IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTA la Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio Liquidazioni e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.); VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTO il Regio D.L. 18 giugno 1914, n. 700 con il quale e' stata istituita l'Unione Edilizia Messinese; VISTO il Regio Decreto Luogotenenziale n. 151, del 4 febbraio 1917 che ha soppresso l'unione Edilizia Messinese mutandone la denominazione in "Unione Edilizia Nazionale" (U.E.N.); VISTO il Regio D.L. 24 settembre 1923 n. 2022 con il quale l'U.E.N. e' stata posta in liquidazione; VISTO il D.L. 21 luglio 1926, n. 1451 relativo alla istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione predetta; VISTO il Regio D.L. 28 febbraio 1935 n. 342 - convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1043, e successivamente modificato dal Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2237 - concernente, tra l'altro, la soppressione del predetto Ufficio autonomo di stralcio e l'attribuzione al Ministero dei lavori pubblici delle facolta' necessarie al definitivo compimento delle operazioni di liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale; VISTO il Decreto ministeriale 13 giugno 1966 con il quale sono state avocate al Ministero del tesoro le residue operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale; VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di liquidazione di £. 199.198.400; ATTESO che per l'avanzo di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio dell'Unione Edilizia Nazionale e' chiusa a tutti gli effetti;