IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2545 del codice civile; Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Ritenuta l'opportunita' di semplificare e razionalizzare gli interventi ministeriali in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari delle societa' cooperative, ai sensi del citato art. 2545 del codice civile, nonche' di pareri resi ai competenti organi giudiziari ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza, come previsto dal citato art. 195 (legge fallimentare); Visto il proprio decreto di delega, in data 2 dicembre 1998, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione; Decreta: Art. 1. In caso di irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa, come previsto dall'art. 2545 del codice civile, le direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti provvederanno, con decreto dirigenziale, alla sostituzione dei liquidatori. Il decreto dovra' essere tempestivamente notificato agli organi competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.