IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 ed in particolare il Titolo II, relativo alla gestione degli imballaggi; Visti gli articoli 38 e 39 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che prevedono, rispettivamente, per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, l'obbligo di provvedere tramite il servizio pubblico alla raccolta dei rifiuti di imballaggi ad esso conferiti, sopportandone i relativi costi, e per la pubblica amministrazione, l'obbligo di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio medesimi; Visto l'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua le funzioni che il Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, deve svolgere ai fini di garantire il raggiungimento, da parte dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui all'art. 37 e il necessario raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni; Visto lo statuto del CONAI, approvato con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1997; Considerato che, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI, al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione, stabilendo, tra l'altro, l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni e le modalita' di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero; Vista la nota prot. 505/TA/GM/MF in data 3 marzo 1999 a firma del Presidente dell'ANCI, con la quale si conferma il raggiungimento di una intesa tra ANCI e CONAI al fine di pervenire alla stipula del predetto accordo di programma, per tutti i materiali di imballaggio oggetto della raccolta differenziata, ad eccezione del vetro; Considerato che nel corso degli incontri tenutisi presso il Ministero dell'ambiente con i rappresentanti dell'ANCI e del CONAI nei giorni 5 e 25 maggio 1999 non e' stato possibile raggiungere un accordo circa i costi e le modalita' della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro; Visto il comma 10-bis del citato art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di mancata stipula dell'accordo puo' determinare con proprio decreto l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori, nonche' le condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori; Visto l'accordoponte ANCI-CONAI, stipulato in data 12 febbraio 1998, relativo alla decorrenza degli impegni per il riconoscimento economico dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico da parte del CONAI; Visto il programma generale di prevenzione e gestione predisposto dal CONAI ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Ritenuta la necessita' di provvedere con urgenza a determinare il corrispettivo che il CONAI dovra' versare ai comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro, nonche' le modalita' di raccolta di tali rifiuti, al fine di garantire il completo avvio ed il funzionamento dell'intero sistema di gestione dei rifiuti urbani, anche in considerazione dell'entrata in vigore della tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Decreta: Art. 1. Obblighi del CONAI 1. Il CONAI e' tenuto a ritirare, tramite il consorzio recupero vetro (COREVE) di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e i produttori non associati al predetto consorzio, i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione, nei limiti degli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati nell'art. 37 e nell'allegato E del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. 2. Sono a carico del CONAI eventuali oneri di movimentazione o trasporto per la consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti ai centri o impianti indicati dal CONAI medesimo, nel caso in cui gli stessi siano ubicati ad una distanza superiore ai trenta chilometri dal centro geografico dell'ambito di raccolta.