ferrosi o dei relativi semilavorati siano effettuate con carattere di
occasionalita' rispetto alle operazioni riguardanti i rottami ferrosi
ed altri materiali di recupero.
                                *
                              *   *
  Si fa presente che  in considerazione delle innovazioni concernenti
il trattamento  tributario delle cessioni  dei rottami e  degli altri
materiali  di   recupero,  introdotte  con  le   modifiche  normative
apportate all'art.  74 in  rassegna, e  tenuto conto  delle obiettive
difficolta'  interpretative conseguenti  alle predette  modifiche, si
ritiene opportuno  che gli  uffici in indirizzo,  laddove riscontrino
difformita' nell'applicazione delle  norme, nell'esercizio dei poteri
di  accertamento   loro  conferiti,   valutino  la   possibilita'  di
applicare, in materia di  sanzioni amministrative, le disposizioni di
cui all'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  Gli uffici  in indirizzo  sono pregati di  voler curare  la massima
divulgazione del contenuto della presente circolare.
                                     Il direttore generale
                                 del Dipartimento delle entrate
                                           Romano