IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato nominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.); Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato; Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/93, e stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero di Grazia e Giustizia - Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici di Bari denominata "Depositi per spese di giudizi ed operazioni demaniali"; Vista gli atti della gestione liquidatoria della gestione fuori bilancio sopra specificata dai quali risulta un avanzo di liquidazione di £. 570.992.898 di cui £. 533.359.510 relative ai depositi giudiziari e £. 37.633.388 relative agli interessi bancari maturati al 31 dicembre 1997 sul conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto ente; Considerato che per i depositi suddetti non sono state presentate domande di riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 8, della citata legge n. 1404/56; Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/56, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio medesima; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero di Grazia e Giustizia - Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici di Bari denominata "Depositi per spese di giudizi ed operazioni demaniali" e' chiusa a tutti gli effetti.