IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

   VISTA  la  legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione  e  la  messa  in  liquidazione  degli  enti  di diritto
pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a
vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

   VISTO  il  decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  Liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio
degli Enti Disciolti (I. G. E. D.);

   VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7,
comma  3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  Tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti;

   VISTO  il  D.P.R.  29  aprile  1977  con  il quale le Gestioni e i
Servizi   di   Assistenza  Sanitaria  dell'istituto  Nazionale  della
previdenza  Sociale  (I.N.P.S.)  sono state individuate tra quelle da
sopprimere  in  attuazione  di quanto previsto dall'art. 12-bis della
legge 17 agosto 1974, n. 386;

   VISTA la legge 29 giugno 1977, n. 349, con la quale il Commissario
straordinario,  nominato dal sopracitato D.P.R. 29 aprile 1977 per la
gestione dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS, ha assunto la
figura di liquidatore della gestione medesima;

   VISTA  la  legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale le residue
operazioni  di liquidazione della gestione di cui trattasi sono state
demandate  all'Ufficio liquidazioni, attualmente Ispettorato generale
per la liquidazione degli enti disciolti;

   ACCERTATO  che  le operazioni di liquidazione delle Gestioni e dei
Servizi  di  Assistenza  Sanitaria dell'INPS sono state ultimate, per
cui,  a  norma  dell'art.  13 della legge 1404/1956, puo' dichiararsi
chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;

   VISTA la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui
trattasi  che  evidenzia  una  situazione  patrimoniale  nella  quale
l'ammontare   delle   attivita'   pareggia   con   l'ammontare  delle
passivita';

                               DECRETA

                               Art. 1

   La  liquidazione  del  patrimonio  delle Gestioni e dei Servizi di
Assistenza Sanitaria dell'INPS e' chiusa a tutti gli effetti.

   Il  presente  decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli  adempimenti  di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998
                                             p. Il Ministro: CUSUMANO