LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il  decreto legislativo  30 giugno 1993,  n. 266,  recante il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23  ottobre 1992, n, 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto il proprio provvedimento del  23 giugno 1998, registrato alla
Corte dei conti  il 1 ottobre 1998, registro n.  2 Sanita', foglio n.
74, e  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del  29 ottobre  1998, n.
253,   recante:  "Riclassificazione   delle  specialita'   medicinali
Kogenate e Recombinate,  ai sensi dell'art. 8, comma  10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537";
  Visto  i ricorsi  al  tribunale amministativo  regionale del  Lazio
proposti dalle  ditte titolari per l'annullamento  previa sospensione
del provvedimento del 23 giugno 1998 citato, nella parte in cui viene
determinato il prezzo della specialita';
  Vista le ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio
sezione  1-bis  n.  427/99  e  n. 434/99  dell'8  febbraio  1999  che
dispongono la  sospensione del citato provvedimento  ai limitati fini
di  un riesame,  anche alla  luce delle  risultanze di  una procedura
negoziata;
  Vista  la nota  del  26  febbraio 1999  con  la quale  l'Avvocatura
generale dello Stato ritiene condivisibile la pronuncia del tribunale
amministrativo regionale  del Lazio e  che si possa procedere  ad una
nuova determinazione  del prezzo delle suddette  specialita' mediante
le procedure  di contrattazione  di cui all'art.  1, comma  41, della
legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
  Visto l'art. 1, comma 41, della  legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
secondo il quale  le specialita' medicinali autorizzate  ai sensi del
regolamento CE  2309/93 sono cedute dal  titolare dell'autorizzazione
al  Servizio sanitario  nazionale  ad un  prezzo  contrattato con  il
Ministero della  sanita', su conforme parere  della Commissione unica
del  farmaco,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Comitato  per  la
programmazione economica (CIPE);
  Vista  la  propria deliberazione  assunta  nella  seduta del  24-25
novembre 1998 con la quale si e' ritenuto che la specialita' Kogenate
e Recombinate;
  Vista la delibera CIPE 30 gennaio 1997;
  Vista  la  propria deliberazione  assunta  nella  seduta del  27-28
aprile 1999;
  Ritenuto  di  procedere   alla  classificazione  della  specialita'
Helixate;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La specialita' medicinale "HELIXATE", a base di fattore VIII da DNA
ricombinante e' classificata in classe A/37 e A/71 ai sensi dell'art.
8, comma  10, della legge 24  dicembre 1993, n. 537,  come di seguito
specificato:
   Titolare A.I.C: Bayer AG.;
  HELIXATE 1  flac. liof. 250  U.I. + 1  fiala solv. +  1 dispositivo
monouso;
    A.I.C: n. 032998015;
    prezzo ex factory L. 292.500 + IVA;
    prezzo al pubblico L. 451.600 compresa IVA;
    classe A/37;
    classe A/71;
  HELIXATE 1  flac. liof. 500  U.I. + 1  fiala solv. +  1 dispositivo
monouso;
    A.I.C: n. 032998039;
    prezzo ex factory L. 585.000 + IVA;
    prezzo al pubblico L. 833.700 compresa IVA;
    classe A/37;
    classe A /71;
  HELIXATE 1  flac. liof. 1000 U.I.  + 1 fiala solv.  + 1 dispositivo
monouso;
    A.I.C: n. 032998054;
    prezzo ex factory L. 1.170.000 + IVA;
    prezzo al pubblico L. 1.593.400 compresa IVA;
    classe A/37;
    classe A /71.