IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio Liquidazioni e' stato nominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.); Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art. 7 comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Vista la Legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato: Considerato che, ai sensi della citata legge 559/93, e' stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero di grazia e Giustizia - Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici della Calabria (Catanzaro) denominata "Depositi per spese di giudizi ed operazioni demaniali"; Visti gli atti della gestione liquidatoria fuori bilancio sopra specificata; Accertato che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/56, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio medesima; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero di Grazia e Giustizia - Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici della Calabria (Catanzaro) denominata "Depositi per spese di giudizi ed operazioni demaniali" e' chiusa a tutti gli effetti; La liquidazione termina con un avanzo di £. 273.817.980 che unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente bancario intestato all'ente, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, e' devoluto allo Stato e versato nel fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1998 P. Il Ministro: CUSUMANO