IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista  la legge  21 giugno  1986, n.  317, emanata  in ottemperanza
della direttiva  CEE n.  83/189, cosi'  come modificata  dall'art. 46
della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista la direttiva 98/34/CE che codifica la procedura 83/189/CEE;
  Visto il  decreto del  Ministro dei lavori  pubblici del  9 gennaio
1996, recante:  "Norme tecniche  per il  calcolo, l'esecuzione  ed il
collaudo delle strutture in cemento  armato, normale e precompresso e
per le strutture metalliche",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
29 del 5 febbraio 1996;
  Considerato che  il principio  del mutuo  riconoscimento, stabilito
dall'accordo SEE, approvato dalla Comunita'  europea e dalla CECA con
decisione del Consiglio  e della Commissione n.  94/1/CE,CECA, del 13
dicembre  1993 (pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della  Comunta'
europea,  serie  L  n.  1/94) deve  trovare  applicazione  anche  con
riferimento ai prodotti  che circolano tra Stati ai  quali si applica
l'accordo stesso e  che pertanto occorre procedere  alla modifica dei
punti 2.2.8.3 e 2.3.3.3 del  decreto del Ministro dei lavori pubblici
del 9 gennaio 1996;
  Espletata la procedura di cui alla direttiva 83/189/CEE;
                              Decreta:
  Al  secondo  capoverso  del  punto  2.2.8.3  "Prodotti  provenienti
dall'estero"  relativo  all'acciaio  per   cemento  armato,  dopo  la
locuzione  "Per  i  prodotti  provenienti da  Paesi  della  Comunita'
economica europea" viene aggiunta la frase "o dagli Stati ai quali si
applica l'accordo SEE".
  Al  secondo  capoverso  del  punto  2.3.3.3  "Prodotti  provenienti
dall'estero"  relativo all'acciaio  per cemento  armato precompresso,
dopo  la  locuzione  "Per  i  prodotti  provenienti  da  Paesi  della
Comunita' economica europea"  viene aggiunta la frase  "o dagli Stati
ai quali si applica l'accordo SEE".
   Roma, 5 agosto 1999
                                                 Il Ministro: Micheli