IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del Servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera 0a), della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che
ha sostituito  l'art. 3 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza  prodotta in data 28  ottobre 1997 con la  quale la
Abruzzo Tenda  S.n.c. di D'Antonio  Franco, con sede in  San Giovanni
Teatino, ha  chiesto l'applicazione  dei benefici  previsti dall'art.
19, 4 comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, per il pagamento del  carico di I.V.A. dovuto in base a
dichiarazione  afferente gli  anni 1992  e 1993,  iscritto nei  ruoli
posti in riscossione  alle scadenze di novembre 1996  e febbraio 1999
per l'importo  residuo di L.  82.554.000 adducendo di  trovarsi, allo
stato  attuale,  nell'impossibilita'  di  corrispondere  il  predetto
importo,  ma  di  poter adempiere  l'obbligazione  tributaria  previo
accoglimento delle avanzate richieste;
  Tenuto   conto   dell'avviso   espresso   dagli   organi   all'uopo
interpellati e  considerato che  dall'esperita istruttoria  e' emerso
che    il   pagamento    immediato    aggraverebbe   la    situazione
economicofinanziaria  del  contribuente, con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973  che, per  carichi  di imposte  dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuto  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente     presentate,      consente     eccezionalmente     la
sostituzionedelle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un
interesse sostitutivo  nella misura  del 9% annuo  e di  accordare la
rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E'  accolta  l'istanza  prodotta  dalla  Abruzzo  Tenda  s.n.c.  di
D'Antonio Franco  tendente ad ottenere i  benefici previsti dall'art.
19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
  Il residuo  carico tributario  dovuto dal contribuente,  al momento
pari  a  L.  82.554.000,  deve  essere  rideterminato  dalla  sezione
staccata di Chieti calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi
sostitutivi  nella  misura  del  9% annuo,  a  decorrere  dal  giorno
successivo   al   termine   fissato  per   la   presentazione   della
dichiarazione  annuale  e  fino   alla  data  di  avvenuto  pagamento
dell'imposta;  le   sanzioni  irrogate,  invece,  ivi   compresi  gli
eventuali oneri  accessori ove  questi rappresentino una  quota delle
sanzioni  stesse,  rimangono  sospese   fino  all'esatto  e  puntuale
adempimento  di quanto  disposto  con il  presente  decreto, per  poi
formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  L'ammontare degli interessi sostitutivi  del 9% annuo, insieme agli
interessi per  ritardata iscrizione a  ruolo, ex art. 20  del decreto
del  Presidente   della  Repubblica   29  settembre  1973,   n.  602,
costituisce il  debito complessivo del contribuente,  da ripartire in
dodici  rate  a   decorrere  dalla  scadenza  di   giugno  1999;  nel
provvedimento di esecuzione vanno altresi' calcolati gli interessi di
prolungata  rateazione,  ai  sensi   dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602. La  citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata  e  prestata  nel  termine  dalla  stessa  fissato.  In  via
cautelare, il  concessionario manterra'  in vita,  ancorche' sospesi,
gli eventuali atti esecutivi posti  in essere sui beni strumentali ed
immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate per  l'Abruzzo, ove vengano a cessare  i presupposti in
base  ai  quali  e'  stata  concessa,  ovvero  sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata  dalla ditta,  con il  ricalcolo  degli interessi  di cui  al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza ovvero della revoca,  mentre la quota parte garantita
da polizza  fidejussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 giugno 1999
                                        Il direttore generale: Romano