IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTI l'art. 4 del R.D.L. 23 marzo 1933, n. 264, convertito in legge 29 giugno 1933, n. 860 e l'art. 4 del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918 con i quali il Sindacato Obbligatorio Marittimo dell'alto e medio Tirreno per l'assicurazione della gente di mare contro gli infortuni sul lavoro in Genova, istituito con R.D. 19 dicembre 1929, n. 2167, ha assunto la denominazione di Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Genova; VISTA la Legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO il D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio Liquidazioni e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti. (I.G.E.D.); VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale L' I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTO il D.P.R. 29 aprile 1977, che individuava la Gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Genova tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12 bis della Legge 17 agosto 1974, n. 386; VISTO l'art. 77 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali; VISTA la Legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali; VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Genova; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione della predetta Gestione sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della Legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della Gestione medesima; VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di £. 7.256.272; ATTESO che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio della Gestione e servizi di assistenza sanitaria della Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Genova e' chiusa a tutti gli effetti.