LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il  decreto legislativo  30 giugno 1993,  n. 266,  recante il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23  ottobre 1992, n, 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto il proprio provvedimento del  23 giugno 1998, registrato alla
Corte dei conti  il 1 ottobre 1998, registro n.  2 Sanita', foglio n.
74, e  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del  29 ottobre  1998, n.
253, recante "Riclassificazione delle specialita' medicinali Kogenate
e  Recombinate,  ai sensi  dell'art.  8,  comma  10, della  legge  24
dicembre 1993, n. 537";
  Visto  il ricorso  al tribunale  amministativo regionale  del Lazio
proposto dalla ditta Bayer  per l'annullamento previa sospensione del
provvedimento del  23 giugno  1998 citato, nella  parte in  cui viene
determinato il prezzo della specialita';
  Vista l'ordinanza del tribunale  amministrativo regionale del Lazio
sezione  1-bis  n.  427/99  che dispone  la  sospensione  del  citato
provvedimento ai limitati  fini di un riesame, anche  alla luce delle
risultanze di una procedura negoziata;
  Vista  la nota  del  26  febbraio 1999  con  la quale  l'Avvocatura
generale dello Stato ritiene condivisibile la pronuncia del tribunale
amministrativo regionale  del Lazio e  che si possa procedere  ad una
nuova determinazione del prezzo del  farmaco mediante la procedura di
contrattazione di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23
dicembre 1996;
  Visto l'art. 1, comma 41, della  legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
secondo il quale  le specialita' medicinali autorizzate  ai sensi del
regolamento CE  2309/93 sono cedute dal  titolare dell'autorizzazione
al  Servizio sanitario  nazionale  ad un  prezzo  contrattato con  il
Ministero della  sanita', su conforme parere  della Commissione unica
del  farmaco,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Comitato  per  la
programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE 30 gennaio 1997;
  Vista  la  propria deliberazione  assunta  nella  seduta del  27/28
aprile 1999  con la  quale e stata  confermata la  classificazione in
A/37 e in A/71;
  Ritenuto di  procedere alla  sostituzione del  citato provvedimento
del 23 giugno 1998;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La specialita' medicinale "KOGENATE", a base di fattore VIII da DNA
ricombinante  della societa'  Bayer S.p.a.,  con sede  in Milano,  e'
classificata in  A/37 e A/71, ai  sensi dell'art. 8, comma  10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come di seguito specificato:
   Titolare A.I.C: Bayer S.p.a.;
  KOGENATE 1  flac. liof. 250  U.I. + 1  fiala solv. +  1 dispositivo
monouso;
    A.I.C: n. 029615010;
    prezzo ex factory L. 295.500 + IVA;
    prezzo al pubblico L. 451.600 compresa IVA;
    classe A/37;
    classe A/71;
  KOGENATE 1  flac. liof. 500  U.I. + 1  fiala solv. +  1 dispositivo
monouso;
    A.I.C: n. 029615022;
    prezzo ex factory L. 585.000 + IVA;
    prezzo al pubblico L. 833.700 compresa IVA;
    classe A/37;
    classe A/71;
  KOGENATE 1  flac. liof. 1000 U.I.  + 1 fiala solv.  + 1 dispositivo
monouso;
    A.I.C. n. 029615034;
    prezzo ex factory L. 1.170.000 + IVA;
    prezzo al pubblico L. 1.593.400 compresa IVA;
     classe A/37;
    classe A/71.