IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                         di  concerto   con
                     IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto  legislativo  5   febbraio  1997,  n.  22,  come
modificato ed integrato  dal decreto legislativo 8  novembre 1997, n.
389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 ed in particolare il Titolo
II, relativo alla gestione degli imballaggi;
  Visti  gli  articoli 38  e  39  del  citato decreto  legislativo  5
febbraio  1997,   n.  22,  che  prevedono,   rispettivamente,  per  i
produttori e gli utilizzatori  di imballaggi, l'obbligo di provvedere
tramite il servizio pubblico alla  raccolta dei rifiuti di imballaggi
ad esso conferiti, sopportandone i  relativi costi, e per la pubblica
amministrazione,  l'obbligo   di  organizzare  sistemi   adeguati  di
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio medesimi;
  Visto l'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che
individua le funzioni che il  Consorzio nazionale imballaggi - CONAI,
deve svolgere  ai fini di  garantire il raggiungimento, da  parte dei
produttori  e  degli  utilizzatori  di  imballaggi,  degli  obiettivi
globali di  recupero e di  riciclaggio dei rifiuti di  imballaggio di
cui all'art. 37 e il  necessario raccordo con l'attivita' di raccolta
differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni;
  Visto lo statuto del CONAI, approvato con decreto interministeriale
in data 30 ottobre 1997;
  Considerato  che,  ai sensi  dell'art.  41,  comma 3,  del  decreto
legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, il  CONAI  puo' stipulare  un
accordo di programma quadro su base  nazionale con l'ANCI, al fine di
garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale
tra produttori, utilizzatori  e pubblica amministrazione, stabilendo,
tra  l'altro, l'entita'  dei costi  della raccolta  differenziata dei
rifiuti  di  imballaggio da  versare  ai  comuni  e le  modalita'  di
raccolta dei rifiuti di imballaggio  in relazione alle esigenze delle
attivita' di riciclaggio e di recupero;
  Vista la nota  prot. 505/TA/GM/MF in data 3 marzo  1999 a firma del
Presidente dell'ANCI, con  la quale si conferma  il raggiungimento di
una intesa  tra ANCI e  CONAI al fine  di pervenire alla  stipula del
predetto accordo di  programma, per tutti i  materiali di imballaggio
oggetto della raccolta differenziata, ad eccezione del vetro;
  Considerato  che  nel  corso  degli  incontri  tenutisi  presso  il
Ministero dell'ambiente  con i  rappresentanti dell'ANCI e  del CONAI
nei giorni 5  e 25 maggio 1999 non e'  stato possibile raggiungere un
accordo circa i costi e le modalita' della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio in vetro;
  Visto il comma 10-bis del citato  art. 41 del decreto legislativo 5
febbraio 1997  n. 22, che  prevede che il Ministro  dell'ambiente, di
concerto   con   il   Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  in  caso  di  mancata  stipula  dell'accordo  puo'
determinare con  proprio decreto  l'entita' dei costi  della raccolta
differenziata dei  rifiuti di imballaggio  a carico dei  produttori e
degli utilizzatori,  nonche' le condizioni  e le modalita'  di ritiro
dei rifiuti stessi da parte dei produttori;
  Visto  l'accordoponte ANCI-CONAI,  stipulato  in  data 12  febbraio
1998, relativo  alla decorrenza  degli impegni per  il riconoscimento
economico  dei  servizi  di  raccolta differenziata  dei  rifiuti  di
imballaggio conferiti al servizio pubblico da parte del CONAI;
  Visto il  programma generale di prevenzione  e gestione predisposto
dal CONAI  ai sensi dell'art.  42 del decreto legislativo  5 febbraio
1997, n. 22;
  Ritenuta la necessita'  di provvedere con urgenza  a determinare il
corrispettivo che il  CONAI dovra' versare ai comuni  per la raccolta
differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio  in  vetro,  nonche'  le
modalita'  di raccolta  di  tali  rifiuti, al  fine  di garantire  il
completo avvio  ed il  funzionamento dell'intero sistema  di gestione
dei rifiuti  urbani, anche  in considerazione dell'entrata  in vigore
della tariffa di  cui all'art. 49 del decreto  legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Obblighi del CONAI
  1. Il  CONAI e'  tenuto a ritirare,  tramite il  consorzio recupero
vetro (COREVE) di cui all'art.  40 del decreto legislativo 5 febbraio
1997 n.  22 e  i produttori  non associati  al predetto  consorzio, i
rifiuti   di  imballaggio   in  vetro   provenienti  dalla   raccolta
differenziata effettuata  dalla pubblica amministrazione,  nei limiti
degli  obiettivi di  recupero e  riciclaggio fissati  nell'art. 37  e
nell'allegato E del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
  2.  Sono a  carico del  CONAI eventuali  oneri di  movimentazione o
trasporto  per  la  consegna  dei rifiuti  di  imballaggio  in  vetro
raccolti ai centri  o impianti indicati dal CONAI  medesimo, nel caso
in cui gli  stessi siano ubicati ad una distanza  superiore ai trenta
chilometri dal centro geografico dell'ambito di raccolta.