Con  decreto ministeriale  n. 26454  del 9  giugno 1999,  a seguito
dell'accertamento della  sussistenza dei presupposti di  cui all'art.
10 della legge  n. 223/1991, intervenuto con  il decreto ministeriale
datato  4 giugno  1999,  e' autorizzata  la  proroga del  trattamento
ordinario di integrazione salariale  in favore dei lavoratori sospesi
a  decorrere  dal 4  maggio  1992,  dipendenti della  S.c.a.r.l.  San
Leonardo  Est,  con  sede  in  Milano  e  impegnata  nei  lavori  di:
costruzione delle opere relative  al comprensorio irriguo S. Leonardo
Est - 2 lotto, cantiere di  Termini Imerese (Palermo), per il periodo
dal 2 agosto 1992 al 1 novembre 1992.
  Il trattamento ordinario di integrazione salariale e' ulteriormente
prorogato dal 2 novembre 1992 al 1 febbraio 1993.
  Il trattamento ordinario di integrazione salariale e' ulteriormente
prorogato dal 2  febbraio 1993 al 3 aprile 1993  (data di ripresa dei
lavori).
  Con  decreto   ministeriale  n.  26457   del  9  giugno   1999,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  dicembre 1998 al 30 novembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Acentro
ceramica,  con sede  in  Cagliari  e unita'  di  Cagliari e  Carbonia
(Cagliari),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
35 unita', di cui  1 parttime da 22 ore e 30  minuti settimanali a 20
ore settimanali su un organico complessivo di 35 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Acentro ceramica, a corrispondere
il  particolare   beneficio  previsto  dall'art.  6,   comma  4,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996  in  premessa  indicato,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  26458   del  9  giugno   1999,  e'
autorizzata, limitatamene al  periodo dal 18 maggio 1998  al 12 marzo
1999, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Val  Vibrata manifatture, con  sede in S. Egidio  Alla Vibrata
(Teramo) e unita' di S. Egidio  alla Vibrata (Teramo), per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di  lavoratori pari a  135 unita',  di cui 2  da 40 a  30 ore
medie settimanali su un organico complessivo di 142 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
24 dicembre 1998, n. 25513.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Val  Vibrata  manifatture,  a
corrispondere ilparticolare beneficio previsto  dall'art. 6, comma 4,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996
in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.