IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 2545 del codice civile;
  Visto il  secondo comma  dell'art. 195 del  regio decreto  16 marzo
1942, n. 267 (legge fallimentare);
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Ritenuta  l'opportunita'  di   semplificare  e  razionalizzare  gli
interventi ministeriali  in materia  di sostituzione  dei liquidatori
ordinari delle  societa' cooperative, ai  sensi del citato  art. 2545
del  codice  civile, nonche'  di  pareri  resi ai  competenti  organi
giudiziari  ai fini  della dichiarazione  dello stato  di insolvenza,
come previsto dal citato art. 195 (legge fallimentare);
  Visto il proprio decreto di delega, in data 2 dicembre 1998, per le
materie di competenza della direzione generale della cooperazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In caso di  irregolarita' o di eccessivo  ritardo nello svolgimento
della  liquidazione  ordinaria  di  una  societa'  cooperativa,  come
previsto dall'art.  2545 del codice civile,  le direzioni provinciali
del  lavoro territorialmente  competenti  provvederanno, con  decreto
dirigenziale, alla  sostituzione dei  liquidatori. Il  decreto dovra'
essere tempestivamente notificato agli organi competenti e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.