LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n, 421", con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento del 23 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 1998, registro n. 2 Sanita', foglio n. 74, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1998, n. 253, recante: "Riclassificazione delle specialita' medicinali Kogenate e Recombinate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537"; Visto i ricorsi al tribunale amministativo regionale del Lazio proposti dalle ditte titolari per l'annullamento previa sospensione del provvedimento del 23 giugno 1998 citato, nella parte in cui viene determinato il prezzo della specialita'; Vista le ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio sezione 1-bis n. 427/99 e n. 434/99 dell'8 febbraio 1999 che dispongono la sospensione del citato provvedimento ai limitati fini di un riesame, anche alla luce delle risultanze di una procedura negoziata; Vista la nota del 26 febbraio 1999 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ritiene condivisibile la pronuncia del tribunale amministrativo regionale del Lazio e che si possa procedere ad una nuova determinazione del prezzo delle suddette specialita' mediante le procedure di contrattazione di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato per la programmazione economica (CIPE); Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 24-25 novembre 1998 con la quale si e' ritenuto che la specialita' Kogenate e Recombinate; Vista la delibera CIPE 30 gennaio 1997; Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 27-28 aprile 1999; Ritenuto di procedere alla classificazione della specialita' Helixate; Dispone: Art. 1. La specialita' medicinale "HELIXATE", a base di fattore VIII da DNA ricombinante e' classificata in classe A/37 e A/71 ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come di seguito specificato: Titolare A.I.C: Bayer AG.; HELIXATE 1 flac. liof. 250 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso; A.I.C: n. 032998015; prezzo ex factory L. 292.500 + IVA; prezzo al pubblico L. 451.600 compresa IVA; classe A/37; classe A/71; HELIXATE 1 flac. liof. 500 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso; A.I.C: n. 032998039; prezzo ex factory L. 585.000 + IVA; prezzo al pubblico L. 833.700 compresa IVA; classe A/37; classe A /71; HELIXATE 1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso; A.I.C: n. 032998054; prezzo ex factory L. 1.170.000 + IVA; prezzo al pubblico L. 1.593.400 compresa IVA; classe A/37; classe A /71.